I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. L g s. 81 Il datore di lavoro RSPP e ASPP Il Medico Competente RLS e RLST Gli addetti alla prevenzione incendi,evacuazione e primo soccorso I lavoratori I progettisti fabbricanti,fornitori e installatori I lavoratori autonomi
SCHEMA FUNZIONALE – Le Figure della Sicurezza LINEA GESTIONALE/DIREZIONALE LINEA COLLABORATIVA Datore di Lavoro Servizio Prevenzione e Protezione Dirigenti Medico Competente Preposti LINEA OPERATIVA LINEA CONSULTIVA Lavoratori RLS Lavoratori addetti alle emergenze SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Datore di lavoro, dirigente, preposto,lavoratore: la ripartizione degli oneri Datore di Lavoro : garante strutturale della sicurezza, predispone mezzi e luoghi e strumenti sicuri rispondenti ai requisiti preventivi, tecnici e igienici previsti dalla legge (poteri di decisione, di spesa, di gestione); Dirigente: garante organizzativo della sicurezza, attua gli obblighi e gli adempimenti, organizza e consente l’uso sicuro dei luoghi di lavoro e di attrezzature, nomina i preposti; Preposto: garante del controllo della sicurezza, vigila che i lavoratori usino correttamente misure e procedure di sicurezza stabilite, riferisce sulle carenze delle misure di prevenzione che riscontra in particolare su quelle impreviste ed improvvise; Lavoratore: collaboratore per la sicurezza, si attiene alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e da preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale
Il datore di lavoro - definizioni datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione ……….., ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,esso è indicato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni ……… in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri …… coincide con l’organo di vertice.
Il dirigente - definizioni L’articolo 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 è intervenuto a colmare la lacuna normativa rappresentata dall’assenza nell’ordinamento prevenzionistico della definizione della figura di dirigente, qualifica tale figura come “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa “.
Il preposto - definizioni L’articolo: 2 comma 1 D. L g s. n. 8l/2O08, alla lettera e), qualifica il preposto come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. .. , Per l’individuazione della figura di preposto, a differenza cli quella di dirigente,, pnrna dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/20O8 mancavano degli indici qualificativi ‘esplicitamente o implicitamente sia di fonte legale che contrattuale, fatto salvo anche qui il riferimento al combinato disposto degli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 4 e 90 del ‘D.Lgs. 626/94)76
La delega di funzioni La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con le condizioni: a) atto scritto recante data certa; b) professionalità ed esperienza del delegato; c) attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo; d) attribuzione dell’autonomia di spesa; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega deve essere data pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
Principio di effettività L’articolo 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” prevede, in applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all ‘art. 2, [datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti” Dunque è previsto in via legislativa che l’individuazione delle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto va operata con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di una investitura formale.
Massima sicurezza tecnologicamente fattibile Art.2 c.1 definizione di prevenzione “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” Art.2087 codice civile “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro ,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale concretamente fattibile Legittimità del rifiuto della prestazione lavorativa richiesta in condizioni insicure
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art.17) 1) – valutazione del rischio contenente,la relazione sulla valutazione del rischio ed i criteri adottati, l’individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione conseguenti, il programma delle misure necessarie per il miglioramento nel tempo 2) - designazione del RSPP. 3) - nei casi di aziende che occupano fino a dieci addetti autocertificazione della valutazione e comunicazione della stessa all’RLS. (art.34)
Dirigente – adempimenti art.18 Quattro macro-aree: a) (art. 18, comma 1, lett. p), q), t), v), z) riguarda la predisposizione delle misure di sicurezza idonee ad evitare il rischio di infortuni sul luogo di lavoro. b) gli obblighi del dirigente nei confronti dei lavoratori (art. 18, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), s), u), bb). c) gli adempimenti necessari ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria e della nomina del medico competente (art. 18, comma 1, lett. a). d)l’obbligo di comunicare a Inail ed Ipsema i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i dati relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. r) e aa).
