1 “Intervento dell’Antitrust sui prezzi della benzina” Taraborrelli Giovanni Manini Alessandro.

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1 “Intervento dell’Antitrust sui prezzi della benzina” Taraborrelli Giovanni Manini Alessandro

2 Il Fatto: –I gestori degli impianti di distribuzione della provincia di Trieste –Unione trasportatori italiani –CODACONS lombardia Denunciano:

3 Presunte restrizioni della concorrenza nel settore della distribuzione del carburante per autotrazione Andamento parallelo e crescente, nell’ entità e nei tempi, dei prezzi consigliati dalle società petrolifere. Le parti accusate: -KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -AGIP PETROLI S.P.A. -ANONIMA PETROLI ITALIA S.P.A. (API) -TOTALFINA ITALIA S.P.A. (FINA) -ERG PETROLI S.P.A. -ESSO ITALIANA S.R.L. (ESSO) -TAMOIL PETROLI S.P.A. -SHELL ITALIA S.P.A.

4 Quadro normativo I prezzi vengono fissati dall’intervento amministrativo del Comitato interministeriale Prezzi (CIP) /9/ /7/ /4/1994 Fine del regime dei prezzi amministrati E passaggio ad un regime di “sorveglianza” “I prezzi dei prodotti petroliferi sono determinabili liberamente dagli operatori” Le aziende fornitrici di carburanti ai punti vendita della rete,contrassegnati con il proprio marchio,indicheranno ai gestori i prezzi da loro consigliati per la vendita dei vari prodotti I prezzi dovranno essere coerenti nella loro dinamica con l’andamento di quelli internazionali e non presentare incrementi superiori al tasso di inflazione programmato

5 I prezzi In Francia Nel Regno Unito In Germania Il costo del carburante in Italia e’ superiore a quello di : -Francia -Germania -Regno unito Da un minimo di 38 lire al litro (gasolio, Regno Unito),ad un massimo di 128 lire al litro (benzina super, Francia) Dal confronto con i prezzi dei carburanti praticati nei tre mercati europei emerge che la variabilita’ del prezzo medio della benzina super senza piombo e’ stata nel 1999: Superiore del 40% rispetto a quella Italiana Superiore del 130% rispetto a quella Italiana Superiore del 95% rispetto a quella Italiana

6 METODOLOGIE DI NEGOZIAZIONE Negoziazione direttaNegoziazione articolata

7 Negoziazione diretta Metodologia che non favorisce i gestori nella pratica di politiche di prezzo autonome difformi dal prezzo consigliato PREZZO DI ACQUISTO=PREZZO CONSIGLIATO – SCONTO PRO LITRO Politica di “Underpricing Non conveniente per i gestori

8 Negoziazione articolata L’articolazione dello sconto sui carburanti sara’ in stretta correlazione fra il tasso di inflazione effettivo e l’andamento della produttivita’ aziendale “L’accordo del 29 Aprile 1994 prevedeva per la negoziazione articolata un meccanismo di adeguamento nel tempo dello sconto al gestore improntato ad un criterio d’incentivazione degli incrementi di efficienza da parte dei gestori” La struttura degli “sconti” della negoziazione articolata e i valori decrescenti per livello di volumi di carburanti erogati sono riportati nella seguente tabella che evidenzia l’uniformita’ nei valori degli sconti (margini dei gestori) nelle classi mediane dei volumi di carburanti erogati,in cui si concentra il maggior numero di impianti (da a litri l’anno)

9 TABELLA 1 Classi di erogato (000 litri) AgipApiErgEssoFinaIPKuwaitShellTamoil libera Classi di erogato (000 litri) AgipApiErgEssoFinaIPKuwaitShellTamoil libera

10 TALE METODOLOGIA DISINCENTIVA IL GESTORE A PRATICARE UN PREZZO DI VENDITA MINORE DI QUELLO CONSIGLIATO DALLA SOCIETA’ PETROLIFERA Pp=Pc - r Pp = PREZZO PRATICATO DAL GESTORE Pc = PREZZO CONSIGLIATO DALLA SOCIETA’ R = RIDUZIONE IN LIRE PER LITRO CHE IL GESTORE INTENDE EFFETTUARE

