Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta previste dal TUIR

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Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta previste dal TUIR EROGAZIONI LIBERALI: Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta previste dal TUIR Monica Poletto 13 dicembre 2005

DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ EROGAZIONI LIBERALI: DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ Alcune erogazioni liberali sono detraibili dall’imposta dovuta, mentre altre sono deduci bili dal reddito imponibile. EROGAZIONE DETRAIBILE (DETRAZIONE 19%) Nell’ipotesi in cui l’erogazione liberale ammonti a Є 2.065,83, il soggetto erogatore avrà uno “sconto” di Є 392,51 sulle imposte dovute per l’esercizio in cui l’erogazione è stata effettuata. EROGAZIONE DEDUCIBILE DAL REDDITO Se l’erogazione liberale è considerata un onere deducibile, la stessa viene portata in diminuzione del reddito imponibile. Nel caso in cui il reddito imponibile dell’erogante ammonti a Є 10.000,00 e l’erogazione liberale sia di € 200,00, la stessa viene portata in diminuzione del reddito imponibile, il quale viene ridotto a € 9.800,00. Se l’aliquota a cui è tassato il reddito è pari al 23%, il risparmio fiscale sarà pari a € 200,00 x 0,23 = 46,00

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%) Art. 15 lett. i-bis), i-ter), i-quater) TUIR DESTINATARI - ONLUS, comprese le ONLUS di diritto Fino a € 2.065,83 - associazioni sportive dilettantistiche Fino a € 1.500,00 - associazioni di promozione sociale Fino a € 2.065,83 PRESUPPOSTI Pagamento tramite canale bancario o postale

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%) PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI (art.15 lett. h – TUIR) DESTINATARI - fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro FINALITA’ svolgimento o promozione di attività di studio, ricerca, documentazione sui beni culturali; -organizzazione di attività culturali finalizzate all’acquisizione, manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali. PRESUPPOSTI - preventiva autorizzazione da parte del Ministero Beni e Attività Culturali

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%) PER LO SPETTACOLO (art.15 lett. i – TUIR) DESTINATARI - fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro FINALITA’ svolgimento di attività nello spettacolo per realizzazione nuove strutture e restauro di quelle esistenti; -produzione nei vari settori dello spettacolo. LIMITI 2% del reddito dichiarato

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE DEDUCIBILI DAL REDDITO art.10 - TUIR) DESTINATARI - ONG Fino al 2% del reddito NB Non è necessario che siano effettuate mediante canale bancario o postale

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA art.100 - TUIR) IN DENARO A ONLUS comma 2, lettera h): nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato IN NATURA A ONLUS comma 2, lettera i): Sono deducibili dal reddito di impresa le spese relative a lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, che vengano utilizzati per prestazioni di servizi effettuati a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille del costo del personale come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA IN NATURA A ONLUS Art.13 Dlgs 460/97 Le imprese che producono o scambiano beni alimentari e derrate farmaceutiche possono cedere gratuitamente tali beni alle ONLUS, senza che tali cessioni siano considerate estranee all’esercizio dell’impresa. I beni devono essere esclusi dal circuito commerciale a causa del confezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o azzerino il valore commerciale. È possibile cedere beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, purchè si tratti di beni alla cui produzione o scambio è volta l’attività dell’impresa. In questo caso però il costo specifico dei beni scambiati non deve essere superiore a € 1.032,91.

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA IN DENARO AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Art.100, comma 2, lettera l) Sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a€ 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA IN DENARO AD ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI Art.100, comma 2, lettera b) Sono deducibili dal reddito di impresa (fino al 2% del reddito dichiarato) le erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche aventi esclusive finalità di: educazione ed istruzione; ricreazione; assistenza sociale e sanitaria; culto ricerca scientifica.

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA IN DENARO AD ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI RISOLUZIONI E PRONUNCIAMENTI IN MATERIA N.M- 9/177 – 1983: non sono deducibili le erogazioni in favore di enti che “svolgono una sia pur limitata attività commerciale” R.M. 134 - 1986: la finalità istituzionale deve essere perseguita direttamente R.M. 99 - 1996: sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a una fondazione con sede presso la città del Vaticano, purché possa essere comprovata la conformità dei requisiti essenziali a quelli richiesti dalla legislazione italiana R.M. 234/E - 2002: sono deducibili le erogazioni liberali in natura, ma la donazione di un bene merce o di un bene strumentale fa emergere ricavo o plusvalenza imponibile

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA IL “MECENATISMO CULTURALE” – comma 2, lettera m) SOGGETTI DESTINATARI Enti pubblici e privati individuati dal DM 15.11.02 n.268, per la realizzazione di programmi culturali nei settore dei beni culturali e dello spettacolo. OBBLIGHI PER I SOGGETTI EROGATORI I soggetti erogatori devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è effettuata l’erogazione, l’ammontare delle erogazioni, le proprie generalità e quelle del beneficiario.

LEX IN PROGRESS FINANZIARIA 2006: 5 PER MILLE Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’università; c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.