ARTICOLAZIONE SEZIONE DIDATTICA

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Transcript della presentazione:

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP MOD A Le figure del sistema di prevenzione VANESSA MANNI Vanessa.manni@ispesl.it

ARTICOLAZIONE SEZIONE DIDATTICA CONTENUTI Il Datore di lavoro, i Dirigenti, i Preposti Il Servizio di Prevenzione e Protezione I Lavoratori Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso Il Medico Competente Gli Organismi Paritetici

SCHEMA FUNZIONALE – Le Figure della Sicurezza LINEA COLLABORATIVA LINEA GESTIONALE/DIREZIONALE Datore di Lavoro Servizio Prevenzione e Protezione Dirigenti Medico Competente Preposti LINEA OPERATIVA LINEA CONSULTIVA Lavoratori Lavoratori addetti alle emergenze RLS SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DATORE DI LAVORO

IL DATORE DI LAVORO (D.L.) DEFINIZIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

IL DATORE DI LAVORO (D.L.) Soggetto responsabile organizzazione con poteri decisionali e di spesa Individuato da Organo di vertice P.A. (secondo ubicazione e ambito funzionale uffici) P.A. : dirigente con poteri di gestione o funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa In mancanza di individuazione o di individuazione non conforme DL = ORGANO DI VERTICE

GLI OBBLIGHI DEL DATORE NON DELEGABILI

IL DATORE DI LAVORO (Art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) OBBLIGHI NON DELEGABILI Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di VR; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. NON DELEGABILI

DEFINIZIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i IL DIRIGENTE DEFINIZIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

CHI E’ ? IL DIRIGENTE Colui che: nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli SOVRINTENDE ORGANIZZA DISPONE

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nell’affidare loro i compiti; fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali di SSL e di uso dei DPC e DPI; Inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia DVR, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE elaborare il DUVRI anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramire al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (Attribuzioni del RLS); adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato; nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

OBBLIGHI del D.L. e del DIRIGENTE nelle unità produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramire al SINP, in caso di nuova elezione o designazione i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione tale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati; vigilare affinchè i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

ULTERIORI COMPITI DL – DIRIGENTE TITOLO II luoghi di lavoro TITOLO XI protezione da atmosfere esplosive TITOLO III delle attrezzature di lavoro e DPI D.Lgs 81/08 e s.m.i. TITOLO IV Cantieri TITOLO X protezione da agenti biologici TITOLO V Segnaletica TITOLO VI movimentazione manuale dei carichi TITOLO IX Sostanze Pericolose TITOLO VII uso di attrezzature munite di videoterminali TITOLO VIII protezione da agenti fisici 

DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16) Comma 1 La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16) Comma 2 Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità Comma 3 La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DATORE DI LAVORO in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

DELEGA DI FUNZIONI Comma 3 bis Il soggetto delegato, può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata trasferita la delega di cui al presente comma, non può a sua volta, delegare le funzioni delegate.

DEFINIZIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i. IL PREPOSTO DEFINIZIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPC e DPI, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

OBBLIGHI DEL PREPOSTO astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO-CONTENUTI (Art. 37) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COS’ E’? Insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori S.P.P.

IL RSPP E L’ASPP Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso di capacità e di requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal DL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso di capacità e di requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE I dipendenti devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda, e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSULTANDO RLS ORGANIZZAZIONE Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, il servizio di prevenzione e di protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici designa, previa consultazione del RLS, gli ASPP e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che devono avere le capacità ed requisiti professionali di cui all’art. 32

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI (ART. 32) Capacità e requisiti professionali dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI (ART. 32) È necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Accordo Conferenza Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006)

IL CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP MOD. A: 28 ORE: normativo MOD. B: DA 12 A 68 ORE: di specializzazione MOD.C: 24 ORE: relazionale (per soli RSPP)

PERIODICITÀ QUINQUENNALE AGGIORNAMENTO I RSPP ed ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo. ASPP: 28 ORE RSPP: ATECO 3-4-5-7 60 ORE ATECO 1-2-6-8-9 40 ORE PERIODICITÀ QUINQUENNALE

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ORGANIZZAZIONE Il DL può integrare il servizio interno con persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32. nei casi previsti dall’All. II il DL può svolgere direttamente i compiti di RSPP dandone preventiva informazione al RLS

DL CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP (ART. 34) Il DL può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, nelle ipotesi previste dall’All. n. 2 dandone preventiva informazione al RLS e per far ciò: Deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino alla pubblicazione dell’Accordo conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’Art. 3 del decreto ministeriale del 16 gennaio 1997.

