Soggettività privata e azione amministrativa (art. 1, comma 1 ter)
SOGGETTI PRIVATI ESERCENTI ATTIVITA’ AMM.VA E’ finita l’era del monopolio dell’attività amm.va in capo a soggetti di diritto pubblico La cura concreta dell’interesse generale può essere svolta indifferentemente ormai da soggetti pubblici e da soggetti privati
Il primo titolo in base al quale esercitare il potere amm.vo Il monopolio totale in capo ai soggetti pubblici non c’era mai stato Fin dall’inizio del 1900 si era ritenuto che soggetti privati potessero esercitare attività amm.va ma sulla base di un unico titolo: la concessione Si parlava, infatti, di atti amministrativi posti in essere da concessionari
I titoli attuali Legge Concessione Accordo Convenzione (cfr. art. 3 comma 1 dec.leg. 419/99)
Categorie fondamentali di soggetti equiparati Soggetti derivanti da privatizzazioni di enti pubblici economici Soggetti derivanti da privatizzazioni di enti pubblici non economici Soggetti costituiti ad hoc
Regime giuridico applicabile Il regime giuridico applicabile ai soggetti segue la funzione e non la natura del soggetto Tutto quanto attiene alla funzione viene regolato dal diritto pubblico Tutto quanto attiene all’organizzazione viene regolato dal diritto privato