Giudizio in via incidentale

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Giudizio in via incidentale

Modelli (puri) di giustizia costituzionale sistema accentrato (annullamento della legge con efficacia erga omnes da parte di un organo ad hoc di natura costituzionale) > nasce nel sistema europeo continentale > serve soprattutto per risolvere i conflitti in ordine al riparto del potere legislativo tra entità federate e federazione sistema diffuso (i giudici sono obbligati a disapplicare la legge incostituzionale) > nasce nel sistema americano in cui il precedente è vincolante (stare decisis) > la tutela della legge incostituzionale assume il significato di difesa del diritto individuale Nel sistema diffuso si parla di disapplicazione con effetti inter partes Nel sistema accentrato l’annullamento ha effetti erga omnes

Sistemi giurisdizionali puri (giurisdizionali) VERFASSUNGSGERICHTBARKEIT (AUSTRIA) JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION (STATI UNITI) ACCENTRATO DIFFUSO SINDACATO IN VIA PRINCIPALE, ASTRATTO e DIRETTO IN VIA INCIDENTALE, CONCRETO E INDIRETTO ACCESSO COSTITUTIVA (ANNULLAMENTO) EX NUNC ERGA OMNES DICHIARATIVA (DISAPPLICAZIONE) EX TUNC INTER PARTES SENTENZA

Sistemi misti (l’italiano) SISTEMA MISTO SINDACATO ACCENTRATO ACCESSO CONCRETO E DIFFUSO Concreto perché si fa sempre riferimento ad un giudizio in cui la legge deve essere concretamente applicata ed in cui sorge la questione. Parzialmente ex tunc perché l’effetto deve essere utile per il giudice a quo che solleva la questione. COSTITUTIVA (ANNULLAMENTO) EX NUNC (MA PARZIALMENTE) EX TUNC ERGA OMNES SENTENZA

Le fonti che disciplinano il processo incidentale Costituzione Legge costituzionale n. 1 del 1948 Legge n. 87 del 1953 Norme integrative Per ragioni di tempo e per il dibattito che si era acceso in seno all’Assemblea Costituente consigliarono di rimandare a leggi future l’approvazione di norme che prevedessero i modi di accesso alla Corte costituzionale e la conformazione concreta del processo costituzionale.

OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE • Legge ordinaria • Decreti legge • Decreti legislativi   • Leggi regionali (e province autonome)

Origine giudiziaria della questione incidentale «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale» (Art. 23 della legge n. 87 del 1953) Nota bene Il processo è “ragione d’essere” della questione Il giudice a quo è il “portiere” della Corte: introduce il processo che deriva o dall’iniziativa di parte o d’ufficio (rimando)

Chi può essere giudice a quo? Dato soggettivo: un «giudice» Dato oggettivo-funzionale: un «giudizio» Nota bene: Un giudice che “in concreto” fa il … giudice Non è possibile “isolare” il carattere della giurisdizione: relatività e uso eclettico di questa caratteristica. Un dato di fondo da trattenere: la presenza di “poteri decisori” La tutela dei diritti

La rilevazione della questione Doppia legittimazione a rilevare la questione Parti Giudice (“d’ufficio”) (art. 1 della l. cost. 1/48) Nota bene: La doppia legittimazione corrisponde ad una ratio: a) le parti agiscono per la difesa di propri jura contro la lex (ritenuta) incostituzionale; b) Il giudice difenderà la sua posizione istituzionale (intermedietarietà tra la legge e la Costituzione) e la coerenza dell’ordinamento. Sollevando la questione di costituzionalità il giudice si preoccupa di due questioni: astratta coerenza dell’ordinamento e difesa della sua qualità di interprete e garante del significato del diritto in uno ordinamento retto da una Costituzione rigida. Non è scontata l’iniziativa di parte. Anche se appare oramai un dato incontrovertibile degli Stati moderni l’iniziativa di parte si deve giustificare come espressione della difesa giurisdizionale dei diritti individuali che nella nostra Costituzione emerge chiaramente nell’art. 24. Sulla nozione di “parti” ovviamente si tratta di tutti coloro che sono abilitati a proteggere le proprie posizioni soggettive, secondo i vari ruoli processuali possibili (attore, convenuto, ricorrente, resistente, litisconsorti, interventori, pm). Sulla nozione di “giudice” ci si rifà a quanto detto in precedenza, ovvero che si tratta del giudice in concreto, quello che si trova ad applicare quelle norme di fronte al quale il procedimento non si è esaurito. Non è possibile sollevare questioni che investono l’ordinario giudizio di cognizione che non sono in questione davanti a quel giudice. (problemi li pone la litispendenza). Nb: l’eccezione di parte che fosse respinta può essere riproposta all’inizio di ogni ulteriore grado del processo (art. 24. 2 della l. 87 del 1953)

