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1 Le Erogazioni Liberali Relazione a cura della Prof.ssa Vincenza Di Liberto.

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Presentazione sul tema: "1 Le Erogazioni Liberali Relazione a cura della Prof.ssa Vincenza Di Liberto."— Transcript della presentazione:

1 1 Le Erogazioni Liberali Relazione a cura della Prof.ssa Vincenza Di Liberto

2 2 Chi può donare Persone fisiche Persone giuridiche (società Srl, Spa, Coop) Enti non commerciali Non possono usare il più dai meno versi le società di persone e gli studi professionali

3 3 Chi può ricevere Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui L 266/91 Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla L. 388/91 ONG riconosciute idonei ai sensi della L. 49/87 Onlus di cui dlgs 460/97 Associazioni di promozione sociale (nazionali e loro affiliate) iscritte nel registro nazionale di cui L. 7/12/2000 N 383 Fondazioni che svolgono attività di tutela dei beni culturali

4 4 Modalità di calcolo – persone fisiche Vecchie agevolazioni: Detrazione di imposta pari al 19% Su un importo fisso massimo (2.065 per le onlus e le ass. di promozione sociale ) Più dai meno versi: Deduzione dall’imponibile (dal 23% al 43% di risparmio) Su importo sino al 10% del reddito, sino a 70.000 euro

5 5 Modalità di calcolo – persone giuridiche Vecchie agevolazioni Deduzione dall’imponibile (33% di risparmio Su un importo sino al 2% del reddito, ovvero se superiore sino a un fisso massimo (2.065 per le onlus e le ass. di promozione sociale) Più dai meno versi Deduzione dall’imponibile (33% di risparmio) Su un importo sino al 10% del reddito, sino a 70.000 euro. Tutte e due le condizioni devono essere verificate

6 6 Esempi: la persona fisica che dona 2.000 euro ha un risparmio fiscale fisso di 380 euro che dona 5.000 euro, con un reddito di 50.000, aveva un risparmio fiscale di 392 euro che dona 2.000 euro ha un risparmio fiscale variabile da 460 a 860 euro che dona 5.000 euro, con un reddito di 50.000, ha un risparmio fiscale di 1.950 euro

7 7 Esempi: la persona giuridica che donava 2.000 aveva un risparmio di 660 euro Che donava 10.000 con un reddito di 100.000, aveva un risparmio di 681 euro che donava 100.000 euro con un reddito di 5 milioni di euro, aveva un risparmio di 33.000 euro che dona 2.000 euro ha un risparmio di 660 euro che dona 10.000 con un reddito di 100.000, ha un risparmio di 3.300 euro che dona 100.000 con un reddito di 5 milioni di euro, ha un risparmio di 23100 euro

8 8 PERSONE FISICHE RedditoErogazione MaxRisparmioAliq. marginale 20.0002.00046023% 30.0003.00099033% 40.0004.0001.56039% 50.0005.0001.95039% 60.0006.0002.34039% 70.0007.0002.73039% 80.0008.0003.12039% 90.00009.0003.51039% 100.00010.0003.90039% 110.00011.0004.73043% 120.00012.0005.16043% 130.00013.0005.59043% 140.00014.0006.02043% 300.00030.00012.90043%

9 9 PERSONE GIURIDICHE RedditoErogazione MaxRisparmio 10.0001.000330 20.0002.000660 30.0003.000990 40.0004.0001.320 50.0005.0001.650 60.0006.0001.980 70.0007.0002.310 80.0008.0002.640 90.0009.0002.970 100.00010.0003.300 200.00020.0006.600 500.00050.00016.500 700.00070.00023.100 1.000.00070.00023.100

10 10 Condizioni della deducibilità Il pagamento deve essere effettuato con mezzi sicuri (assegni, carte di credito, conti correnti postali) Il donatario deve: tenere una contabilità analitica Il donatario deve: tenere una contabilità analitica redigere, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, un documento che dimostri gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali redigere, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, un documento che dimostri gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali

11 11 Erogazioni in natura ONLUS E VOLONTARIATO, COSÌ IL REGIME FISCALE DELLE DONAZIONI Con la Finanziaria 2008 (art. 1, comma 130, legge 244/2007) è stata modificata la disciplina delle cessioni gratuite dei beni diversi dai prodotti alimentari e farmaceutici. Art. 13 comma 3 del d.lgs 4 dicembre1997 n. 430

12 12 Mostrando una grande sensibilità, il legislatore è intervenuto con nuove regole, ai fini reddituali e senza alcuna ricaduta IVA, a favore delle ONLUS ma anche delle imprese che vogliono cedere gratuitamente beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta la loro attività ma che, per molteplici motivi, non possono essere venduti o commercializzati.Mostrando una grande sensibilità, il legislatore è intervenuto con nuove regole, ai fini reddituali e senza alcuna ricaduta IVA, a favore delle ONLUS ma anche delle imprese che vogliono cedere gratuitamente beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta la loro attività ma che, per molteplici motivi, non possono essere venduti o commercializzati.

13 13 Per tali beni, sebbene idonei all’uso, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, si rende necessaria la distruzione o il ritiro dal mercato. Qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’imprese, quindi, non generano ricavi imponibili.Per tali beni, sebbene idonei all’uso, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, si rende necessaria la distruzione o il ritiro dal mercato. Qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’imprese, quindi, non generano ricavi imponibili.

