La dirigenza Prof.ssa Elisa Scotti.

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La dirigenza Prof.ssa Elisa Scotti

origine Il provvedimento istitutivo è il d.p.r. n. 748 del 1972: La RATIO della riforma fu quella di separare “l’alta burocrazia” dalle altre categorie di personale: funzionari amministrativi di vertice, titolari degli uffici di livello più elevato.

Duplice ruolo - “datore di lavoro” - “lavoratore subordinato” il dirigente come “esecutore e controllore” - il dirigente come “esecutore controllato”

Rapporto tra politica e amministrazione Se prevale il rapporto gerarchico fra dirigenza e organo politico, ciò favorisce il controllo da parte di quest’ultimo; Se vi è una effettiva separazione delle rispettive competenze, ciò limita gli effetti della “politicizzazione” a vantaggio della imparzialità.

Sistema precedente La competenza dell’organo politico comprendeva anche quella degli uffici amministrativi. Il Ministro aveva poteri generali di indirizzo e gestione dell’attività del Ministero e, soprattutto, aveva poteri gerarchici

Separazione politica amministrazione L’organo politico svolge attività di indirizzo e coordinamento, Il dirigente svolge la funzione gestionale-amministrativa

Il rapporto politica - amministrazione: l’indirizzo politico-amministrativo (art. 4, co. 1, d. lgs. n. 165/2001) Le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dagli “organi di governo”: decisione sugli atti normativi e adozione degli atti di indirizzo; definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali; individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e loro ripartizione fra gli uffici dirigenziali generali.

Le funzioni e responsabilità dirigenziali (art. 4, co. 2, d. lgs. n “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. Tali attribuzioni “possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (art. 4, co. 3)

Il potere di organizzazione (art. 5 del d.lgs 165/2001) Comma 1 : Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (macro organizzazione)

Comma 2: Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (micro organizzazione)

Il collegamento fra politica e amministrazione: il controllo (art Il collegamento fra politica e amministrazione: il controllo (art. 5, comma 3) Le c.d. funzioni di controllo: Gli atti di indirizzo: sono adottati dall’organo politico Gli atti di micro amministrazione: sono adottati dal dirigente Il perseguimento dei risultati definiti nell’atto di indirizzo: è sottoposto a forme di “controllo interno”

Art. 14, comma 3, d. lgs. n. 165/2001 Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente adotta gli atti o provvedimenti o in caso di grave inosservanza delle direttive generali con pregiudizio per l’interesse pubblico, il ministro nomina un commissario ad acta.

Artt. 15 e 23 d. lgs. n. 165/2001 La dirigenza è raggruppata in un ruolo articolato in due fasce: Prima fascia Seconda fascia

Il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia Il reclutamento dei dirigenti di II fascia Art. 28 del d. lgs 165/2001 1) Accesso per concorso per esami 2) Accesso mediante corso – concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della p.a. L’inquadramento nel ruolo della dirigenza avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo nei casi espressamente previsti. Il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia

Ammissione al concorso Laurea. Almeno 5 anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno 3 anni di servizio in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea. Il legislatore prevede inoltre una serie di “equiparazioni”.

Ammissione al corso – concorso SSoggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: a) Laurea specialistica b) Diploma di specializzazione c) Dottorato di ricerca o altro titolo post universitario Dipendenti di ruolo delle p.a. muniti di laurea, con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea Dipendenti di strutture private muniti di diploma di laurea con almeno 5 anni di servizio oggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: Dipendenti di ruolo delle p.a. muniti di laurea, con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

Svolgimento del corso – concorso Corso di durata di 12 mesi Semestre di applicazione presso una pubblica amministrazione Esame – concorso finale Ai partecipanti al corso che non siano già dipendenti pubblici è concessa una borsa di studio

Il reclutamento dei dirigenti di prima fascia: la novità introdotta dalla Riforma Brunetta L’art. 28-bis prevede il reclutamento per l’assunzione di dirigenti di prima fascia, da attivare annualmente sulla base della disponibilità di posti lasciati liberi per la cessazione dal servizio: 50% dei posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami a chi ha 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali; i vincitori passeranno un periodo di formazione obbligatoria anche presso organismi amministrativi europei o internazionali. 25% può essere attribuita mediante contratti a tempo determinato di durata non superiori a tre anni a soggetti particolarmente qualificati sempre mediante concorso

Il restante 25% Transizione dalla seconda alla prima fascia

Le “funzioni dirigenziali” Il primo livello: la titolarità di strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali: per es. segretario generale di un ministero; direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, come nel caso del capo di dipartimento; Il secondo livello: la titolarità di uffici dirigenziali generali (svolge le funzioni ex art. 16 d. lgs. n. 165/01); c) Il terzo livello: titolarità di uffici dirigenziali non generali (svolge le funzioni ex art. 17, d. lgs. n. 165/01). Dirigenti di 1^ fascia: possono avere la titolarità di funzioni di tutti e tre i livelli. *** Dirigenti di 2^ fascia: in linea di principio, possono avere la titolarità delle funzioni di terzo livello, ma, a certe condizioni, accedono anche alle funzioni di secondo livello.