Dirigente – adempimenti relativi alle misure di sicurezza p) elaborare il documento di valutazione del rischio da interferenza in caso di appalti (DVRI) e consegnarlo al rls; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai finì della salute;
Dirigente – adempimenti relativi ai lavoratori b) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; t) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Dirigente – adempimenti relativi ai lavoratori i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi d’ informazione, formazione e addestramento; m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l‘applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare al RLS, su richiesta copia del DVR s) consultare il RLS in merito alla nomina degli addetti alle emergenze, del M.C., della organizzazione della formazione u) nell’ambito dello svolgimento di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento; bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Dirigente – adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Dirigente – adempimenti relativi alla comunicazione di dati r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
Obblighi del preposto a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza dà parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ‘‘ b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate. istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;’
Obblighi del preposto d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato j) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione ;
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi .(art.35) Nelle aziende, o unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; il medico competente ove previsto; il rappresentante per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione del rischio; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di significative variazioni, il RLS può chiedere la convocazione di una apposita riunione. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che é tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Servizio di prevenzione e Protezione. (art.31) Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda una o più persone da lui dipendenti previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. I dipendenti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è comunque obbligatoria nei seguenti casi: nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; nelle centrali termoelettriche negli impianti e laboratori nucleari nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private con oltre 50 lavoratori. nelle aziende con più unità produttive può essere istituito un unico servizio.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28 comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di capacità e di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed inoltre di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Principali funzioni del RSPP 1) individuazione e valutazione dei fattori di rischio; 2) elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute; 3) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, 4) controllo ed ottimizzazione nel tempo della gestione della salute e sicurezza in azienda; 5) Valutazione di efficacia ed efficienza;
Principali compiti del RSPP 1) Esame della documentazione e delle fonti informative preliminari; 2) Sopralluogo e orientamento preliminare all’interno dell’azienda; 3) Sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito ai problemi emersi nella fase precedente; 4) Stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi; 5) Recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori interessati; 6) Eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali; 7) Individuazione delle misure preventive da attuare; 8) Definizione delle procedure di sicurezza; 9) Stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore di lavoro; 10) Progettazione delle attività di tipo informativo calibrate per i diversi destinatari 11) Effettuazione delle attività informative; 12) Collaborazione alle attività di tipo formativo; 13) Sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti precedenti;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione Addetti al servizio di prevenzione e protezione: persone interne o esterne alla azienda designate dal datore con capacità e requisiti professionali adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. Gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale.
Medico Competente medico in possesso di uno dei seguenti titoli: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. partecipa al programma di educazione continua in medicina ( D.Lgs 229/99); è iscritto all’elenco dei M.C. presso il Ministero della Salute collabora con il datore alla VdR ed effettua la sorveglianza sanitaria.
Medico Competente compiti art.25 1) collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e alla attività di formazione e informazione; 2) programma ed effettua gli accertamenti sanitari; 3) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 4) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; 5) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal d.lgs 81 6) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Medico Competente compiti art.25 7) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 8) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; 9) congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; 10) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Medico Competente attribuzioni Il medico competente può avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Qualora il medico competente esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro rispetto ai pareri del M. C. art 18: obbligo di fornire ai lavoratori i i D P Ie, sentito il RSPP e il M C; art. 25: obbligo dl concordare con il medico competente il luogo di tenuta delle cartelle sanitarie nelle aziende con più di 15 lavoratori; art 29: obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con il M.C.; . art 35: obbligo di tenere la riunione periodica con la partecipazione del M.c.; art 42: obbligo del datore di attuare le misure indicate dal M.C. nei casi di inidoneità art 45: obbligo del datore di prendere i provvedimenti in materia di primo soccorso e di emergenza, sentito il M C; art 175 obbligo del datore di organizzare il lavora al videoterminale secondo le necessità evidenziate dal M C; art. 185: obbligo del datore di tenere conto dei parere del M. C. nel ridurre il rischio da agenti fisici ;
Obblighi del datore di lavoro rispetto ai pareri del M. C. art. 229 obbligo del datore di lavoro, su parere conforme del M. C. di adottare misure preventive e protettive in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi; art. 237: obbligo del datore di lavoro di disporre, su conforme parere del M. C. misure protettive particolari per l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o muageni art. 242 c.2: obbligo del datore di lavoro, su conforme parere del M. C., di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati; art. 242 c. 6: obbligo del datore di lavoro di effettuare una nuova valutazione del rischio qualora la sorveglianza sanitaria abbia evidenziato l’ esistenza di una anomalia per esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, art. 279 c.2: obbligo del datore di lavoro di adottare misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, si richiedono misure speciali di protezione in caso di esposizione ad agenti biologici; art. 279 c.4: obbligo del datore di lavoro, di. effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici se gli accertamenti sanitari hanno evidenziato l’esistenza di anomalia.