14 14 La circolare n. 26 del 26 marzo 2008, ha chiarito, inoltre, che i beni oggetto della cessione gratuita alle ONLUS si considerano, alle condizioni e limiti sopra indicati, distrutti agli effetti dell’IVA, ciò comporta che l’impresa donante può cedere i citati beni senza applicazione dell’IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.La circolare n. 26 del 26 marzo 2008, ha chiarito, inoltre, che i beni oggetto della cessione gratuita alle ONLUS si considerano, alle condizioni e limiti sopra indicati, distrutti agli effetti dell’IVA, ciò comporta che l’impresa donante può cedere i citati beni senza applicazione dell’IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.

15 15 Gli adempimenti gravanti sul cedente e sulla ONLUS beneficiaria gravanti sul cedente e sulla ONLUS beneficiaria

16 16 L’impresa cedente: Deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata A/R. La comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall’art. 2 del DPR 441/97, inviandola anche al Comando della Guardia di Finanza di competenza, completa dell’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora i beni, oggetto della cessione gratuita, siano facilmente deperibili e qualora il costo complessivo della cessione non sia superiore ad 5164,00 euro;Deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata A/R. La comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall’art. 2 del DPR 441/97, inviandola anche al Comando della Guardia di Finanza di competenza, completa dell’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora i beni, oggetto della cessione gratuita, siano facilmente deperibili e qualora il costo complessivo della cessione non sia superiore ad 5164,00 euro;

17 17 L’impresa cedente inoltre: Deve emettere il documento ex art. 1, comma 3 del DPR 472/96(fattura/DDT)contenente tutte le indicazioni previste dalla normativa IVA e deve essere annotato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri IVADeve emettere il documento ex art. 1, comma 3 del DPR 472/96(fattura/DDT)contenente tutte le indicazioni previste dalla normativa IVA e deve essere annotato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri IVA

18 18 L’ONLUS cessionaria Deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel sopraccitato documento; l’ONLUS cessionaria deve attestare in apposita dichiarazione, che dovrà essere conservata dalla impresa cedente, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ceduti in conformità alle finalità istituzionali.Deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel sopraccitato documento; l’ONLUS cessionaria deve attestare in apposita dichiarazione, che dovrà essere conservata dalla impresa cedente, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ceduti in conformità alle finalità istituzionali.

19 19 NUOVA NOZIONE DI BENEFICENZA Le erogazioni liberali effettuate dalle ONLUS a favore di altri enti sono riconducibili all’alveo della BENEFICENZALe erogazioni liberali effettuate dalle ONLUS a favore di altri enti sono riconducibili all’alveo della BENEFICENZA RISOLUZIONE RISOLUZIONE DEL 27/ LUGLIO /2009 n192/E DEL 27/ LUGLIO /2009 n192/E

20 20 Già la risoluzione del 9/settembre/2002 n. 292/E aveva ampliato la nozione di beneficenza come attività erogativa non solo rivolta a soggetti indigenti, ma attività erogative finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno dei soggetti che sono meritevoli di solidarietà sociale ed ivi comprese i gli enti che operano direttamente nei confronti di suddette persone ; tali enti non possono a loro volta riversare le donazioni ricevute ad altri enti.Già la risoluzione del 9/settembre/2002 n. 292/E aveva ampliato la nozione di beneficenza come attività erogativa non solo rivolta a soggetti indigenti, ma attività erogative finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno dei soggetti che sono meritevoli di solidarietà sociale ed ivi comprese i gli enti che operano direttamente nei confronti di suddette persone ; tali enti non possono a loro volta riversare le donazioni ricevute ad altri enti.

21 21 LE EROGAZIONI RICEVUTE al fine di essere ricondotte nell’attività di beneficenza devono provenire da gestione patrimoniale dell’ente erogante o da donazioni raccolte. Ma soprattutto devono essere destinate a realizzare progetti di utilità sociale.LE EROGAZIONI RICEVUTE al fine di essere ricondotte nell’attività di beneficenza devono provenire da gestione patrimoniale dell’ente erogante o da donazioni raccolte. Ma soprattutto devono essere destinate a realizzare progetti di utilità sociale.

22 22 ESEMPIO ASSOCIAZIONE ONLUS riceve la quota del cinque per mille potrà destinarla ad altra associazione onlus e farla rientrare tale attività erogativa tra quelle di beneficenza se l’ente ricevente risulta essere un soggetto potenzialmente iscrivibile nell’elenco dei destinatari del cinque per mille (attenzione i soggetti potenzialmente iscrivibili sono stati variati dal 2005 ad oggi)

23 23 SINTESI L’art. 30 comma 4 D.l del 29/11/2008 n 185 ha modificato l’art 10 inserendo il comma 2 bis ( beneficenza rivolta ad enti); segue la circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate n 12/E del 9/ aprile /2009 fornendo chiarimenti sulla modifica ; segue risoluzione n.192/E del 27/ luglio/ 2009L’art. 30 comma 4 D.l del 29/11/2008 n 185 ha modificato l’art 10 inserendo il comma 2 bis ( beneficenza rivolta ad enti); segue la circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate n 12/E del 9/ aprile /2009 fornendo chiarimenti sulla modifica ; segue risoluzione n.192/E del 27/ luglio/ 2009

24 24 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 approvato modello di comunicazione dei dati fiscali degli enti associativi previsto dall’art 30 del D.L. 29/novembre/ 2008 n 185 …Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 approvato modello di comunicazione dei dati fiscali degli enti associativi previsto dall’art 30 del D.L. 29/novembre/ 2008 n 185 …

25 25 …. SCARICABILE DAL SITO WWW. AGENZIA DELLE ENTRATE…. SCARICABILE DAL SITO WWW. AGENZIA DELLE ENTRATE si apre una nuova FASE ………..si apre una nuova FASE ………..

26 26 GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE


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