1 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IL PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ I.I.S. “E. GUALA” – BRA 23 MARZO 2009.

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1 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IL PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ I.I.S. “E. GUALA” – BRA 23 MARZO 2009

2 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 1 – IL TERRITORIO Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 2 – LE CESSIONI DI BENI Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili - nazionali, - comunitari o - vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

4 FORNITURA CON POSA IN OPERA

5 IPOTESI 1 bene mobile prodotto in uno Stato U.E. spedizione da Stato U.E. installazione del bene in Italia BENE PRODOTTO IN FRANCIA BENE INSTALLATO IN ITALIA

6 IPOTESI 2 bene mobile prodotto fuori dalla U.E. spedizione da Stato non U.E. installazione del bene in Italia BENE PRODOTTO IN CANADA BENE INSTALLATO IN ITALIA

7 IPOTESI 3 bene mobile prodotto in Italia spedizione dall’ Italia installazione in Stato U.E. BENE PRODOTTO IN ITALIA BENE INSTALLATO IN FRANCIA

8 CLIENTE SOGGETTO PASSIVO D’ IMPOSTA COMUNITARIO SOGGETTO PRIVATO COMUNITARIO O NON IDENTIFICATO NELLA U.E.

9 IPOTESI 4 bene mobile prodotto in Italia spedizione dall’ Italia installazione fuori dalla U.E. BENE PRODOTTO IN ITALIA BENE INSTALLATO IN CANADA

10 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 3 – LE PRESTAZIONI GENERICHE DI SERVIZI Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

11 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE - REGOLA SOGGETTO CHE PRESTA IL SERVIZIO RESIDENZADOMICILIOREQUISITO TERRITORIA- LITA’ CON STABILE ORGANIZZ. REQUISITO TERRITORIA- LITA’ IN SIOUTNO OUTINSIOUTNO INOUTNOINSI OUT NOINSI

12 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI In deroga al secondo e al terzo comma … domicilio del prestatore NO

13 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI Tipologia di servizi lett. alett. blett. clett. d Principio Luogo dove si trova il bene Luogo di effettuazione della prestazione Distanza percorsa nel territorio italiano Domicilio e posizione giuridica del committente Luogo di utilizzo

14 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI In deroga al secondo e al terzo comma: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

15 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI (segue) In deroga al secondo e al terzo comma: d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell ‘ articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonch é le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonch é le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunit à economica europea; e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunit à Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

16 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI (segue) In deroga al secondo e al terzo comma: f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunit à, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunit à Economica Europea nonch é quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunit à stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunit à stessa;

17 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 4 – LE PRESTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZI (segue) In deroga al secondo e al terzo comma: f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali sevizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato. f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunit à a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate; f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunit à a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

18 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 7 - Territorialità dell'imposta Lozzi Federico 10 ottobre 2008 COMMA 5 Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9.artt. 8, 8 bis e 9