PROFESSIONE. Termine utilizzato spesso in modo improprio, mentre ha un significato specifico. La sociologia delle professioni ed in particolare il contributo di Greenwood,indica che un’attività lavorativa può qualificarsi come professione quando ha compiuto un percorso che le ha consentito di acquisire cinque attributi.
Un corpo sistematico di conoscenze teoriche condivise dalla comunità professionale Un’autorità professionale che differenzia il professionista,dotato di una preparazione teorica specifica,da profani o dalla soggettività dell’utente o del committente Riconoscimento dalla comunità che riconosce l’utilità sociale dell’azione professionale Un codice etico cui i professionisti sono tenuti all’osservanza Una cultura professionale garantita da gruppi formali ed informali di professionisti (associazioni, sedi formative ecc..)
Ordinamento della professione di assistente sociale
La professione di Assistente sociale DPR 14/87 Valore abilitante del diploma di AS L’esercizio della professione di AS consiste nell’operare in rapporto subordinato o autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del Servizio sociale e nell’ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, in favore di persone singole, gruppi, comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. 4
L’ASSISTENTE SOCIALE L. 84 del 23 MARZO 1993 ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE. ART. 1. PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 1. L'ASSISTENTE SOCIALE OPERA CON AUTONOMIA TECNICO-PROFESSIONALE E DI GIUDIZIO IN TUTTE LE FASI DELL'INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL RECUPERO DI PERSONE, FAMIGLIE, GRUPPI E COMUNITÀ IN SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO E PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE. 2. L'ASSISTENTE SOCIALE SVOLGE COMPITI DI GESTIONE, CONCORRE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROGRAMMAZIONE E PUÒ ESERCITARE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIALI. 3. LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE PUÒ ESSERE ESERCITATA IN FORMA AUTONOMA O DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. 4. NELLA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, L'ATTIVITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE HA ESCLUSIVAMENTE FUNZIONE TECNICOPROFESSIONALE. 5
Legge 84/1993 Art. 2. requisiti per l'esercizio della professione 1. per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 6
L’Ordine professionale Gli ordini professionali sono enti pubblici, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.enti pubblici Tutelano gli interessi dei cittadini di fronte alle prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, sono difficilmente valutabili. L'ordine professionale ha, quindi, lo scopo di garantire la qualità della prestazione erogata e di definire le tariffe. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di formazione e aggiornamento. Gli ordini professionali sono stati costituiti in seguito a specifici decreti legislativi. Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l'Esame di Stato che può essere affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale.tariffecodice deontologico formazionedecreti legislativi 7
DPR N.137 DEL 7/8/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art.3 comma 5 del decreto legge 13/8/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L.14/9/2011 n.148 Art. 1 a)”Per professione regolamentata”….attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità b) Per “professionista” si intende l’esercente la professione di cui alla lettera a) Art.2 L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio,intellettuale e tecnico
L.119/2001 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE PER GLI AA.SS ART.1-OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE Gli ass.sociali iscritti all’albo professionale istituito con legge 23/3/93 n.8, hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomi libero-professionale. Agli ass.soc.di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli artt.249 del cpc e 200 del cpp e si estendono le garanzie previste dall’art.103 del cpp per il difensore. Agli ass.soc. si applicano altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale,in quanto compatibili. ART.2-ENTRATA IN VIGORE La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale