Sui Crediti Didattici una presentazione sintetica Daniele Marini Consiglio Universitario Nazionale settembre 1998
Daniele Marini sui Crediti Didattici 2 Il 16 giugno 1998 il Ministro ha pubblicato una “prima nota di indirizzo” per l’avvio della autonomia didattica e del processo di riordino degli studi universitari: Tra le innovazioni immediatamente attivabili la nota cita i “crediti didattici”
Daniele Marini sui Crediti Didattici 3 La prima nota di indirizzo - sui crediti didattici “Attivazione dei crediti didattici conformemente in tutte le Universitànon frapporre ostacoli alla mobilità degli studenti Particolare importanza assume la progressiva adozione del sistema dei crediti didattici, previsti dall'art. 11, comma 2, della legge 341/90, da utilizzare conformemente in tutte le Università, al fine di non frapporre ostacoli alla mobilità degli studenti dall'uno all'altro ateneo e dall'uno all'altro corso di studi all'interno dello stesso ateneo.”
Daniele Marini sui Crediti Didattici 4 “Definizione generale: un'unità di misura della quantità standard di lavoroIl credito è un'unità di misura del "carico di apprendimento", cioè della quantità standard di lavoro che è richiesta agli studenti per svolgere le attività di apprendimento. Si conviene che 1 credito equivalga a 30 ore di attività e che la quantità standard di lavoro che uno studente è in grado di svolgere in un anno sia corrispondente a 60 crediti, pari a ore. Ciò vale a dire che lo svolgimento con esito positivo delle attività previste per ciascun anno di corso comporta il conseguimento di 60 crediti da parte dello studente.” 1 credito = 30 ore 1 anno = 60 crediti = 1800 ore TEMPO PIENO!
Daniele Marini sui Crediti Didattici 5 “Determinazione dei crediti: la struttura didattica responsabile di un corso di studi determina il numero dei crediti associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, stages, studio guidato, studio individuale, elaborati, tesi e altre attività di formazione), che corrisponde al carico di lavoro standard previsto per lo studente per lo svolgimento di quell'attività.” i CCL devono determinare i crediti e quindi il carico di lavoro degli studenti
Daniele Marini sui Crediti Didattici 6 Per determinare i crediti si considerano tutte le attività dello studente: lezioni, esercitazioni, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, stages, studio guidato, studio individuale, elaborati, tesi e altre attività di formazione determinando il carico di lavoro dello studente
Daniele Marini sui Crediti Didattici 7 Se per ogni ora di lezione un docente ne impiega 2 di preparazione, uno studente ne impiegherà almeno 3 per assorbire e comprendere la materia: Il tempo di studio individuale deve essere considerato nella misurazione dei crediti! In generale si valuta 1 ora lezione 3 ore studio individuale
Daniele Marini sui Crediti Didattici 8 “Introduzione del sistema: nel nostro ordinamento il sistema dei crediti è stato già previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 41/1990; è stato poi adottato, sia pure in forme specifiche, con la nuova tabella del corso di laurea in medicina; è stato infine assunto - nella forma qui indicata - dal recente decreto ministeriale che ha definito i "criteri generali" per il Corso di laurea e la Scuola di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti. Per regolamentare la mobilità degli studenti tra le istituzioni universitarie europee è da tempo in uso un sistema di crediti denominato European Credit Transfer System (ECTS). La piena utilizzazione dei crediti per la disciplina degli ordinamenti didattici sarà poi attuata compiutamente, secondo le indicazioni dei decreti d'area. La piena utilizzazione dei crediti per la disciplina degli ordinamenti didattici sarà poi attuata compiutamente, secondo le indicazioni dei decreti d'area.”
Daniele Marini sui Crediti Didattici 9 “Possibilità di applicazione immediata: attribuire un "peso" in crediti a ciascuna attività didattica prevista dalle tabelle vigenti ripartendo tra tutte le attività dei singoli anni di corso sin d'ora le strutture didattiche responsabili sono abilitate, utilizzando la richiamata disposizione della legge 341, ad attribuire un "peso" in crediti a ciascuna attività didattica prevista dalle tabelle vigenti per il conseguimento di un titolo di studio, ripartendo tra tutte le attività dei singoli anni di corso (lezioni, esercitazioni, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, stages, studio guidato, studio individuale, elaborati, tesi e altre attività di formazione) un numero complessivo di crediti. Il numero complessivo dei crediti occorrenti attualmente per un percorso formativo si ottiene moltiplicando la durata legale in anni del corso di studi per 60. Il numero complessivo dei crediti occorrenti attualmente per un percorso formativo si ottiene moltiplicando la durata legale in anni del corso di studi per 60.” una laurea di 5 anni richiede 300 crediti una di 4 richiede 240 crediti
Daniele Marini sui Crediti Didattici 10 “Crediti maturati in ambito non universitario: in corsi post-secondari potranno essere riconosciuti solo a seguito di specifici accordi fra le università e le istituzioni organizzatrici nel caso in cui gli studenti abbiano maturato crediti formativi in corsi post-secondari (svolti dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore) presso il sistema scolastico o quello della formazione professionale regionale, gli stessi potranno essere riconosciuti solo a seguito di specifici accordi fra le università e le istituzioni organizzatrici per la loro valutazione ai fini del percorso universitario (come già in atto a seguito di apposite convenzioni fra alcune università e alcune regioni).” Per riconoscere crediti maturati fuori dall’Università occorrono accordi specifici tra Università e Ente
Daniele Marini sui Crediti Didattici 11 I crediti non sono il voto d’esame Lo studio universitario è un’attività a tempo pieno, si scoraggia però il carico eccessivo o troppo scarso: se un anno pesa 60 crediti un semestre deve pesare 30 Il sistema dei crediti incentiva percorsi e curricula liberalizzati Il sistema dei crediti impone di rivedere i carichi didattici: il credito deve misurare tutto l’impegno dello studente, non solo le lezioni Il sistema dei crediti deve comprendere anche la misura della tesi di laurea
Daniele Marini sui Crediti Didattici 12 Per garantire la laurea nel periodo prescritto, se la tesi è obbligatoria, occorre programmare l’ultimo anno con un secondo semestre libero da corsi ed esami e dedicato alla tesi Il sistema dei crediti impone di ripensare i carichi didattici complessivi, inducendo ad “asciugare” le materie oggi più impegnative Il sistema dei crediti impone di ripensare l’organizzazione degli orari, e l’impegno in ore dei docenti: se in una settimana si prevedono 20 ore di lezione, il carico di studio individuale è di 60 ore, il carico totale per settimana è di 80 ore !
Daniele Marini sui Crediti Didattici 13 Il sistema dei crediti facilità la mobilità degli studenti tra atenei italiani ed internazionali Infine fa emergere il nucleo di un “contratto” tra studente e istituzione, in particolare nel sistema ECTS si prevede un vero e proprio contratto tra istituto ospite e studente, validato dall’istituto di provenienza
Daniele Marini sui Crediti Didattici 14 Per saperne di più: Notiziario Università Ricerca MURST, n. 1 anno 1998 “Crediti e Sistema Universitario” si può richiedere a: Redazione “UR” Università Ricerca MURST Piazzale Kennedy Roma EUR (fax)