Addetti alla prevenzione incendi, alla evacuazione dei lavoratori, al primo soccorso il datore di lavoro, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni, dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva . Gli addetti alla prevenzione incendi e alla evacuazione devono: 1) Collaborare alla attività di prevenzione incendi; 2) Partecipare alla elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza; 3) Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi(estintori,allarmi,uscite di emergenza,segnaletica, ecc.) Gli addetti al primo soccorso devono: 1) Mantenere in efficienza i presidi aziendali (cassetta di pronto soccorso,ecc.); 2) Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni; 3) Intervenire in caso di infortunio allo scopo di evitare azioni di soccorso non idonee
Lavoratori - definizioni ‘E definito lavoratore qualsiasi persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,indipendentemente dalla tipologia contrattuale con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, il volontariato . I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi. Il campo di applicazione è esteso ai lavoratori in somministrazione per i quali tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, ai lavoratori a progetto quando la prestazione lavorativa è effettuata nei luoghi di lavoro del committente, ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; A tutti i lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico;
Lavoratori in somministrazione Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive li forma e li addestra all’uso delle attrezzature per le quali sono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tali obblighi siano dell’utilizzatore, in questo caso va indicato nel contratto del lavoratore. Qualora, per le mansioni espletate sia richiesta una sorveglianza medica l’utilizzatore ne deve informare il lavoratore
Lavoratori in distacco Distaccante: obbligo dell’informazione e della formazione sui rischi tipici della mansione per cui il lavoratore è distaccato. Distaccatario: risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
Lavoratori a progetto Le norme sulla sicurezza si applicano solo se l’attività lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Se l’attività lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, questi è responsabile di tutti gli obblighi prevenzionali
Lavoratori a domicilio Il datore di lavoro deve: a) informare e formare sugli eventuali rischi connessi alla mansione; b)fornire i Dispositivi di protezione individuale c) fornire o assicurarsi che le attrezzature usate siano conformi alle norme di sicurezza
portieri Il datore di lavoro deve: a) fornire l’informazione e la formazione prevista, b) fornire i D.P.I. c) fornire o assicurarsi che le attrezzature usate siano conformi alle norme di sicurezza.
Lavoratori a distanza Il datore di lavoro deve: a) osservare le norme per le attrezzature munite di videoterminale, b) fornire o assicurarsi che le attrezzature usate siano conformi alle norme di sicurezza, c) informare i lavoratori sulla politica aziendale in materia di sicurezza d) adottare misure per prevenire l’isolamento del lavoratore rispetto ai colleghi in azienda
Obblighi dei lavoratori art. 20 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Obblighi dei lavoratori 1) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti ai fini della tutela della salute. 2) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 3) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
Obblighi dei lavoratori 5) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi , nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS ; 6) non rimuovere o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 7) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 8) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore; 9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
Diritti dei lavoratori in caso di emergenza (art.44) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
RLS: legislazione antecedente D . LGS 626 Nella legislazione precedente pochi accenni sono stati fatti in merito alla partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali per ciò che riguarda la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali riferimenti sono riportati all'art.9 della Legge 300/1970, dove ai lavoratori veniva riconosciuto il diritto di controllare l'applicazione della normativa di prevenzione nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di altre misure ritenute idonee. Anche la Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n.833 del 23 Dicembre 1978 all'ultimo comma dell'art.20 prevede l'esame congiunto fra organi di vigilanza, rappresentanze sindacali e datore di lavoro. Ed ancora l'art.5, comma 1, lett. c, del Decreto Legislativo n.277 del 15 Agosto 1991, che consentiva ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza. .
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (art.47) In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante per la sicurezza per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Attribuzioni del RLS art. 50 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) é consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) é consultato sulla designazione degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione, e del medico competente, degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione degli addetti alle emergenze; e) riceve informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure preventive, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
Attribuzioni del RLS art. 50 f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dal art.37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali di norma è sentito; l) partecipa alla riunione periodica ; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Diritti del RLS Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione del rischio, copia del registro degli infortuni sul lavoro .
