L’IVA nei rapporti con l’estero dall’Unione Europea Acquisti intracomunitari soggetti ad apposito regime Acquisti dal di fuori dell’UE Importazioni soggette ad iva al momento del transito in dogana Beni Cessioni Verso l’Unione Europea Cessioni intracomunitarie soggette ad apposito regime Al di fuori dell’UE Sono esportazioni e beneficiano del regime di non imponibilità
Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR 633/72) Costituiscono importazioni le operazioni consistenti nella introduzione nel territorio dello Stato, di beni originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell’Unione Europea ovvero che provengano da territori esclusi dalla Unione Europea (in base all’elencazione contenuta nell’ art. 7, primo comma, lett. b) del decreto 633, ad es.: isole Canarie, isole del Canale, ecc…). che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della UE Dette operazioni sono soggette ad IVA chiunque le effettui (art. 1)
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) L’IVA è dovuta in dogana all’atto dell’introduzione della merce nel territorio dello stato dietro presentazione della dichiarazione doganale. L’importatore può presentare la dichiarazione doganale per sé o per conto di altri soggetti (caso dello spedizioniere doganale iscritto all’albo)
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) L’imposta sulle importazioni, previa presentazione della dichiarazione doganale, è accertata, liquidata e riscossa dalla Dogana, con riguardo a ciascuna operazione posta in essere L’aliquota applicabile è la stessa che è prevista per le cessioni interne.
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) Accettazione della dichiarazione da parte della Dogana Registrazione della dichiarazione Eventuale richiesta di documentazione alla parte La dichiarazione assume valore di bolletta doganale liquidazione della somme ed accertamento definitivo Possibilità di revisione dell’accertamento
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) L’IVA sulle importazioni è detraibile, al pari dell’ IVA assolta sugli altri acquisti, da parte dei soggetti d’imposta secondo le condizioni stabilite in via generale dal decreto 633. La base imponibile dell’ IVA, nelle importazioni, è rappresentata dal valore dei beni importati, determinati secondo le disposizioni in materia doganale (di solito è il corrispettivo pagato per il bene), cui vanno aggiunti i diritti doganali (dazi, sovraimposte) dovuti e le spese di inoltro (trasporto, assicurazione, imballaggio, etc.) fino al luogo di destinazione nel territorio della UE risultante dal documento di trasporto che accompagna i beni.
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) Il momento impositivo – cioè il momento di esigibilità dell’ imposta- coincide con la (e si verifica al momento della) presentazione della dichiarazione di importazione in Dogana. Il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA (debitore d’imposta) è il proprietario della merce, per tale considerato chi presenta la merce in dogana ovvero chi la detiene al momento dell’entrata nel territorio doganale (art. 56, comma 2, DPR 43/1973).
Determinazione e applicazione dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972) Il pagamento dell’ IVA può essere sospeso: nei casi in cui i beni siano destinati a proseguire verso un altro Stato della UE in virtù di una cessione intracomunitaria, ovvero l’importazione sia effettuata da un esportatore abituale con utilizzo del plafond , ovvero quando i beni siano immessi in temporanea importazione perché formano oggetto di lavorazioni in Italia.
Nozione di importazioni ai fini IVA (art Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR 633/72): IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA a) dopo il pagamento dei dazi doganali le merci diventano “comunitarie”: possono viaggiare all’interno dell’UE ma devono ancora scontare l’IVA b) scontano l’IVA nel paese UE di immissione al consumo; c) i depositi IVA (art. 50bis dl 331/1993) consentono di sospendere la riscossione dell’IVA in attesa della destinazione definitiva di consumo nel paese UE; d) l’IVA del paese di destinazione finale è dovuta al momento del prelievo dal deposito IVA
Nozione di importazioni ai fini IVA (art Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR 633/72): IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA a) Il presupposto dell’obbligazione doganale si considera avverato (art. 36 DPR 43/1973, T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) : · - per effetto della presentazione della dichiarazione di importazione definitiva; · - quando le merci, entrate nel territorio doganale come soggette ad un regime doganale provvisorio (transito, importazione temporanea, etc.) vengono sottratte ai vincoli ed ai controlli ai quali debbono essere sottoposte. Le merci diventano “comunitarie”: possono viaggiare all’interno dell’UE ma devono ancora scontare l’IVA
Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR 633/72) b) Il presupposto doganale si considera invece non avverato (art. 37 T.U. disposizioni in materia doganale): · - nei casi di destinazione doganale provvisoria delle merci; · - quando la destinazione definitiva sia stata mutata prima che sia stata intrapresa la visita doganale o che la merce sia stata ritenuta conforme al dichiarato; ·
Importazioni non soggette ad IVA (art. 68 DPR 633/1972) Non sono soggette ad IVA le importazioni: beni acquistati dall’esportatore con il plafond (cui concorrono per l’art. 9 solo i servizi di cui al n. 9) beni di cui all’art. 8bis perche oggettivamente non imponibili: Navi ad uso commerciale, compresa la pesca per fini commerciali Aeromobili che effettuano trasporti internazionali Apparati motori destinati a tali mezzi di trasporto Forniture destinate al vettovagliamento