LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E LA LEGGE 40/04

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LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E LA LEGGE 40/04

UNA PREMESSA … La fecondazione artificiale nasce in risposta al problema della sterilità ma solleva NUOVI problemi la validità e il valore delle tecniche la liceità del loro impiego le conseguenze sulla famiglia, sulla società e sul singolo

Qualche definizione Sterilità = incapacità di concepire: sterilità desiderata, accettata o subita; sterilità indesiderata o non accettata; sterilità fisiologica. Sterilità primaria = assenza di gravidanza. Sterilità secondaria = incapacità a concepire dopo una precedente gravidanza. Subfertilità = ridotta fertilità da cause transitorie e/o modificabili Infertilità = incapacità a portare a termine una gravidanza con nascita di feto vivo e vitale

La sterilità Una coppia si definisce sterile: dopo 1 o 2 anni di rapporti sessuali (senza uso di contraccettivi) cui non fa seguito un concepimento se richiede una consulenza specialistica, dopo almeno due anni di tentativi se è stata diagnosticata una causa di sterilità, dopo almeno due anni di tentativi

I 6 fattori della fertilità 1. Fattore ovarico 2. Fattore tubarico 3. Fattore uterino 4. Fattore cervicale 5. Fattore vaginale 6. Fattore spermatico

Fattori di rischio per la sterilità posticipazione della prima gravidanza (età= 25anni > 5% sterilità) (età= 40 anni > 30% sterilità) aumentata incidenza delle MST uso di tecniche contraccettive e abortive inquinamento dell’ambiente di vita e di lavoro farmaci, droghe, radiazioni fumo, caffè, dieta, esercizio fisico, stress introduzione di estrogeni di origine animale (carne) e di provenienza umana (acqua)

Le tecniche di FA finalità classificazione: rimedio alla sterilità/infertilità per evitare malattie ereditarie (selezione/aborto) rivendicazioni ideologiche (coppie omosessuali, eugenismo, ecc.) classificazione: fecondazione artificiale (diverse tecniche) omologa, eterologa inseminazione artificiale (diverse tecniche) altre tecniche di riproduzione Clonazione,ecc.

Tecniche di FA intracorporea IVI (Intra-Vaginal Insemination) ICI (Intra-Cervical Insemination) IUI (Intra-Uterine Insemination) GIFT (Gamete IntraFalloppian Transfer) DIPI (Direct Intra-Peritoneal Insemination) POST (Peritoneal Sperm and Oocyte Transfer) IFI (Intra-Fallopian Insemination) FREDI(Fallopian Replacement of Eggs with Delayed Insemination) GIUT (Gamete Intra-Uterine Transfer)

Tecniche di FA extracorporea IVF-UET (In Vitro Fertilization-Uterine Embryo Transfer) IVF-ZIFT (In Vitro Fertilization-Zigote Intra-Falloppian Transfer) IVF-PROST (In Vitro Fertilization-Pronuclear StageTransfer) IVF-TET (In Vitro Fertilization-Tubal Embryo Transfer)

La legge n.40 del 19 febbraio 2004

Prima e dopo la legge 40 Prima La materia della procreazione assistita era regolata da una serie di ordinanze riguardanti le norme di igiene sanitaria atte a prevenire la trasmissione di malattie. Non essendoci una regolamentazione specifica c’era il c.d. “far west procreatico”: sperimentazione selvaggia, manipolazione e crioconservazione degli embrioni Dopo Le norme previste dalla legge tentano di eliminare qualsiasi forma di selezione assicurando la destinazione alla nascita dei figli generati tramite le tecniche di PMA: il punto di vista della legge è la preferenza per gli interessi del bambino

“Il rispetto della dignità umana […] rende discutibile l’estensione generalizzata delle pratiche mediche in questo settore, soprattutto in assenza di un limite normativo che assicuri il rispetto e la tutela di tutti gli individui coinvolti, e che impedisca a tutto ciò che è tecnologicamente possibile, di divenire un mero progetto della volontà”

Omnis lex ad bonum commune ordinatur (S. T. D’Aquino) Il diritto non è chiamato a creare nuovi valori … ma a garantire quelli esistenti nella logica della garanzia della coesistenza sociale. Il legislatore è chiamato a porre ordine, tutelando gli interessi che gli stanno a cuore: si tratta di un interesse pubblico vale a dire relazionale al bene comune Omnis lex ad bonum commune ordinatur (S. T. D’Aquino)

Il principio di completezza dell’ordinamento giuridico Stabilisce che quanto non è esplicitamente vietato è permesso e protetto dall’ordinamento il quale interviene per garantire all’autonomia dei privati di autodeterminarsi e di impedire che terzi ostacolino la libertà altrui. … la legge 40/04 è intervenuta quindi per regolare e porre dei confini ad una pratica già attuata in via di fatto.

