Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010
Evoluzione legislativa: Codice civile 1942 Costituzione (artt. 2, 29, 30, 31) L. 898.1970 (divorzio) L. 184.1983 (adozione) L. 151.1975 (riforma diritto di famiglia) Evoluzione giurisprudenziale: interventi della Corte Costituzionale volti a sollecitare una revisione sistematica della materia da parte del legislatore
Famiglia nucleare / parentale Famiglia nucleare: sono compresi i coniugi e i figli, inclusi gli adottivi (es. art. 536 c.c.); Famiglia parentale: fanno parte altri parenti e affini (es. art. 230-bis c.c.). Computo dei gradi: art. 76 c.c.
Famiglia di fatto coppia che convive stabilmente senza che l’unione venga formalizzata mediante il matrimonio, con sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali mancanza di vincolo matrimoniale; diversità di sesso dei membri della coppia; impegno di stabile convivenza e comunione materiale e spirituale; conoscenza sociale della convivenza.
Matrimonio: Assenza di definizione: comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi Atto negoziale? Atto puro Atto personale (salvo matrimonio per procura: art. 111 c.c.) Atto incoercibile
Promessa di matrimonio Art. 79 ss. c.c. Nessun obbligo a contrarre matrimonio; Restituzione dei doni in caso di rottura ella promessa; Risarcimento del danno in caso di rottura senza giustificato motivo, in caso di promessa vicendevole per atto pubblico, scrittura privata o risultante da richiesta della pubblicazione.
Matrimonio civile: atto e rapporto vengono regolati dal diritto civile Matrimonio concordatario: celebrazione davanti al ministro di culto di un matrimonio canonico anche con effetti civili a condizione che il consenso sia manifestato dai nubendi davanti al ministro di culto e l’atto venga poi trascritto nei registri dello stato civile. Matrimonio dei culti acattolici: matrimonio civile la cui forma è quella dei culti acattolici
Condizioni richieste per la celebrazione Età (art. 84 c.c.) Capacità (art. 85 c.c.) Libertà di stato (art. 86 c.c.) Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione (art. 87 c.c.) Assenza di delitto (art. 88 c.c.) Superamento del divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) Pubblicazioni (art. 93 ss. c.c.)
Invalidità matrimoniali (art. 117 ss. c.c.): Disciplina peculiare rispetto al regime contrattuale (es. cause di decadenza o improponibilità dell’azione) Matrimonio putativo (art. 128 ss. c.c.): La nullità del matrimonio non impedisce che si producano taluni effetti per i coniugi e per i figli, i quali variano a seconda della condizione di buona o mala fede di uno o entrambi i coniugi
Doveri dei coniugi: fedeltà contribuzione assistenza morale e materiale collaborazione coabitazione
Rapporti patrimoniali tra i coniugi Riforma del diritto di famiglia del 1975: la comunione tra coniugi diviene regime legale
Convenzioni matrimoniali negozio bilaterale con il quale gli sposi ed eventualmente un terzo danno vita ad un regime patrimoniale della famiglia forma: atto pubblico, anche se il terzo può manifestare la propria vol di costituire il fondo patrimoniale con testamento, la dich. può essere resa dagli sposi al celebrante ed inserita nell’atto di matrimonio; pubblicità: a) annotazione a margine dell’atto di matrimonio; b) trascrizione, in presenza di beni immobili, nei casi previsti dall’art. 2647; capacità: serve la capacità di agire salva l’ipotesi del minore autorizzato a contrarre matrimonio.
Comunione legale Contitolarità dei coniugi per quote uguali sugli acquisti successivi al matrimonio e amministrazione del patrimonio con uguaglianza di poteri Comunione immediata; Comunione de residuo Beni personali
Amministrazione dei beni in regime di comunione legale: atti di ordinaria / straordinaria amministrazione; Conseguenze in caso di compimento, da parte di un solo coniuge, di un atto di straordinaria amministrazione
Responsabilità: artt. 186 ss. c.c. Garanzia diretta beni comunione (186); Garanzia sussidiaria beni personali (190); Garanzia sussidiaria beni comunione (188-189);
Scioglimento della comunione legale Convenzionale; Legale: art. 191 c.c. Giudiziale: art. 193 c.c.
Comunione convenzionale i coniugi pattuiscono di dare un regime di con titolarità dei beni simile a quello della comunione legale ma con caratteristiche proprie Limiti: art. 210 c.c.
Separazione dei beni Ciascun coniuge è titolare di tutti i diritti acquistati sui beni precedentemente o successivamente alla celebrazione del matrimonio e dei frutti prodotti dal suo patrimonio. Può godere alienare e amministrare i beni senza limiti, nel rispetto però del dovere di contribuzione ai bisogni familiari. L’altro coniuge non può vantare beni sui diritti stessi. amministrazione e godimento: prova della titolarità dei beni: art 219 c.c.
Fondo patrimoniale Beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Si tratta di un vincolo di destinazione di beni appartenenti ai coniugi e sprovvisto di personalità giuridica. Costituzione; Amministrazione; Limiti alle azioni esecutive da parte dei creditori; Scioglimento.
Separazione personale dei coniugi Separazione giudiziale - con addebito / senza addebito Separazione consensuale Separazione temporanea Separazione di fatto
Effetti della separazione Sui rapporti personali; Sui rapporti patrimoniali; Nei confronti dei figli.