Tutela penale del fenomeno religioso Lezione del Prof. Rivetti Slides a cura della Dott.ssa Palombarini
La tutela del sentimento religioso nel Codice Rocco Il codice penale (“Codice Rocco”) del 1930, in attuazione del modello confessionista del tempo divenuto operante con i Patti lateranensi, assumeva la religione cattolica come la “sola religione dello Stato”.
L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale La Corte Costituzionale ha ridisegnato progressivamente l’intera disciplina dei reati contro il sentimento religioso alla luce del principio supremo di laicità dello Stato, “che caratterizza in senso pluralistico la forma dello Stato entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse, ma che tuttavia legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione” (sent. n. 440 del 1995; n. 329 del 1997; n. 508 del 2000; n. 327 del 2002; n. 168 del 2005).
Attività legislativa Depenalizzazione dei reati minori (d.lgs. 507/1999): trasformazione di alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi (bestemmia, uso abusivo dell’abito ecclesiastico). Riforma dei reati di vilipendio (l. 85/2006): non è stato riprodotto l’art. 402; sono stati riscritti gli artt. 403 e 404; è stata modificata la lettera dell’art. 405; è stato abrogato l’art. 406; la rubrica del capo è stata sostituita con “Dei delitti contro le confessioni religiose”; è stato cancellato ogni riferimento alla religione dello Stato.
La qualifica di ministro di culto Con il termine “ministro di culto” nell’ordinamento civile viene identificato un soggetto che, nell’ambito di una confessione religiosa, riveste un ruolo funzionale/organizzativo che lo distingue da quello del semplice fedele/aderente; si tratta di una “qualifica onnicomprensiva”, cui è possibile ricondurre una serie indeterminata di figure confessionali dalla nomenclatura più varia (es. sacerdoti cattolici, pastori evangelici, rabbini ebraici).
La rilevanza civile della qualifica Incompatibilità: ufficio di notaio e di giudice popolare, professione di avvocato e di commercialista, funzioni di giudice di pace e di giudice di tribunale. Ineleggibilità: sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercita il suo ministero.
La rilevanza penale della qualifica: il “segreto” dei ministri di culto Fondamento: principio di riservatezza (artt. 2 e 19 Cost.). Sul piano del diritto sostanziale: art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale); sul piano del diritto processuale: art. 200 c.p.p. (disciplina generale del segreto professionale).