La procreazione medicalmente assistita La procreazione medicalmente assistita. La legge 40/04 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

1. P. M. A. Sterilità e infertilità 2. Classificazione delle tecniche 3. Contenuto della legge

1. Cos’è la P. M. A. Insieme delle tecniche alle quali si ricorre in presenza di sterilità (incapacità di concepire dopo almeno due anni di rapporti sessuali regolari e senza l’uso di contraccettivi) o infertilità di coppia (incapacità di portare avanti la gestazione fino a quando è garantita la vita autonoma del feto).

2. Classificazione delle tecniche di fecondazione artificiale secondo: Il luogo dove avviene la fecondazione: Tecniche di fecondazione artificiale intracorporea Tecniche di fecondazione artificiale extracorporea La provenienza dei gameti: Tecniche di fecondazione artificiale di tipo omologo Tecniche di fecondazione artificiale di tipo eterologo

Tecniche di fecondazione omologa INTRA CORPOREA la fecondazione avviene all’interno delle vie genitali femminili (GIFT-O) inseminazione artificiale EXTRA CORPOREA la fecondazione avviene in una provetta (FIVET-O) micromanipolazione di gameti

Tecniche di fecondazione eterologa INTRA CORPOREA la fecondazione avviene all’interno delle vie genitali femminili (GIFT-E) EXTRA CORPOREA la fecondazione avviene in una provetta (FIVET-E)

3. Contenuto della legge n. 40/04 Se proprio si ritiene necessario ricorrere alle TECNICHE di PMA, almeno si deve lasciare ad ogni FIGLIO una POSSIBILITA’ di VITA e gli si devono assicurare un PADRE ed una MADRE VERI in tutti i sensi, CONOSCIBILI e CONOSCIUTI e prevedibilmente idonei ad allevare ed educare i figli in unione tra loro …

I tre criteri fondamentali della legge Limitazione dell’uso delle nuove tecniche ai casi di sterilità e infertilità Concepito come soggetto titolare di diritti Carattere sussidiario delle tecniche in rapporto ad altri metodi terapeutici capaci di rimuovere le cause di sterilità o di infertilità

Finalità (art. 1) “Ai fini di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” “Il ricorso alla PMA è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”

Interventi contro la sterilità e l’infertilità (art. 2) Gli obiettivi dell’intervento preventivo sono 3: 1. la ricerca, finalizzata all’individuazione delle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità 2. La rimozione o la riduzione dell’incidenza delle suddette cause 3. L’informazione, attraverso la promozione di campagne apposite.

DIRITTI… …DI “TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI” 1. CONCEPITO 2. LA COPPIA 3. OPERATORE SANITARIO

1. I diritti del concepito: il principio del prevalente interesse del concepito, CAPO III A. Tutela del nato Stato giuridico del nato (Art. 8) “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di PMA hanno lo stato di figli legittimi o figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle medesime tecniche” Divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre

Divieto del disconoscimento di paternità e dell’anonimato della madre (art. 9) Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235 c.c, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice (co 1)

Segue… La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata (co 2) In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (co 3)

B. Tutela del nascituro diritto ad avere due genitori Requisiti soggettivi (art. 5) diritto alla propria identità genetica diritto all’integrità fisica diritto allo sviluppo

B. TUTELA DEL NASCITURO 1.diritto ad avere due genitori Requisiti soggettivi (art. 5) “Possono accedere alle tecniche di PMA solo coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Siamo sempre nella logica dell’interesse del figlio ….vale a dire che siano prevedibilmente IDONEI ad ALLEVARE ed EDUCARE i FIGLI in UNIONE tra loro.