DL CHE SVOLGE I COMPITI DI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE (ART. 34) Salvo nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e comunque a seguito della frequenza degli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46

ART. 3 D.M. 16 GENNAIO 1997 Formazione dei datori di lavoro I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; la tutela assicurativa , le statistiche ed il registro degli infortuni; i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale; la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; la prevenzione sanitaria; l’informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

DL CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP (ART. 34) Il DL che svolge direttamente i compiti di RSPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto dell’accordo che verrà emanato. L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’ art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi: Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti Aziende Agricole e zootecniche fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’istituzione del SPP è comunque obbligatoria all’interno dell’azienda : Aziende industriali dell’art. 2 D.Lgs 334/99 - Cent. Termoelettriche Impianti ed istallazioni D.Lgs 230/95 (Rad. Ionizzanti) Az. Esplosivi, polveri e munizioni Ind. Estrattive > 50 lavoratori Ind. > 200 lavoratori Strutture di ricovero e cura pubb. e private > 50 lavoratori In tali casi l’RSPP deve essere interno.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPITI Individuare i fattori di rischio e valutare i rischi Elaborare misure preventive e protettive e i sistemi di controllo Elaborare procedure di sicurezza Proporre programmi di informazione e formazione Partecipare alle consultazioni in materia di SSL ed alla riunione periodica Fornire informazioni ai lavoratori È tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Con il Testo Unico è stato abolito l’obbligo della comunicazione agli organi di vigilanza sia del nominativo del RSPP, che la dichiarazione da parte del DL di volersi avvalere della facoltà di svolgere direttamente il compito di RSPP.

IL LAVORATORE

IL LAVORATORE CHI E’? PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN’ATTIVITÀ’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

IL LAVORATORE EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di iniziative di tirocini formativi e di orientamento utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, i volontari dei VVFF e della protezione civile, i lavoratori socialmente utili ( D.Lgs 468/1997) ESCLUSI: addetti a servizi domestici e familiari

IL LAVORATORE COMPITI Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

IL LAVORATORE COMPITI Contribuire all’ adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza di altri.

IL LAVORATORE COMPITI Utilizzare correttamente, le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le condizioni di pericolo e le deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza… dandone notizia al RLS Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

INFORMAZIONE e FORMAZIONE Art. 36, comma 4 Art. 37 comma 13 “Il contenuto dell’informazione e della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze . Ove la informazione e la formazione riguardino i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo e formativo.”

IL LAVORATORE – NOVITA’- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto a subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso GLI ADDETTI Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRIMO SOCCORSO Il datore di lavoro, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza. Il datore di lavoro, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRIMO SOCCORSO Il datore di lavoro organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti. I provvedimenti dovranno tenere conto anche delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Devono essere opportunamente formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO La formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nella parte pratica il medico può avvalersi di personale infermieristico. DECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388

NUMERO MINIMO? Non viene specificato nel decreto il numero di addetti da formare ed adibire al pronto soccorso; si deve dedurre che il datore di lavoro debba prevedere la formazione di un numero di lavoratori tale da garantire la copertura di tutti i turni di lavoro e che a tale copertura sia addetto un numero di persone formate che garantisca l’effettiva efficienza e funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva. Si deve pur tuttavia ritenere indispensabile che per le aziende con un 1 dipendente o dove lavori un solo lavoratore in assenza di altre persone, compresa quella del datore di lavoro e dove quindi non risulta necessaria l’attività di formazione prevista dal Decreto, il datore di lavoro debba provvedere a formare il lavoratore al corretto utilizzo di quanto contenuto nel pacchetto di medicazione e a fornire un idoneo mezzo di comunicazione.

