Periodicità- modalità di calcolo e versamenti (D.P.R.100/98)

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Periodicità- modalità di calcolo e versamenti (D.P.R.100/98) Liquidazioni Iva Periodicità- modalità di calcolo e versamenti (D.P.R.100/98)

Liquidazioni periodiche La liquidazione periodica consiste nella determinazione del debito o del credito di imposta relativa al periodo di riferimento. Periodicità: Mensile: ordinariamente prevista dalla legge. I contribuenti devono entro il giorno 16 di ciascun mese determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati per i quali può esercitare la detrazione. Trimestrale: effettuano la liquidazione nelle scadenze del 16 maggio-16 agosto-16 novembre e 16 febbraio. Naturali( es. autotrasportatori, aziende di credito, assicurazioni, imprese telefoniche etc. elenco contenuto art.74 c.4 DPR 633/72). Opzionali: l’importo da versare è maggiorato dell’1%.

Trimestrali opzionali Contribuenti trimestrali In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato della percentuale dell'1% a titolo di interesse. L’opzione per la liquidazione trimestrale può essere fatta dai professionisti o dagli esercenti attività di prestazione di servizi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’ affari non superiore a 309.874,14 euro o dai contribuenti, che esercitano altre arti, con volume d’affari non superiore a 516.456,90 euro, o da chi, in sede di inizio attività, presume di non superare tali limiti. L’opzione, che deve essere esercitata in sede di inizio attività e comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

Come si calcola Con periodicità mensile (o trimestrale) il contribuente deve effettuare la seguente operazione: Iva esigibile nel mese (trimestre) precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili meno Iva risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di spesa di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Inoltre, per determinare il risultato finale della liquidazione Iva del periodo occorre: sottrarre l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente sommare l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 euro Il risultato finale delle operazioni può essere un importo: a debito, da versare all'erario, se pari o superiore a 25,82 euro (altrimenti si riporta in aumento per il periodo successivo) a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo.

Meccanismo di calcolo La determinazione della posizione IVA avviene secondo il meccanismo di detrazione Imposta da imposta, ossia effettuando la differenza tra l’Iva inerente le operazioni imponibili e l’Iva detraibile. I versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.

Acconti Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento può essere effettuato con il Modello F24.

Metodi di calcolo dell’acconto L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi: storico :l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Previsionale: l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Analitico: si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni: operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Soggetti esonerati Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore). Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto: i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta i produttori agricoli i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”