B. TUTELA DEL NASCITURO 1.diritto ad avere due genitori (ART. 4 CO, 3) “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo” UNITARIETA’ DELLE FIGURE GENITORIALI: Ratio legis, bene del figlio: 1 garantire il diritto all’identità personale e familiare del bambino chiamato alla vita con la PMA IN Più …Art. 29 e 30 Cost. “manifestano chiaramente la tendenza del legislatore costituente a fondare il rapporto di paternità al pari di quello di maternità, sulla discendenza biologica” (Ladecola)

B. TUTELA DEL NASCITURO 2,3,4, diritto identità genetica, integrità fisica, sviluppo DIVIETO di SPERIMENTAZIONE (Art. 13 co 1). Diagnosi pre impianto DIVIETO di ECCEDENZA di EMBRIONI (art. 13 co 3 lettera a). DIVIETO DI SELEZIONE, MANIPOLAZIONE (art. 13 co. 3 lett b)

Segue…diritto all’integrità fisica e allo sviluppo DIVIETO di CONGELEMENTO (Art. 14 co. 1). DIVIETO di SOPPRESSIONE (Art. 14 co. 1)

Diagnosi pre impianto Ha lo scopo di selezionare e trasferire in utero gli embrioni sani: consiste nel prelevare una o due cellule dall’embrione (in fase di morula) e nell’analizzarne il Dna per individuare la malattia genetica eventualmente trasmessa dai genitori La diagnosi genetica pre impianto risulta in contrasto con l’intera struttura della legge 40 che ha come primo obiettivo quello di … lasciare ad ogni embrione creato una possibilità di vita e sviluppo!

Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni (art. 14) 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

2. I DIRITTI DELLA COPPIA Accesso alle tecniche (art.4) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. I diritti della coppia …segue 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato .

Gradualità dell’approccio In termini di invasività e di gravosità psicologica: La precedenza deve essere data alle tecniche di procreazione intracorporea (GIFT) poi in caso di fallimento a quella extracorporee (ad iniziare con la FIV fino alla micromanipolazione dei gameti ICSI) POICHE’ …..i rischi delle tecniche di fecondazione artificiale: Nella donna: stimolazione ovarica: iperstimolazione ovarica, rischio neoplastico Nell’embrione: difficoltà nell’impianto, anomalie cromosomiche, malformazioni congenite, gravidanze ectopiche e multiple, aumentata mortalità perinatale.

Il Consenso informato (art. 6) 3 momenti nella legge: 1. Richiesto ai coniugi prima dell’inizio della fecondazione in vitro: in questo momento può essere revocato 2. Durante la gestazione: in casi particolarmente gravi riguardanti la salute della donna è valida la disciplina prevista nella legge 194/78 3. A seguito della nascita: il consenso non è più modificabile: divieto di anonimato madre e disconoscimento paternità

Consenso informato “Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa” (co 1)

“La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, [..] Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo” (co 3)

Gli elementi informativi I metodi I problemi bioetici I possibili effetti collaterali sanitari e psicologici Possibilità di successo I rischi derivanti dalle tecniche Il grado di invasività delle tecniche I costi economici della procedura Possibilità di ricorrere all’adozione e all’affidamento Rinnovo informazioni in ogni fase delle tecniche Necessità del consenso congiunto e per iscritto Termine di 7 gg dalla manifestazione della volontà e l’applicazione delle tecniche

… fino al momento della fecondazione dell’ovulo … Segue… … fino al momento della fecondazione dell’ovulo … Ratio legis: con la fecondazione un nuovo essere umano inizia la sua esistenza, esso è soggetto titolare di diritti (art. 1), primo tra tutti il diritto alla vita. Ai diritti corrispondono gli obblighi di coloro che lo hanno chiamato all’esistenza: i genitori … un dovere che nella PMA è molto intenso poiché è “programmato”. La revoca della richiesta condannerebbe a morte l’embrione. Per procedere alle tecniche bisogna che la donna si trovi in un certo periodo del ciclo mestruale pertanto la tecnica di PMA è programmata, ma è anche il risultato di una lunga attesa di un lungo percorso al seguito del quale non si capisce come la coppia possa cambiare idea. Si è parlato da parte di molti di trasferimento coatto: ma non è così: nessuno può obbligare la donna al trasferimento dell’embrione. L’art 13 e 32 Costituzione vietano qualsiasi restrizione della libertà personale e vietano l’obbligo di essere sottoposti a trattamenti sanitari a meno della previsione di quelli psichiatrici TSO pericolo per se e per gli altri.

