1 ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST-DIPLOMA PROPOSTE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631 legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2) Ministero della Pubblica Istruzione Ministero della Pubblica Istruzione Roma, 21 novembre 2007
2 Le norme di riferimento Articolo 1, comma 631, legge 27 dicembre 2006, finanziaria 2007: prevede la riorganizzazione della specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge n. 144/99 secondo linee guida adottate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri della pubblica istruzione, del lavoro, dello sviluppo economico previa intesa in conferenza unificata con le regioni e le autonomie locali Articolo 1, comma 875, legge 27 dicembre 2006, finanziaria 2007: istituisce nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il “Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore” Articolo 13, comma 2, legge 2 aprile 2007 n. 40: prevede la costituzione degli ISTITUTI TECNICI SUPERIORI con riferimento alla riorganizzazione e al rilancio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e nell’ambito della riorganizzazione di cui al citato comma 631
3 Cosa cambia? La riorganizzazione del sistema è disciplinata da un nuovo regolamento che sostituisce quello adottato con decreto interministeriale n. 436/2000 nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa. Le innovazioni più importanti Gli obiettivi della riorganizzazione Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione si realizzerà progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, con i seguenti obiettivi: a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; b) rafforzare il ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell’ambito della filiera tecnico- scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2; b) rafforzare il ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell’ambito della filiera tecnico- scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
4 c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07; d)promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;d)promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie; e)sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;e)sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; f)sostenere le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.f)sostenere le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.
5 Le tipologie di intervento la costituzione degli istituti tecnici superiori per la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore, per rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento ad ampie aree tecnologiche indicate dalla legge finanziaria 2007 e dai documenti di programmazione economica, nonché dei programmi di attività relativi ai predetti obiettivi; percorsi, finalizzati al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69, legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi più strettamente collegati alle esigenze del territorio; misure per favorire lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07.
6 è stato istituito un apposito fondo per sostenere con continuità soprattutto lo sviluppo degli istituti tecnici superiori; le risorse pubbliche e private per la costituzione degli istituti tecnici superiori saranno integrate in modo strutturale. Più ampia integrazione di sistema il rafforzamento dell’integrazione tra i sistemi formativi sarà realizzato con la valorizzazione del ruolo degli Enti locali e delle amministrazioni di settore interessate; previsione di una sede permanente di confronto con le parti sociali a livello nazionale, con la previsione di una conferenza annuale riguardante le strategie di intervento, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati (MPI, MLPS, MUR, MSE, Coordinamento Regioni, UPI, ANCI e altre amministrazioni interessate). Percorsi più snelli con la revisione dei loro standard di organizzazione con la riduzione dell’orario complessivo delle attività formative, per aumentarne l’efficienza e l’efficacia (1800/2000 ore per i percorsi relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore e 800/1000 ore per i percorsi relativi al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore). La stabilità delle risorse La stabilità delle risorse
7 Cosa resta? Restano ferme: – la programmazione regionale dell’offerta formativa; – la progettazione e la realizzazione degli interventi in modo integrato (tra scuola, università, formazione professionale, centri di ricerca, imprese); – la concertazione istituzionale e il confronto con le Parti sociali, a livello nazionale, nella sede tecnica del comitato nazionale di cui all’articolo 69 della legge n. 144/99 nonché, a livello territoriale, attraverso gli appositi organismi già operanti;
8 Cosa resta? Il mantenimento dei seguenti standard di percorso: i curricoli di tutti i percorsi si riferiscono:i curricoli di tutti i percorsi si riferiscono: a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali (di differente livello rispetto ai titoli finali rilasciati) ; a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinate in relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; la struttura in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;la struttura in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; gli stage aziendali e i tirocini formativi obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei percorsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero;gli stage aziendali e i tirocini formativi obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei percorsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero; l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale; la determinazione di crediti formativi riconoscibili. la determinazione di crediti formativi riconoscibili.
