Rimedi giuridici a disposizione delle parti per rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità.

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Rimedi giuridici a disposizione delle parti per rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità DISTINZIONI IMPUGNAZIONI In base alla decisione su cui cadono ORDINARIE STRAORDINARIE In base alla natura del mezzo AZIONE DI ANNULLAMENTO GRAVAME FIGURE IBRIDE

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina altresì il mezzo con cui possono essere impugnati (art. 568 comma 1 c.p.p.) La rigidità del principio è mitigata dalla previsione del comma 2 dell’art. 568 c.p.p. TASSATIVITÀ

IN BASE AL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ CASI E MEZZI Sono appellabili sentenze di primo grado ordinanze predibattimentali e dibattimentali (unitamente alla sentenza) Sono ricorribili per cassazione sentenze di primo grado inappellabili sentenze di primo grado, per cui è ammesso il ricorso per saltum sentenze di secondo grado tutte le sentenze e i provvedimenti “de libertate” per violazione di legge

TITOLARITÀ Art. 568 comma 3 Anche la titolarità del diritto di impugnazione è coperta dal principio di tassatività: «Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse».

IMPUGNAZIONE DEL P.M. Art. 570 c.p.p. Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso Corte d’appello possono proporre impugnazione, indipendentemente dalle conclusioni presentate dal rappresentante del pubblico ministero, nei casi previsti dalla legge Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento Il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni può impugnare anche quando esse siano state accolte (possibili, pertanto impugnazioni concorrenti)

IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO Art. 571 c.p.p. Può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento Possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato anche il tutore dell’accusato soggetto a tutela, il curatore speciale dell’accusato incapace di intendere e volere Può impugnare non solo i capi penali, ma anche gli interessi civili (art. 574 comma 1 c.p.p.) Può altresì impugnare le disposizioni delle sentenze di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali (art. 574 comma 2 c.p.p.); Può togliere effetto all’impugnazione proposta dal difensore, nei modi previsti per la rinuncia (art. 571 comma 4 c.p.p.). Infatti, l’impugnazione che spetta all’imputato può essere proposta anche dal difensore al momento del deposito del provvedimento, ovvero il difensore nominato a tal fine

IMPUGNAZIONE PARTE CIVILE 1) Art. 576 c.p.p. Il danneggiato costituitosi parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile Ai soli effetti della responsabilità civile, può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio Può proporre impugnazione contro la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, quando ha consentito alla abbreviazione del rito Lo stesso diritto compete al querelante condannato alla rifusione delle spese e ai danni ex art. 542 c.p.p. Inoltre, la parte civile (e la persona offesa non costituita) possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale

IMPUGNAZIONE PARTE CIVILE 2) Modifiche introdotte dalla legge 46/2006 L’art. 576 c.p.p. non specifica più quale sia il mezzo di impugnazione con cui il danneggiato possa far valere i propri diritti: prima della novella, la parte civile aveva a disposizione gli stessi mezzi di impugnazione riservati all’accusatore pubblico Il generico riferimento alla proposizione di una «impugnazione» induce a ritenere che la parte civile, per il principio di tassatività che governa la materia, possa soltanto ricorrere in cassazione (art. 568 comma 2 c.p.p.), sia contro le sentenze di assoluzione (ai soli effetti civili) che di condanna (per i capi relativi all’azione civile).

INTERESSE A IMPUGNARE Art. 568 comma 4 c.p.p. Per proporre l’impugnazione è necessario avervi interesse NOZIONE MARCATAMENTE UTILITARISTICA: ciò che l’impugnante può conseguire puntando alla rimozione del provvedimento pregiudizievole è una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Il “vantaggio” per l’impugnante deve essere oggettivamente valutabile e giuridicamente rilevante La carenza di interesse determina l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591 comma 1, lett. a c.p.p.)

DOMANDA DI IMPUGNAZIONE Art. 581 c.p.p. Presentata con atto scritto, nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data e il giudice che lo ha emesso Ulteriori contenuti: 1. i capi e i punti della decisione ai quali l’impugnazione si riferisce 2. le richieste 3. i motivi La mancata indicazione dei motivi è causa di inammissibilità dell’atto di impugnazione

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE L’atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o a mezzo di incaricato, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Art. 582 c.p.p. Art. 583 c.p.p.