11 Se l’incremento dei volumi erogati,in conseguenza della diminuzione del prezzo e’ tale da far passare il gestore ad una fascia successiva del margine a quel gestore,la societa’ petrolifera, fornira’ i propri carburanti con uno sconto pro litro inferiore a quello riconosciuto in precedenza con un minore volume erogato SC SP SC = sconto pro litro riconosciuto al gestore in caso di aderenza al prezzo consigliato Sp = sconto pro litro nel caso in cui il gestore pratichi un prezzo Pp I ricavi totali del gestore potranno aumentare a seguito di una politica di “underpricing” solo se le quantita’ vendute aumenteranno in maniera cosi’ elevata da piu’ che compensare l’effetto di riduzione del margine pro litro

12 Emerge che il meccanismo di sconti decrescenti per fasce di volumi erogati peggiora significativamente le opportunita’ di “underpricing” del gestore (a) Riduzione di prezzo r rispetto al prezzo consigliato (b) Incremento dell'erogato necessario in assenza di meccanismo delle fasce (c) Incremento dell'erogato necessario in presenza di meccanismo delle fasce (d) = (c)-(b)/(b) 1 lira1.2%2.8%133,3 3 lire3.9%5.4%38,4 5 lire6.3%8.1%28,6 8 lire10.5%12.4%18,1 10 lire13.5%15.5%14,8 15 lire21.6%23.9%10,6 20 lire31.1%33.3%7,1

13 Le “campagne promozionali” di riduzione del prezzo consigliato Limitate nel tempo ed effettuate sulla parte piu’ efficiente delle rispettive reti di distribuzione (in particolare self service e post pay) Dagli elementi raccolti è emerso che: Le campagne,indipendentemente dagli effetti positivi sui consumatori hanno rappresentato un ulteriore strumento di controllo utilizzato dalle società petrolifere sugli eventuali scostamenti tra prezzi consigliati e prezzi effettivi. La ripartizione degli oneri dello sconto sul prezzo ai consumatori è in misura di 2/3 a carico delle società petrolifere, e di 1/3 a carico dei gestori. Lo sconto ai consumatori tuttavia, si definisce a partire dal livello del prezzo consigliato che,in questo caso,diventa un prezzo “imposto” anche se scontato.

14 INIZIATIVE DI “PRICE SUPPORT” Le società petrolifere sono in grado di “controllare” anche le iniziative promozionali decise a livello della distribuzione al dettaglio

15 LA POSIZIONE DELLE PARTI Oltre a negare in radice la sussistenza delle violazioni loro imputate, le società petrolifere hanno sostenuto che dovrebbero essere prese in considerazione una serie di circostanze che escluderebbero l’esistenza dei presupposti per l’imposizione di una sanzione

16 PRINCIPALI CIRCOSTANZE - I comportamenti delle società petrolifere sarebbero sottratti alla giurisdizione dell’Autorità garante in virtù dell’ articolo 8, comma 2 della legge n.287/90,che sancisce una deroga all’applicazione della normativa antitrust con riferimento alle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale:a tale stregua si sostiene che le società petrolifere eserciterebbero tali servizi caratterizzati dal fatto di essere: a)rivolti alla generalità degli utenti, b)sottoposti alla rigida regolamentazione dell’Autorità amministrativa. - La mancanza di effetti riconducibili alle intese e l’assenza di profitti riconducibili alle violazioni contestate. - Per le imprese “minori”, la ridotta quota di mercato detenuta e la posizione subalterna rispetto alle società leader del mercato. - La valutazione del fatto che alcune imprese non hanno dato applicazione pratica alle intese e hanno parallelamente posto in essere condotte concorrenziali. - Il fatto che la durata delle condotte contestate dipende dalla prolungata inerzia dell’Autorità che non è intervenuta per diversi anni