Incoerenza con la disciplina dell’aborto? Nel caso di PMA non si può parlare di gravidanza indesiderata…. I motivi previsti dall’art. 4 della legge 194/78 (cause familiari, economiche, circostanziali) sono stati già abbondantemente valutati dalla donna Tuttavia resta la possibilità di un vero, grave e sopravvenuto pericolo per la salute: in tal caso si applica lo stato di necessità su cui si basa la materia dell’IVG… ...dunque… La revoca del consenso da parte della donna dopo la formazione dell’embrione è possibile solo se emerga una grave documentata preoccupazione sanitaria a lei relativa ma prima non prevedibile

3. Diritti dell’operatore sanitario, Obiezione di coscienza (art. 16) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

Segue… 2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006 art 22 : AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento 1998 art 19: RIFIUTO D’OPERA PROFESSIONALE Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita

Obiezione di coscienza: LEGGE 194 e LEGGE 40 Legge 194 art. 9 Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (art. 9) può sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere inviata al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL territorialmente competente e deve contenerne la volontà. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Legge 40 art. 16 Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione

Legge 194 Netta e chiara distinzione tra procedure ed interventi: le prime sono il rilascio del documento o del certificato che costituiscono titolo per eseguire l’intervento di aborto. I secondi sono attività specificatamente e direttamente dirette a determinare l’IVG. L’obiezione si estende ad entrambi. Legge 40 Si parla soltanto di “procedure per l’applicazione delle tecniche” che indicano dunque gli atti dell’intero protocollo: dal colloquio fino a dopo il trasferimento

Termine per proporre l’obiezione Legge 194 Due momenti 1. tempestiva: l’operatore sanitario che già svolge l’attività quando la legge entra in vigore: ha tempo 1 mese; 2. Tardiva: se inizia la sua attività dopo l’entrata in vigore della legge, dopo l’abilitazione. la prima ha effetto immediato, la seconda dopo un mese dall’abilitazione. Il rispetto del termine è un onere Legge 40 Manca la distinzione tra i due momenti: anche per colui che inizia l’attività dopo 3 mesi dall’entrata in vigore della legge e che non aveva tempo materiale per presentarla prima è previsto che gli effetti dell’obiezione siano ritardati di un mese.

MISURE DI TUTELA DELL’ EMBRIONE SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI Le linee guida (art. 7) MISURE DI TUTELA DELL’ EMBRIONE SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI 1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. …. E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’ art 14, comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI (Articolo 14, Legge 40/2004) 1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7 co 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a 3. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. Qualsiasi embrione che non sia trasferito in utero verrà congelato con onere a carico del centro di procreazione medicalmente assistita in attesa del futuro impianto

Registro (art 11) Tra le altre, ha la funzione di tutelare gli embrioni… “il registro deve contenere i dati riguardanti gli embrioni formati e i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche”

Politica e legge Come avviene la tutela della nuova vita nella legge: 1. art. 1 menziona tra i soggetti di diritto, che devono essere in quanto tali tutelati, anche il concepito 2. art. 13 co. 1-2 la legge vieta qualsiasi tipo di sperimentazione che non sia a beneficio dell’embrione creato 3. art 14 co. 3 la legge ha previsto una “possibilità residua” di crioconservazione, limitata ai casi per i quali, a seguito di sopraggiunti problemi di salute della donna non è possibile procedere al trasferimento dell’embrione (essendo questa una delle fasi più delicate della tecnica) 4. art 13 co. 3 la legge vieta la clonazione e qualsiasi selezione a scopo eugenetico, nonché la produzione di embrioni a fini di ricerca e sperimentazione

Riassumendo…4 principi normativi nella legge Il diritto ad avere due genitori: la legge permette il ricorso alla PMA solo a coppie sposate o stabilmente conviventi ed in età potenzialmente fertile, e vieta la fecondazione eterologa Il diritto alla propria identità genetica: divieto di selezione, sperimentazione che non abbia carattere terapeutico, divieto di diagnosi pre impianto Il diritto alla propria identità fisica: divieto di riduzione delle gravidanze plurime Il diritto allo sviluppo: divieto di crioconservazione

“Nelle tecnologie procreative solo la dignità umana può essere il criterio-guida perché è in gioco, in esse, la vita umana come bene comune” (P. Donati)