Condizioni per la proposizione della questione Rilevanza «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» Non manifesta infondatezza «non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata» (art. 23, comma 2, della l. 87 del 1953)

Rilevanza (1) Legame oggettivo e strumentale tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio a quo. (UTILITA’) Alcuni nota bene: La rilevanza è il “cordone ombelicale” che lega i due processi Petitum e interesse processuale sono differenti Rapporto di pregiudizialità costituzionale Applicazione necessaria e non ipotetica o eventuale (effetti concreti nel giudizio a quo) Deve essere rilevata in modo puntuale ed istantanea (tempestiva) Possiamo intenderla come l’interesse ad agire. La rilevanza non indica la sede entro cui il giudice compie la sua valutazione, il luogo e il tempo della rilevazione, ma è proprio un criterio che attiene ad un’esigenza processuale. Nella utilità si dimostra la matrice concreta della questione ed anche il suo fine concreto (essere destinata alla soluzione della controversia) anche se non si tratta di un fine esclusivo. La pregiudizialità è del tutto particolare, perché gli eventuali vizi del processo a quo non si riversano nel processo costituzionale. Il petitum nel giudizio a quo è la tutela di una situazione soggettiva, nel giud. Cost. è l’accertamento della costituzionalità di una legge. Quindi non possono esserci liti finte (fictio litis).

Rilevanza (difetti della) Incidentalità Concretezza Difetto assoluto Manca del tutto l’incidentalità (giudizio astratto o inattuale) Difetto relativo La decisione della Corte non è in grado di incidere sul giudizio principale Questi dati confermano che la rilevanza porta a verificare che la norma di cui si dubita della costituzionalità venga applicata nel processo e che la pronuncia possa influire/incidere concretamente nel processo a quo.

Non manifesta infondatezza Controllo delibatorio sul fondamento della questione attraverso cui si realizza una sorta di “valutazione diffusa di costituzionalità” a senso unico, cioè per esclusione del vizio. Nota bene Non è una sommaria delibazione. La Corte chiede che il giudice in prima persone si chieda della “validità” della norma Ovviamente in italiano due negazioni non confermano. Questo criterio riguarda il fondamento giuridico della questione. Che vuol dire controllo delibatorio: mera valutazione del fums boni juris o esame più concreto del fondamento della questione? La dottrina dopo delle oscillazioni propende per la seconda (notare che questo caratterizza ancora di più i caratteri di diffusione del nostro processo)

Il giudice di fronte alla “infondatezza” della questione Ordinanza di rigetto a. Convinto: non è “illegittima” b. Dubita c. Convinto: è illegittimità Ordinanza di rimessione Astrattamente possiamo individuare tre situazioni in cui si può trovare il giudice. Ordinanza di rimessione (d’ufficio)

Tentativi ulteriori Interpretazione adeguatrice Interpretazione conforme a Costituzione Applicazione diretta della Costituzione Nota bene Se un’interpretazione letterale può condurre ad un contrasto con i principi costituzionali è necessario operare un’interpretazione estensivo-analogica, fondata sul canone ermeneutico prevalente (supremazia cosituzionale) che la rende conforme a Costituzione.

Schema riassuntivo rilevanza altre valutazioni giudice d’ufficio Ordinanza Condizioni dell’ordinanza di rinvio Presupposti della q.l.c. Rilevazione giudizio di parte non manifesta infondatezza

Procedimento davanti alla Corte Le parti Svolgimento del processo (elementi)

Il contraddittorio nel processo costituzionale La presenza eventuale delle parti (“senza parti necessarie”) È un processo in cui si discute di “situazioni normative” Nota bene Nel processo costituzionale, dunque, si affiancano interessi personali e interessi generali Natura privata, ma anche “pubblica” dell’intervento. L’intervento del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale (difesa tecnica).

La nozione di parte Occorre avere la qualifica formale di parte Nota bene (… aperture) La Corte (’91) ha ammesso anche quanti avessero un interesse personale e diretto, strettamente legato al giudizio principale. Nel secondo caso la partecipazione al giudizio costituzionale diviene l’unico modo per tutelarsi. Dunque deve esserci un comprovato nesso strutturale-funzionale, diretto e qualificato tra il processo principale e le posizioni (individuali e collettive) che si fanno valere.

Svolgimento del giudizio Nomina del giudice relatore Convocazione dell’udienza pubblica o della camera di consiglio. Memorie delle parti e audizione se l’udienza è pubblica. Leggere artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 NI

Decisioni Sentenza (provvedimento definitivo) Ordinanza (provvedimento non definitivo o interlocutorio)

Bibliografia (testi consultati per preparare le slides) A. Ruggeri , A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004. H. Kelsen, La giustizia costituzionale (trad it. a cura di C. Geraci), Giuffrè, Milano, 1981. R. Romboli, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2003. G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1988.