9 Il mantenimento dei seguenti standard di percorso: articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dei percorsi destinati ai lavoratori occupati in modo da tener conto dei loro impegni di lavoro;articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dei percorsi destinati ai lavoratori occupati in modo da tener conto dei loro impegni di lavoro; conduzione scientifica affidata a comitati di progetto composti dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori e alla progettazione e gestione dei percorsi;conduzione scientifica affidata a comitati di progetto composti dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori e alla progettazione e gestione dei percorsi; riferimento alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall’ISTAT e agli indicatori di livello previsti dall’Ue per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario.riferimento alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall’ISTAT e agli indicatori di livello previsti dall’Ue per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario.
10 Gli istituti tecnici superiori (ITS) realizzano percorsi per far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle seguenti aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Ue: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell’informazione e della comunicazione. gli ITS concorrono alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati per la riorganizzazione del sistema; gli ITS possono essere costituiti solo se previsti dai piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell’offerta formativa.
11 Gli ITS: operano sulla base di piani triennalioperano sulla base di piani triennali sono configurati secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazionesono configurati secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione trovano il loro ente di riferimento nell’istituto tecnico o professionale che ne promuove la costituzione in fondazione di partecipazione, ferma restando la distinta ed autonoma soggettività giuridica degli istituti tecnici superioritrovano il loro ente di riferimento nell’istituto tecnico o professionale che ne promuove la costituzione in fondazione di partecipazione, ferma restando la distinta ed autonoma soggettività giuridica degli istituti tecnici superiori acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1 le candidature per la costituzione dell’ITS sono presentate alle Regioni, che li prevedono nei loro piani territoriali, dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con gli Enti locali e i soggetti previsti dall’articolo 69 legge 144/1999.le candidature per la costituzione dell’ITS sono presentate alle Regioni, che li prevedono nei loro piani territoriali, dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con gli Enti locali e i soggetti previsti dall’articolo 69 legge 144/1999.
12 ITS come fondazione di partecipazione: i motivi della scelta La fondazione di partecipazione è un istituto giuridico che costituisce il nuovo modello italiano di gestione pubblico-privata di iniziative non-profit. I soggetti che aderiscono alla fondazione devono apportare denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi. E’ un’opportunità per valorizzare il ruolo e il patrimonio degli istituti tecnici e professionali e degli Enti locali nonché per integrare stabilmente le risorse messe a disposizione dal mondo del lavoro e da altri soggetti pubblici e privati. È uno strumento flessibile e articolato, già utilizzato in altri ambiti di interesse generale e di utilità sociale per iniziative senza fini di lucro, che coniuga l’elemento patrimoniale della fondazione con l’elemento personale dell’associazione, agevola l’integrazione delle risorse garantendo il riconoscimento del valore delle diverse identità e dell’autonomia dei soggetti che vi partecipano. Vi sono anche interessanti esperienze realizzate da istituzioni scolastiche.
13 I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori (ITS) sono almeno i seguenti: Ente di riferimento: un istituto di istruzione secondaria superiore, che in relazione all’articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione. Altri fondatori necessari per la costituzione dell’ITS (standard minimo di organizzazione) : un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana); una struttura formativa accreditata per l’alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; una università; una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore; un organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.
14 il consiglio di indirizzo la giunta esecutiva, di cui è membro di diritto il dirigente scolastico dell’istituto tecnico o professionale fondatore il presidente il comitato tecnico-scientifico l’assemblea di partecipazione il revisore dei conti La vigilanza sulla fondazione è esercitata dal prefetto a norma dell’articolo 25 del Codice civile. Gli organi della fondazione
15 RISORSE La realizzazione degli obiettivi previsti dalla riorganizzazione di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631, è sostenuta dall'insieme delle risorse nazionali, allo scopo destinate dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo, previsto dalla legge medesima, al comma 875, dalle regioni (per almeno il 30% del finanziamento MPI) e da soggetti pubblici e privati. La realizzazione degli obiettivi previsti dalla riorganizzazione di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631, è sostenuta dall'insieme delle risorse nazionali, allo scopo destinate dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo, previsto dalla legge medesima, al comma 875, dalle regioni (per almeno il 30% del finanziamento MPI) e da soggetti pubblici e privati.