Ore di permesso retribuito: Accordo interconfederale 22 giugno 1995 Confidustria-Cgil-Cisl-Uil Aziende fino a 5 dipendenti 12 ore annue per ogni RLS . Aziende da 5 a 1.5 dipendenti 30 ore annue per ogni RLS . Aziende da 16 a 200 dipendenti 40 ore anime per ogni RLS . Aziende da 201 a 300 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS . Aziende da 301 a 1000 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS . Aziende oltre i 1000 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS .
Provvedimento del Presidente del Consiglio 5/6/96 relativo accordo ARAN OOSS 17/5/96 relativo al “rappresentante alla sicurezza” aspetti applicativi nella P.A. Ore di permesso retribuito: Amministrazioni o U.P. fino a 6 dipendenti 12 ore annue per ogni RLS . Amministrazioni o U.P da 5 a 15 dipendenti 30 ore annue per ogni RLS Amministrazioni o U.P da 16 a 1000 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS . Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l)dell’art. 19 del D.lgs.626/94, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività sono considerate tempo di lavoro Numero RLS: Amministrazioni o U.P da 1 a 15 dipendenti eleggono 1 RLS Amministrazioni o U.P da 16 a 200 si individuano 1 RLS nell’ambito delle RSU . Amministrazioni o U.P da 200 a oltre 1000 dipendenti si individuano 3 RLS nell’ambito delle RSU .
Provvedimento del Presidente del Consiglio 5/6/96 relativo accordo ARAN OOSS 17/5/96 relativo al “rappresentante alla sicurezza” aspetti applicativi nella P.A. Procedure elezione o designazione RLS: 1) Candidatura specifica alle elezioni RSU, 2) Designazione a maggioranza nell’ambito RSU, 3)Elezione diretta da parte dei lavoratori su liste separate e concorrenti, 4)Elezione diretta da parte dei lavoratori promossa da OOSS Contrattazione di comparto (entro 90 gg.): Individuare un numero superiore di RLS Contenuti ulteriori per la formazione Modalità per la costituzione degli organismi paritetici
RLST (art.48) Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R. L. S. è stata istituita la figura del R. L. S. T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale. Gli R. L. S. T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R. L. S., con l’unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori. I requisiti richiesti al RLST sono quelli dell'interesse, affidabilità, professionalità‑scolarità. Il RLST dovrà partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un corso formativo gestito ed attestato da un Ente Paritetico del settore ed a corsi periodici di aggiornamento. Il RLST svolge esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dalla legge . La provenienza del RLST è preferibilmente dalle RSU. Il RLST resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca della designazione da parte delle O O. S S.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. (art.48) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : obblighi I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Disposizioni integrative introdotte dal decreto legislativo predisposto dal governo 1)Modifiche all’art.16 l’obbligo alla vigilanza del dl sulle funzioni delegate è assolto in adozione di SGSL; 2)Modifiche all’art.18 l.g “inviare i lavoratori a visita medica”; inviare i nominativi degli RLS e i dati degli infortuni di un giorno al SIN a 6 mesi dalla adozione del decreto istituente il SIN; 3)Modifiche all’art.25 la cartella sanitaria e conservata nel luogo di lavoro, al lavoratore va consegnata alla cessazione dal lavoro la copia non l’originale;non viene trasmesso nulla all’ISPESL; 4)Modifiche all’art.32 altre lauree equiparate dal ministero; 5)Modifiche all’art.37 la formazione dei preposti dell’edilizia può essere effettuata dai CPT, la formazione dei lavoratori è registrata sul libretto formativo del cittadino se disponibile; 6)Modifiche all’art.38 peri Medici delle forze armate medico generico con esperienza di 4 anni nel settore lavoro; 7)Abrogato l’art.40 che prevedeva la comunicazione in termini statistici dagli accertamenti sanitari al S.S.N., 8)Modifiche all’art.41 .visite preassuntive; 9)Modifiche all’art.42 .in caso di inidoneità possibile trasferimento a mansioni inferiori ; 10)Modifiche all’art.47 .il datore comunica al cpt la mancata elezione del RLS 11)Modifiche all’art.50: RLS svolge le funzioni art.9 legge 300