La Politica e ….le leggi imperfette La legge 40/04 è imperfetta nella misura in cui non tutela a livello più alto il generare umano: cerca di ridurre il danno, limitando gli aspetti più iniqui in presenza di ipotesi più disastrose Non è una legge ingiusta poiché non permette la deliberata soppressione della vita attraverso l’affermazione del principio di destinazione alla nascita

“le leggi civili congruenti con il bene comune sono leggi giuste “le leggi civili congruenti con il bene comune sono leggi giuste. Quelle che si oppongono a contenuti essenziali del bene comune sono inique o ingiuste” (Lũno)

Legge 40 e diagnosi pre impianto sentenza 398/2008 Tar Lazio Annullamento delle linee guida limitatamente alla parte in cui prevedono che “l’indagine effettuata sull’embrione possa essere esclusivamente di tipo osservazionale” Presentazione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità art 14 nella parte in cui prevede per il medico la possibilità di “produrre un numero di embrioni non superiore a 3 e l’obbligo di contemporaneo impianto”

Le linee guida effettivamente annullate Il Tar annulla le linee guida “laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro ai sensi dell’art. 13 co. 5, dovrà essere di tipi osservazionale”…. …. Rimane tuttavia il divieto di qualsiasi diagnosi che comporti la distruzione e la perdita dell’embrione … compresa la diagnosi genetica pre impianto

Il rimando alla Corte Costituzionale Legittimità costituzionale dell’art 14: il divieto della diagnosi pre impianto (attraverso il divieto di sperimentazioni e interventi non finalizzati alla tutela della vita dell’embrione) è previsto nel testo di legge (vincolante), non già nelle linee guida redatte dal Ministero della Salute (provvedimento amministrativo)….. …… non può essere abrogato da un giudice amministrativo (Tar)

Le proposte del CNB 18 novembre 2005 : Parere su Adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da Procreazione medicalmente assistita 26 ottobre 2006 Parere su Destino degli embrioni derivanti da PMA e non più impiantabili

APN “embrione debba essere protetto e salvaguardato con la finalità primaria dell’ottenimento della nascita (valore prioritario rispetto ad altri valori)” “differenze che intercorrono tra questa vicenda procreativa e quella dell’adozione di un bambino già nato […] APN in considerazione di una più facile comprensione dello spirito di solidarietà e generosità […]

APN il CNB formula le seguenti raccomandazioni: 9.1. che si introducano nell’ordinamento norme che prevedano la liceità e le modalità di ricorso alla APN a favore degli embrioni crioconservati e in stato oggettivo di abbandono; 9.2. che tale stato di abbandono venga legalmente accertato e qualificato con criteri rigorosi; 9.3. che la legge formuli appropriati criteri per l’individuazione delle coppie o comunque delle donne che si offrano all’APN; 9.4. che la pratica dell’APN sia garantita contro ogni forma di commercializzazione o di lucro; 9.5. che al nato da APN venga riconosciuto il medesimo statuto giuridico previsto in generale per i nati da PMA Mette in primo piano i valori della solidarietà, generosità e responsabilità e irrevocabilità

DESTINAZIONE DEGLI EMBRIONI DESTINAZIONE A FINI DI RICERCA Ritiene che previo consenso informato dei genitori si possa giustificare la loro destinazione a fini di ricerca anche se comporta un esito distruttivo MORTE NATURALE Gli embrioni non trasferiti non possono essere strumentalizzati, pertanto dovrebbero essere lasciati nel terreno di coltura fino a morte naturale

….MORTE NATURALE Per alcuni è identificata nella morte organismica: l’embrione è morto come individualità biologica poiché ha perso la capacità di proseguire in maniera integrata, autoregolata e attraverso un progressivo differenziamento cellulare il suo sviluppo. Di esso si utilizzerebbero alcuni blastomeri rimasti vitali Per altri dovrebbe essere identificata nella morte cerebrale totale, che nell’embrione non è individuabile

Il comitato conclude che.. Offrendo le descritte considerazioni alla attenzione dell’opinione pubblica, il Comitato ha auspicato che la Comunità scientifica approfondisca il tema della individuazione dei criteri di accertamento della “morte dell’embrione” considerato negli stadi precoci dello sviluppo in vitro.

Articolo 235 c.c. Disconoscimento di paternità L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.