Le Fonti del diritto pubblico italiano Le fonti statali
La Costituzione I caratteri: Scritta Lunga Rigida
La Costituzione Di alcune formule: La Costituzione “materiale” La Costituzione “in senso sostanziale” La Costituzione “vivente” La “materia costituzionale”
Le leggi di revisione costituzionale e le “altre” leggi costituzionali Il procedimento di formazione: Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere ad intervallo non minore di tre mesi; Ipotesi a) : approvazione in seconda deliberazione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera segue promulgazione e pubblicazione
Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali 2) Ipotesi b) : approvazione in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera segue: Pubblicazione notiziale sulla G.U per la decorrenza di un termine di tre mesi entro i quali:
segue A) se è stata fatta richiesta di referendum costituzionale (da parte di 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/ dei componenti di ciascuna Camera) è indetto il referendum costituzionale a seconda dell’esito approvazione o meno del progetto di legge di revisione costituzionale
segue B) se nessuno dei soggetti legittimati ha fatto richiesta di referendum costituzionale nel termine dei tre mesi il progetto si intende approvato Promulgazione e pubblicazione
segue Di alcune questioni relative al procedimento: La “garanzia” delle maggioranze prescritte nella seconda deliberazione; Il ruolo del “referendum costituzionale”
I limiti alla revisione della Costituzione 1) l’art.138 Cost. nel quadro delle “garanzie costituzionali”; 2) l’art.139 Cost. e la “forma repubblicana” come unico limite espresso; 3) i limiti “impliciti” o “logici” (i cd “principi supremi”) in margine ad una questione: È possibile revisionare l’intera seconda parte della Costituzione?
Le “altre” leggi costituzionali Un procedimento previsto …non solo per la revisione della Costituzione Esiste una “materia costituzionale”? Le riserve di legge “costituzionale” (qualche esempio : l’art.116 Cost. e gli Statuti speciali delle Regioni; l’art.71, primo comma, Cost. e l’iniziativa legislativa; L’art.132, primo comma, Cost. e la fusione delle Regioni e la creazione di nuove Regioni)
Le leggi “ordinarie” del Parlamento Il procedimento di formazione A) l’iniziativa legislativa : - il Governo (art.71, primo comma, Cost.) - ciascun parlamentare (art.71, primo comma, Cost.) - le Regioni (art.121, secondo comma, Cost.) - il popolo (art.71, secondo comma, Cost.) - il CNEL (art.99 Cost.)
Le leggi “ordinarie” del Parlamento B) l’approvazione: - in “commissione referente”(le tre letture) - in “commissione deliberante” (art.72, commi terzo e quarto, Cost.; la cd “riserva di assemblea”) - in “commissione redigente”(il procedimento misto: alla commissione l’esame e l’approvazione degli emendamenti)
segue C) la promulgazione: - il ruolo del Presidente della Repubblica - il potere di “rinvio” (art.74 Cost.) D) la pubblicazione : pubblicità legale ed entrata in vigore
Le cd leggi rinforzate casi nei quali è prescritta dalla Costituzione una procedura più complessa di quella ordinaria; di solito è reso più complesso il procedimento di formazione del progetto di legge (es.: art. 8 Cost.; art. 116, terzo comma, Cost.; art. 132 e 133 Cost.)
segue in altri casi è reso più complesso proprio il procedimento di formazione della legge : è il caso delle leggi di amnistia ed indulto (art. 79 Cost.) e delle leggi che assegnano forme di autonomia ulteriore a determinate Regioni ad autonomia ordinaria (art. 116 Cost.)
Le leggi “atipiche” ≠ dal tipo pur avendo la forma della legge non hanno il medesimo regime giuridico della legge (ad es.: quelle che hanno una “forza passiva rinforzata” in quanto sono sottratte a referendum abrogativo; o le leggi meramente formali quali ad es. la legge di approvazione del bilancio; la legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale