IL LICENZIAMENTO PER CAUSA OGGETTIVA TRENTO, APRILE 2012 Antonio Monteiro Fernandes 1
Licenziamento individuale – collettivo: diversa rilevanza nel mercato di lavoro; il lic. individuale come «arma» nel rapporto di potere persona a persona. Licenziamento per motivo soggettivo – per motivo oggettivo: diversa natura del provvedimento: punitivo/correttivo nel primo caso (strumento del potere direttivo), legato a la gestione razionale delle risorse nel secondo. DUE LOGICHE INTRECCIATE Antonio Monteiro Fernandes 2
→ licenziamento (individuale per definizione) per motivo soggettivo (colpa del lavoratore) → licenziamento individuale per motivo oggettivo (senza colpa del lavoratore) – estinzione del posto di lavoro, “incapacità” funzionale → licenziamento collettivo (per definizione) fondato su motivo oggettivo. Dal punto di vista regolativo, il carattere individuale o collettivo prevale sulla natura del motivo (spiegazione più avanti). Quindi, la distinzione è cruciale. NEL CL PORTOGHESE: Antonio Monteiro Fernandes 3
Art. 359/1 del CL “ Per licenziamento collettivo si intende la cessazione, ad iniziativa del datore di lavoro, di contratti di lavoro individuali riguardanti, simultaneamente o in ordine successivo,in un periodo di tre mesi, un numero di lavoratori almeno pari a due per una micro o piccola impresa, o a cinque per una media o grande impresa, sempre che tale cessazione sia fondata sulla chiusura di uno o diversi stabilimenti o strutture equivalenti, o su una riduzione del numero di lavoratori determinata da motivi di mercato, strutturali o tecnologici.” Nell’al. 2 dello stesso art. 359, i vari tipi di motivi sono definiti → non è forzoso che ci sia una situazione di difficoltà economica dell’azienda. LA DEFINIZIONE LEGALE DEL L. C. Antonio Monteiro Fernandes 4
Naturalmente escluse le situazione di licenziamento simultaneo di una pluralità di lavoratori per motivi disciplinari. Il fattore di “unificazione” (carattere “collettivo”) di diversi contratti che sono sciolti nello stesso momento o periodo è l’esistenza di un motivo comune. Come “licenziamento”, si richiede una manifestazione di volontà del datore di lavoro (sent. Junk della CJUE, 27/1/2005) oppure d’un altro responsabile per la gestione de l’azienda, come il curatore fallimentare. Non si tratta d’un provvedimento ultima ratio – l’impossibilità pratica non è richiesta dalla legge – ma d’uno strumento di gestione ed organizzazione dinamica dell’azienda (chiaro nei lavori preparatori della Costituzione) L’AMBITO DELLA NOZIONE LEGALE Antonio Monteiro Fernandes 5
Il giudizio del tribunale incide su due aspetti: La veridicità degli elementi di fatto invocati dal datore di lavoro come base della giustificazione del licenziamento collettivo Il nesso di coerenza/compatibilità fra il concreto motivo indicato e le caratteristiche del l. c. in progetto. Il giudizio del tribunale non incide: Sul merito della catena di decisioni precedenti alla decisione che è stato causa prossima della soppressione di posti di lavoro (ad es. la decisione di riduzione del personale): sono coperte dalla libertà d’iniziativa economica protetta dalla Cost.. Insomma: non è richiesta una “non esigibilità”, ma soltanto l’ “adeguatezza” o “ragionevolezza” della decisione del datore di lavoro. LA LEGALITÀ DEL MOTIVO Antonio Monteiro Fernandes 6
Licenziamento per soppressione del posto di lavoro (normalmente, esclusione di un lavoratore concreto fra diversi possibili) Licenziamento per incapacità (sopravenuta) di adattamento del lavoratore (alle modifiche del posto di lavoro) Regime comune: □ Requisito: «impossibilità pratica di proseguimento del rapporto di lavoro» (inesigibilità) □ Conseguenze: preavviso e compenso economico □ Illegittimità: inefficacia giuridica, scelta del lavoratore tra reintegrazione e indennità DUE MODALITÀ DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER CAUSA OGGETTIVA Antonio Monteiro Fernandes 7
Ci sono due modalità (regimi) di licenziamento per motivo economico, entrambe coperte dalla libertà d’iniziativa economica (decisioni del datore di lavoro senza controllo previo) ma sottomesse a discipline giuridiche diverse: Il licenziamento individuale (per soppressione di un posto di lavoro o per incapacità d’adattamento del lavoratore ai cambiamenti sopravvenuti nel posto di lavoro), ultima ratio, decisione senza alternativa ragionevole. Il licenziamento collettivo, strumento dei poteri di gestione ed organizzazione dell’azienda, decisione da considerare, in concreto, coerente/compatibile con le decisioni imprenditoriali a monte. IN CONCLUSIONE Antonio Monteiro Fernandes 8