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRIMO SOCCORSO I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (si è in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui all’articolo 46 comma 3)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – Art. 47 Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 comma 1 lett. i) Aziende con < 15 dipendenti RLS eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure Individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

Aziende > 15 lavoratori ELEZIONE DEL RLS – Art. 47 Aziende > 15 lavoratori RLS eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’ azienda al loro interno

NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI-Art. 47 Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Numero minimo: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

ATTRIBUZIONI DEL RLS- Art. 50 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla VR, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda; E' consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, addetti all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; È consultato in merito all'organizzazione della formazione; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve una formazione adeguata; Documentazione aziendale inerente: alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

ATTRIBUZIONI DEL RLS Art. 50 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

ATTRIBUZIONI DEL RLS- Art. 50 Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

ATTRIBUZIONI DEL RLS- Art. 50 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR e del DUVRI L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

Rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita FORMAZIONE DELL’RLS Formazione particolare in materia di salute e sicurezza Rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita Adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

FORMAZIONE DELL’RLS Contenuti minimi: principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di SSL; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali; aspetti normativi dell'attività di rappresentanza; nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento

AGGIORNAMENTO PERIODICO FORMAZIONE DELL’RLS AGGIORNAMENTO PERIODICO Durata non inferiore a 4 ore annue imprese 15 - 50 lavoratori Durata non inferiore 8 ore annue imprese > 50 lavoratori La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, nel settore e nel territorio ove si svolge l’attività del datore di lavoro durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro

NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI-Art. 47 Qualora non si proceda alle elezioni dei RLS le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai RLS per la sicurezza territoriale e dai RLS di sito produttivo (comma 8)

RLS PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - Art. 48 Esercita le competenze del RLS nei termini e con le modalità previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali NON sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

RLS TERRITORIALE Accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito NON è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l’INAIL Ove l'azienda impedisca l'accesso al RLS territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

RLS TERRITORIALE L'ORGANISMO PARITETICO O, IN MANCANZA, IL FONDO, COMUNICA ALLE AZIENDE E AI LAVORATORI INTERESSATI IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE L’RLS territoriale redige una relazione annuale sull’attività svolta, da inviare al fondo

FORMAZIONE RLS TERRITORIALE Formazione particolare in materia di salute e sicurezza Rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita Adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi Modalità, durata, contenuti specifici della formazione stabiliti in sede di contrattazione collettiva Percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

RLS DI SITO PRODUTTIVO- Art. 49 Nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: i porti, sedi di autorità portuale nonchè quelli sede di autorità marittima (da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto); centri intermodali di trasporto (di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858); impianti siderurgici; cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

RLS DI SITO PRODUTTIVO E’ individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione, le modalità di esercizio delle attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i RLS del medesimo sito.

MEDICO COMPETENTE

protezione e il medico competente Art. 2 comma 1 lett.h D.Lgs 81/08 e s.m.i. Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente Quindi sempre necessario il MC per la VR indip. Dalla necessità di SS

MEDICO COMPETENTE- Art. 38 Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale Con riferimento ai sanitari delle Forze Armate, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.

MEDICO COMPETENTE- Art. 38 Medico “esperto” in questo campo per aver svolto per almeno 4 anni la professione di medico di azienda e riconosciuto come tale dall’Assessorato Regionale alla Sanità ( D.Lgs 277/91) 1° sanatoria ed ultima Il MC può far parte della ASL se non è adibito ad attività di vigilanza

MEDICO COMPETENTE - Art. 38 Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs 229 /99, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 % del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro» I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali.

MEDICO COMPETENTE- Art. 39 Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; libero professionista; dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente

MEDICO COMPETENTE- Art. 39 Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

MEDICO COMPETENTE- Art. 39 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE nei casi di gruppi d'imprese o se VR ne evidenzi la necessità DL può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE-Art. 25 collabora con il DL e con il SPP alla VR, anche ai fini della programmazione della SS, alla predisposizione della attuazione delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE-Art. 25 consegna al DL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale va conservato, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni; fornisce informazioni ai lavoratori ed agli RLS sul significato della SS e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività; informa ogni lavoratore dei risultati della SS e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE-Art. 25 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della SS; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; La periodicità diversa deve essere comunicata al DL; partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti richiesti al Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. i) Gli stessi dati li deve inviare alla asl Nel 626 la visita agli ambienti di lavoro doveva essere fatta congiuntamente con l’RSPP, ora può farla anche da solo

ULTERIORI COMPITI MEDICO COMPETENTE TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi TITOLO VIII Agenti fisici  D.Lgs 81/08 e s.m.i. TITOLO X Agenti biologici TITOLO VII Videoterminali TITOLO IX Agenti chimici

ORGANISMI PARITETICI

ORGANISMI PARITETICI-Art. 51 Organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

ORGANISMI PARITETICI Sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, ecc. Possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui sopra