TERMINI Art. 585 c.p.p. I termini per proporre la domanda di impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza e variano a seconda dei tempi impiegati o previsti per la redazione della motivazione della sentenza: quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso di motivazione contestuale alla redazione del dispositivo (art. 544 comma 1 c.p.p.); trenta giorni, nel caso di motivazione differita (art. 544 comma 2 c.p.p.); quarantacinque giorni, nel caso di motivazione complessa (art. 544 comma 3 c.p.p.).

DECORRENZA DEI TERMINI ART. 585 COMMA 2 C.P.P. dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione per le parti da considerarsi presenti; dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548 comma 2 c.p.p., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito; dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo

INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE Art. 591 c.p.p. Invalidità della domanda di impugnazione che esclude la pronuncia del giudice superiore CASI - se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse - se riguarda un provvedimento inoppugnabile - se non sono osservate le disposizioni concernenti la forma, la presentazione la spedizione nonché i termini ad impugnare - quando vi è rinuncia all’impugnazione Dichiarata dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio Procedimento nelle forme della camera di consiglio, senza intervento delle parti L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è ricorribile per cassazione Disciplina

EFFETTI DELL’IMPUGNAZIONE dovere decisorio del giudice cui è assegnato il riesame del provvedimento impugnato, anche quando questo si concreti nella mera dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, dichiarazione comunque necessaria al fine di pervenire alla formazione del giudicato trasferisce la cognizione del procedimento ad un giudice superiore; effetto insito nella finalità di controllo assegnata al giudizio d’impugnazione. la proposizione dell’appello o del ricorso per cassazione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato – regola che si ricollega ai concetti di irrevocabilità ed esecutività delle decisioni penali INDEFETTIBILITA’ EFFETTO DEVOLUTIVO EFFETTO SOSPENSIVO

Art. 587 c.p.p.  Opera soltanto nei processi plurisoggettivi e nei casi di riunione processuale  Ispirata al favor rei  Ratio nella necessità di evitare il contrasto di giudicati diritto del non impugnante, o di colui cui l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, di partecipare al giudizio d’impugnazione promosso dall’altro soggetto, con il quale abbia un interesse identico, affine o collegato diritto del non impugnante, o di colui cui l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, di giovarsi della decisione favorevole (estensione della sentenza) ESTENSIONE DELL’IMPUGNAZIONE EFFETTI

CASI DI ESTENSIONE  Concorso di persone nello stesso reato  Riunione di procedimenti per reati diversi  Intervento nel processo del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria  Impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

CONCORSO DI PERSONE Art. 587 comma 1 c.p.p. l’effetto estensivo si produce sempre, a meno che l’impugnazione sia stata proposta per motivi esclusivamente personali (qualità e condizioni soggettive del proponente) Esempi Si pensi al caso dell’impugnazione di uno dei coimputati basata sulla mancanza di dolo o colpa o di imputabilità, sullo stato di recidivo o di prossimo congiunto. In questi casi l’effetto estensivo non opera. Sono, invece, estensibili i motivi inerenti alla sussistenza del fatto, che risultino dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dalla formula adottata o quelli concernenti la qualificazione giuridica del fatto o quello con cui l’impugnante afferma che il fatto non sussiste.

RIUNIONE DI PROCEDIMENTI Nell’ipotesi di un unico giudizio per reati diversi, l’appello proposto da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali Esempi Estensione in caso di nullità che abbia effettivamente recato pregiudizio alla difesa dei coimputati non impugnanti, di irregolare costituzione del giudice, di dibattimento a porte chiuse al di fuori dei casi previsti E’ motivo esclusivamente personale quello che riguarda la violazione del diritto di difesa del singolo imputato impugnante

ART. 587 COMMI 3 E 4 c.p.p. Intervento del responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria: l’impugnazione dell’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria Ove l’impugnazione sia proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria, questa giova all’imputato anche agli effetti penali, sempreché non sia fondata su motivi strettamente personali Art. 587 comma 3 Art. 587 comma 4