A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.

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a cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995

Massima La prenotazione alberghiera è un contratto innominato, fonte di obbligazioni per il solo albergatore, che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, libera rimanendo l’altra parte di presentare o meno ad esso il proprio consenso. Qualora alla prenotazione si accompagni la corresponsione di una somma di denaro, comunque sia essa denominata, a favore dell’albergatore, si deve ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare, fonte di obbligazioni per entrambe le parti.

Le parti Tulli Edilizia s.r.l.Overseas s.a.s Gestore dell’albergo Albornoz in Spoleto Organizzatrice di un convegno Attrice Convenuto Vs

I Fatti Marzo 1993: L’agenzia di organizzazione del convegno “Overseas s.a.s.” contratta con la Tulli Edilizia, che gestisce l’albergo, per dei servizi alberghieri concernenti il convegno. 22 Marzo 1993: Con scritto la Overseas s.a.s. richiede 80 camere. La prenotazione viene accettata dalla Tulli Edilizia s.r.l. che chiede un versamento di Lire , che successivamente vengono versati. 23 Aprile 1993: La Overseas s.a.s chiede di ridurre la prenotazione da 80 camere a 50 camere e anche i posti da 80 a 50 per la serata di gala.

La Tulli Edilizia rifiuta la riduzione. Viene fatto il convegno e la Overseas s.a.s. utilizza solo 16 gg/camera e 44 posti per la cena di gala. La Tulli edilizia s.r.l. emette fattura pari a Lire (prezzo per i servizi pattuito al momento della prenotazione) La Overseas s.a.s. paga solo Lire per i servizi effettivamente goduti 3 Novembre 1993 la Tulli cita in giudizio la Overseas.

Richiesta La Tulli edilizia s.r.l. richiede il pagamento della restante parte pattuita al momento della prenotazione. Lire – =

Difesa Il contratto di prenotazione alberghiera crea obbligo solo per l’esercizo alberghiero Il pagamento dell’intero importo richiesto darebbe vita ad un ingiusto arricchimento.

Conclusione Condanna per la Overseas s.a.s al pagamento di Lire , più interessi, e spese legali.

È opportuno esaminare la natura giuridica della prenotazione alberghiera, contratto innominato che genera obblighi solo a carico dell’albergatore,si tratta quindi di un preliminare unilaterale. Questa interpretazione non è però coerente alla volontà manifestata dalle parti, qualora alla prenotazione si accompagni una somma di denaro (anticipo,caparra,deposito) in tali casi deve perciò ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare un preliminare bilaterale.

Inadempiuto il preliminare deve la Overseas risarcire il danno subito dalla Tulli, ma non totalmente, in quanto la Tulli ha avuto la possibilità di contenere i costi legati alla presenza degli ospiti (es. costi per le colazioni, costi per gli ingredienti dei pasti ecc.). Deve inoltre tenersi conto della possibilità (piuttosto limitata) che la Tulli abbia potuto affittare alcune delle camere resasi libere.

Riferimenti normativi Art Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Art Contratto preliminare Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).

Commenti Occorre distinguere la c.d. “prenotazione alberghiera”, ossia la prenotazione della camera da parte del cliente gratuita, da altri rapporti giuridici di natura preparatoria che prevedono il versamento di una somma di denaro. La prenotazione alberghiera è un contratto unilaterale, fonte di obblighi solo per l’albergatore, il quale dovrebbe tenere a disposizione del prenotante l’alloggio sino al termine pattuito, senza poter chiedere alcun risarcimento del danno al cliente in caso d’impedimento.

La volontà del cliente/prenotante non è volta all’assunzione di un obbligo a contrarre, ma ad ottenere la possibilità di alloggiare nel periodo desiderato. Resta di fatto che anche se il cliente non assume nessun obbligo nei confronti dell’albergatore, deve tenere un comportamento diligente, corretto che si ispiri ai doveri di correttezza e di buona fede, avvisando l’albergatore di eventuali ritardi o cancellazioni. In caso di inadempimento da parte del cliente, le perdite non coincidono con il costo del mancato soggiorno, poiché devono quantomeno detrarsi le spese non sostenute dall’albergatore per i servizi non resi e quindi la mancata esecuzione contrattuale.