17 L’ACCUSA Dall’analisi svolta emerge che: - Del tutto infondata è l’argomentazione secondo cui l’attività di erogazione di carburante nel nostro paese,rientrerebbe nella nozione di servizio di interesse economico generale,e sarebbe pertanto sottratta, all’applicazione delle norme sulla concorrenza. - Le medesime società hanno, inoltre, utilizzato strumenti di controllo ex post (monitoraggio) dei prezzi praticati dai gestori, quali verifiche a campione; campagne promozionali stabilite dalle società petrolifere;autorizzazioni ad iniziative di sconto autonome del gestore - Questi comportamenti hanno consentito alle società petrolifere un elevato grado di controllo dell’aderenza dei gestori delle rispettive reti di distribuzione alle decisioni delle società in materia di prezzi consigliati.Si è evidenziato nel periodo , una dinamica sensibilmente convergente dei prezzi consigliati, delineando, pertanto, un quadro caratterizzato dall’assenza di rapporti concorrenziali fra società in materia di prezzo consigliato.Nell’arco di 5 giorni,circa,i prezzi consigliati di tutte le società petrolifere risultano fra loro allineati. - Gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria,consentono di individuare nei comportamenti tenuti dalle imprese petrolifere,una complessa intesa protrattasi per tutto il periodo considerato.

18 LA GRAVITA’ DELLE INFRAZIONI “L’attività istruttoria ha consentito di accertare l’esistenza di una sorta di intesa restrittiva della concorrenza continuata e complessa,che per natura e durata, per l’importanza delle imprese coinvolte e per la complessiva idoneità a produrre effetti anticoncorrenziali anche a danno dei consumatori, comporta una violazione di notevole gravità”

19 LA DURATA DELLE INFRAZIONI “I comportamenti contestati alle società petrolifere,in violazione dell’articolo 2 della legge n.287/90, secondo gli accertamenti istruttori risultano essersi protratti,in modo continuato,dal febbraio 1994 sino almeno all’avvio del procedimento” Si tratta di un periodo particolarmente significativo,tale da alterare in maniera consistente le dinamiche concorrenziali sul mercato rilevante - proprio dalla fase di avvio della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti- con grave pregiudizio dei consumatori.

20 QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Tenendo conto del fatto che: - La società Anonima Petroli Italia Spa,da quanto risulta agli atti del procedimento,non ha sottoscritto la totalità degli accordi, sebbene abbia partecipato all’attività di concertazione in seno ad UP; - Si rileva che tutte le imprese presentano condizioni positive, come può evincersi dalla somma dei rispettivi cash flow (ammortamenti+utili) e dagli utili, ricavati dai bilanci di esercizio delle società, relativi all’ultimo triennio disponibile , che si riportano in seguito (miliardi di lire)

21 TABELLA

22 Tenuto conto di quanto esposto fino a questo punto: “Si è ritenuto congruo stabilire l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 3,5% del fatturato delle società in causa. Con riferimento alla società Anonima Petroli Italia Spa, considerato che dagli atti del procedimento non risulta abbia sottoscritto la totalità degli accordi con le altre compagnie, si ritiene congruo applicare a tale società una sanzione nella misura del 2% del fatturato.” Nel caso di specie,i fatturati delle società in causa ammontano, secondo quanto indicato dalle parti, a (miliardi di lire)

23 TABELLA

24 Tutto ciò premesso e considerato: DELIBERA a) Che le società in causa hanno posto in essere, in violazione dell’art.2 della legge n.287/90, una complessa intesa orizzontale, costituita da una pratica concordata tra imprese concorrenti che, ha trovato una successiva attuazione negli accordi sottoscritti dalle società a partire dal giugno 1995; b) Che la società Anonima Petroli Italia Spa ha partecipato fin dal febbraio 1994 all’attività di concertazione orizzontale in seno ad Unione Petrolifera,pur non risultando agli atti che essa abbia successivamente sottoscritto accordi; c) Che alle società in causa, per le infrazioni da loro commesse, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata (lire):

25 TABELLA d) Che l’associazione Unione Petrolifera e le società ad essa aderenti,cessino dall’attuazione e dalla continuazione delle infrazioni accertate.