Diritto pubblico dell’economia

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L’evoluzione del diritto pubblico dell’economia Qualche premessa.
Transcript della presentazione:

Diritto pubblico dell’economia

Il diritto pubblico dell’economia

Il diritto pubblico dell’economia

Analisi economica del diritto

Logica dell’analisi economica del diritto

Critica all’analisi economica del diritto

Concetto di costituzione economica (pluralità di concetti di costituzione economica)

I modelli idealtipici

Modello dirigista

Il modello dirigistico

L’economia pianificata

Modello liberista

Le varianti del modello liberistico

La terza via

I principi della Costituzione e l’orientamento per lo stato sociale

La critica al modello liberistico

L’impostazione della Costituzione

La costituzione economica italiana

Lettura art. 41 cost.

Lettura pro mercato Il comma 1 garantirebbe la libertà di concorrenza in senso oggettivo. Il potere ex art. 43 rappresenterebbe una extrema ratio. Suffragherebbero la tesi i seguenti riferimenti positivi: Art. 2: libertà negoziale; Artt. 4 e 35: tutela del lavoro (anche autonomo); Art. 117 c. 2 lett. e: tutela della concorrenza; Art. 117 c. 1: impone una rilettura conforme all’ordinamento comunitario.

Lettura contro il mercato L’art. 41 garantirebbe solo la dimensione “verticale” dell’iniziativa economica privata. Rappresenterebbe (al pari della proprietà privata) un “diritto inferiore”, non assoluto.

Art. 41 c. 2: “Non può svolgersi (l’iniziativa economica privata) in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”. Conferma l’incapacità del libero gioco della concorrenza di raggiungere quelle finalità sociali e solidaristiche poste a fondamento del sistema. Vi sono valori ed interessi non realizzabili partendo dal mercato (es.: dignità della persona, salute, ambiente). È quindi necessario un (ineguale) bilanciamento tra calcolo economico e sviluppo sociale al fine di assicurare l’”utilità sociale”. Ciò impone una lettura sistematica delle norme sull’iniziativa economica, ponendo in rilievo i collegamenti con gli artt. 1-4 cost. che definiscono la forma ed i compiti essenziali dello stato.

Art. 41 c. 3: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”. il comma 3 prevede il potere di sottoporre l’attività economica alla potestà pubblica, quando ciò sia richiesto dagli interessi pubblici. La costituzione ritiene necessario un governo pubblico dell’economia: il mercato da solo non è ritenuto in grado di assicurare il pieno affermarsi dei valori costituzionali. A tal fine sono previsti due strumenti (assistiti dalla garanzia della riserva di legge): programmazione (democratica e partecipata, mai dirigista); controlli (strumenti di verifica dello stato di realizzazione della programmazione).

Costituzione e proprietà privata Art. 42 cost.: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato,a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”. La situazione della proprietà privata è simile a quella del diritto d’impresa: i pubblici poteri hanno proprietà conformative, di controllo e di programmazione, quando ricorra l’inerenza di un interesse pubblico in ordine all’appartenenza, alla disposizione, al godimento del bene. Si parla di “funzionalizzazione”. E’ prevista inoltre la possibilità di esproprio (nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale, salvo indennizzo – art. 42 c. 3 -).

Art. 43: “Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.”.

Le nazionalizzazioni

La proprietà agricola Art. 44: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la modifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.”. Problema del latifondo nel sud Favor per il proprietario/agricoltore (cfr. anche art. 47) Svalutazione funzione imprenditoriale in campo agricolo

La tutela del risparmio Art. 47: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”. Legittima il governo pubblico del sistema creditizio Difesa del valore della moneta tra i compiti della Repubblica Ruolo Banca d’Italia

Il sistema tributario Art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”. Progressività (diversa dalla proporzionalità) Riserva di legge relativa

Dopo la riforma del Tit. V Art. 117, c. 2, lett. e: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie … e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie.”. Federalismo cooperativo: livelli essenziali e coesione economico-sociale.

Altri profili costituzionali Principi di buon governo dell’economia (es. artt. 47 e 81) Diritti sociali: non sono solo limiti all’iniziativa economica, ma costituiscono un elemento del sistema economico, la sua finalizzazione complessiva (dignità del lavoratore, sicurezza del consumatore, diritto all’assistenza sociale e sanitaria, asimmetria tra i diritti del lavoratore e i diritti del datore di lavoro)