LA CORTE COSTITUZIONALE P R E M E S S A E' un organo introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico con la Costituzione Repubblicana del 1948. La composizione a)composizione ordinaria La Corte Costituzionale ha una composizione ordinaria per le sue normali funzioni relative ai giudizi di legittimità costituzionale e ai conflitti di attribuzione. Si tratta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica ed eletti per i restanti due terzi (5+5) dal Parlamento in seduta comune e dalle Supreme Magistrature dello Stato (3 giudici di Cassazione, 1 Consigliere di Stato, 1 Consigliere della Corte dei Conti). Durano in carica 9 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Si noti che il Presidente, eletto dai giudici costituzionali, non può mantenere la carica per + di 3 anni,ma é rieleggibile ovviamente entro il termine novennale della scadenza del suo mandato di giudice b)composizione straordinaria il Parlamento in seduta Comune compila, ogni 9 anni, un elenco di 45 persone, tra cui sono sorteggiati, in caso di necessità, 16 membri da aggregare ai 15 giudici costituzionali quando la Corte é chiamata a giudicare il Presidente della Repubblica o i Ministri.
LA CORTE COSTITUZIONALE Le garanzie di indipendenza I requisiti a)per i giudici ordinari (magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di materie giuridiche all'Università Avvocati con non meno di 20 anni di esercizio della prof.ne b)per i giudici aggregati requisiti per l'elezione a Senatore. Le garanzie di indipendenza a)immunità penale (come per i Parlamentari) con connessa autorizzazione da parte della stessa Corte b)é la stessa Corte a decidere sui titoli di ammissione dei propri membri e sulla loro eventuale decadenza Le attribuzioni A)controllo sulla costituzionalita' delle leggi Il carattere rigido della nostra Costituzione e la gerarchia tra le fonti normative (leggi superprimarie o costituzionali e leggi primarie,secondarie,..)rende coerente la istituzione di un organo di giustizia costituzionale, che effettua il controllo sulla costituzionalità delle leggi. B)il giudizio sull'esperibilità dei referendum abrogativi Dopo la raccolta delle almeno 500 mila firma e l'esame della loro regolarità da parte della Corte di Cassazione, spetta alla Corte Costituzionale la decisione finale sull'ammissibilità -ai sensi della Costituzione- del referendum abrogativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE Le attribuzioni C)i conflitti di attribuzione La terza funzione della Corte Costituzionale riguarda la soluzione dei conflitti di attribuzione. . I PROCEDIMENTI a)procedimento normale (in via "incidentale") Nel corso di un giudizio penale, civile o amministrativo, una delle parti in causa può sollevare una eccezione di incostituzionalità della legge da applicare in quel caso. Se il giudice (pretore,Tribunale,Corte d'Appello,TAR, Cons. di stato, Corte dei Conti,....) ritiene la eccezione non manifestamente infondata , sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione. Si noti che il controllo esercitato dalla Corte é un controllo di legittimità, vale a dire di "non contrasto" di quella determinata legge con uno o più articoli della Costituzione. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione. .
….segue….. I PROCEDIMENTI b)procedimento eccezionale (in via "principale") 1° caso: Il Governo, se ritiene che una legge Regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Cost. o la questione di merito davanti alle Camere. In quest'ultimo caso, peraltro, è data facoltà alla Regione interessata di chiedere l'intervento preliminare della Corte per dichiarare l'eventuale incompetenza delle Camere a decidere sulle questioni sollevate. 2°caso: é l'inverso del primo In questo caso é la Regione che può promuovere la questione di legittimità costituzionale se ritiene che una legge dello Stato invada la competenza ad essa assegnata dalla Costituzione 3°caso: azione promossa da una Regione su una legge emanata da un'altra Regione. .
LA CORTE COSTITUZIONALE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE I conflitti di attribuzione, che la Corte é chiamata a risolvere, possono verificarsi: tra i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) tra il Capo dello Stato ed uno dei 3 poteri fra lo Stato e le Regioni fra Regione e Regione Si noti che i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o Regione/Regione non riguardano mai "leggi formali", in quanto in questi casi si ricorre al giudizio di incostituzionalità . Riguarderanno, pertanto, atti normativi non legislativi (es: regolamenti, atti di Governo). La Corte stabilisce a quale potere spettano le attribuzioni contestate e ,se risulta essere stato emanato un atto viziato per incompetenza, lo annulla.
LA CORTE COSTITUZIONALE I giudizi sulle accuse promosse contro il Pres.della Repubblica ed i Ministri Nei casi in cui il Parlamento in seduta comune ed a maggioranza assoluta dei suoi membri decidesse la messa in stato di accusa del Pres.della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione o dei Ministri per reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, si instaura un vero e proprio giudizio presso la Corte Costituzionale che - come già ricordato- é integrata da 16 giudici aggregati nominati dal Parlamento Le principali differenze sono almeno quattro: 1. l'autorità amministrativa si presenta sempre come parte interessata nel procedimento, mentre l'Autorità giudiziaria é istituzionalmente super partes 2. nell'atto amministrativo prevale l'elemento della volontà, mentre negli atti giudiziari prevale l'elemento del giudizio 3. la funzione giurisdizionale si attua prevalentemente nella forma del processo , mentre le procedure dell'azione amministrativa sono in genere meno complesse 4. le sentenze, una volta che sono divenute definitive, non sono trattabili tra le parti interessate, mentre in genere l'atto amministrativo è sempre revocabile.