61. Le quote sociali e la loro circolazione IL CAPITALE SOCIALE È DIVISO IN PARTI, DI AMMONTARE CORRISPONDENTE ALLA QUOTA SOTTOSCRITTA DA CIASCUN SOCIO TALI PARTI SONO ATTRIBUITE AI SINGOLI SOCI, I QUALI DIVENGONO, IN TAL MODO, CIASCUNO TITOLARE DI UN'UNICA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ciascuna quota è rappresentativa della parte di capitale sociale sottoscritta dai singoli soci le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito il certificato di quota, laddove rilasciato, costituisce unicamente un documento probatorio della qualità di socio e dell'ammontare della partecipazione sociale, ma non uno strumento per la circolazione della quota QUOTE SOCIALI
DIRITTI SOCIALI LA REGOLA GENERALE È QUELLA SECONDO LA QUALE ESSI SPETTANO AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI CAPITALE SOTTOSCRITTA Tale regola è suscettibile di deroga da parte dello statuto, potendosi attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti: l'amministrazione della società (ad es. il potere di nomina di un amministratore) la distribuzione degli utili
REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE LE QUOTE SONO LIBERAMENTE TRASMISSIBILI per atto tra vivi per causa di morte Lo statuto può escludere la trasferibilità delle quote o limitarne la circolazione subordinando l'efficacia del trasferimento al gradimento degli organi sociali dei soci o di terzi laddove sia prevista l'intrasferibilità delle quote il socio ed i suoi eredi hanno diritto di recesso il trasferimento della quota non può avvenire in favore della società, essendo precluso alle S.r.l. il compimento di qualsivoglia operazione sulle proprie quote