Come vengono attribuiti gli incarichi a) Presso strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali: con d.p.r., previa deliberazione del CDM, su proposta del Ministro competente (dirigente di prima fascia) b) Presso strutture di direzione generale: con dpcm, su proposta del Ministro competente (dirigenti di prima fascia o anche di seconda fascia però entro la percentuale del 70% della relativa dotazione) C) Presso strutture dirigenziali semplici: delibera del dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale (dirigente di prima o seconda fascia)

Art. 23: il dirigente di seconda fascia transita nella prima fascia qualora ricopra incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo non inferiore a cinque anni (prima del d. lgs. n. 150/09 erano tre), senza essere incorso in profili di responsabilità dirigenziale.

I criteri per il conferimento degli incarichi (art. 19 comma 1) In relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura interessata, si tiene conto: delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente; dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione; delle competenze organizzative e delle eventuali esperienze di direzione in settore privato o pubblico, anche maturate all’estero.

I criteri per il conferimento degli incarichi (segue) L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

L’oggetto dell’incarico (art. 19, comma 2) Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

Il trattamento economico del dirigente Retribuzione base; Retribuzione di posizione (voce accessoria collegata al livello di responsabilità attribuito); Retribuzione di risultato (voce accessoria dipendente dai risultati conseguiti; dopo la riforma Brunetta, dovrà essere non inferiore al 30% della retribuzione complessiva del dirigente, al netto della RIA).

La retribuzione collegata al risultato dopo il d. lgs. 150/09 “La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo”

La retribuzione collegata al risultato dopo il d. lgs. 150/09 “La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo”

Le regole relative agli incarichi di funzioni dirigenziali a) La durata: è compresa fra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni. In caso di primo conferimento ad un dirigente della 2^ fascia di un incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata è pari a tre anni. b) Sono rinnovabili. c) Non si applica l’art. 2103 cod. civ. in caso di conferimento e passaggio ad incarichi diversi

Gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione conferente l’incarico Tali incarichi possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione che abbiano i requisiti indicati dall’art. 19, comma 6.

Le regole in materia di incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti esterni alla p.a. La durata: 3 anni per incarichi di primo e secondo livello 5 anni per incarichi di terzo livello Se l’incarico è attribuito a un dipendente di altra P.A., questi è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico

Gli incarichi di funzioni dirigenziali: problema “Tutti i dirigenti di ruolo hanno diritto ad un incarico”

La giurisprudenza che ha disconosciuto il diritto all’incarico Trib. S. Maria Capua Vetere, ordinanza 12 ottobre 2000: “l’inserimento nel ruolo, con l’assunzione della qualifica dirigenziale, non determina affatto l’automatico insorgere di un diritto all’incarico”.

La giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all’incarico Tribunale di Belluno, ordinanza 22 maggio 2002: Dalle disposizioni di legge e dalla normativa collettiva in materia di rapporto di lavoro di natura dirigenziale nel settore pubblico si desume che il dirigente pubblico ha diritto ad un incarico

La soluzione fornita dalla legge n La soluzione fornita dalla legge n. 145 del 2002, che ha modificato l’art. 19, comma 10, d. leg. n. 165/2001 “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento”

La giurisprudenza più recente: il diritto al risarcimento del danno per “omessa valutazione ai fini del conferimento”

La revoca degli incarichi dirigenziali Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi di “responsabilità dirigenziale”, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165/01.

La responsabilità dirigenziale Addebiti: Mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso i sistemi di valutazione predisposti dal d. lgs. 150/09 Inosservanza delle direttive

Conseguenze: Procedura: Impossibilità di rinnovo; A seconda della gravità dei casi, revoca dell’incarico con “collocazione a disposizione dei ruoli” Recesso dal rapporto Procedura: Previa contestazione Nel rispetto del principio del contraddittorio Art. 22 D. lgs. 165/2001

Art. 22 D. lgs. 165/2001 I provvedimenti di cui all’art. 21 comma 1 sono adottati sentito il parere del Comitato dei Garanti (prima si diceva “previo il parere conforme”).

La mancata conferma dell’incarico dirigenziale in assenza di valutazione negativa “L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico”. Tale disposizione, contenuta nell’art. 19, comma 1-ter, d. lgs. n. 165/2001, introdotto dalla riforma Brunetta, è stata abrogata dall’art. 9, comma 32, l. n. 122/2010……..

La mancata conferma dell’incarico dirigenziale in assenza di valutazione negativa …………e sostituta con la seguente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore”

Il c.d. Spoil system: l’art. 19, comma 8, d. lgs. n. 165 del 2001 Gli incarichi conferiti con d.p.r. (strutture sovraordinate agli uffici dirigenziali generali) cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.