Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking (Regolamento CE n.261/2004): cause.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
Advertisements

IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore.
Caso giurisprudenziale sull’azienda 5
Caso giurisprudenziale sul marchio 3
Caso giurisprudenziale sul marchio 4
Le sanzioni amministrative per violazione dei diritti dei passeggeri
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
IL CASO ECOFIN Gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali Dott. Marcello Salerno.
IL SISTEMA GIURISDIZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
LA MAGISTRATURA.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
Regolamento overbooking
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Diritti dei passeggeri e responsabilità dei vettori in caso di disservizio, incidente o danno con riferimento ai pax di voli (di linea,low cost,charter):
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
La massima Quando un passeggero effettua una prenotazione on line spetta alla compagnia aerea,allatto della conferma della prenotazione,verificare la.
RISARCIMENTI RITARDO TRENO Di Tea Vergani Ottobre 2012.
CORTE COSTITUZIONALE Lezione 10.
Il Contratto di Viaggio
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Corso di Diritto del turismo anno2011/12
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto
L’Unione Europea e la giustizia civile in Italia Prof. Avv. Pietro Manzini Ordinario di Diritto dell’Unione europea Dipartimento di Scienze giuridiche.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Overbooking Rinuncia volontaria 1.Benefici da concordare 2.Riprotezione o rimborso del biglietto 1.Compensazione pecuniaria 2.Riprotezione o rimborso.
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Il procedimento amministrativo è
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
OVERBOOKING Regolamento CEE n. 295/91 vs Regolamento CE n. 261/04.
23 maggio 1997, n°4607 – sezione III – Mario Mutti contro la Soc. Sib.
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
Artt. 192 UNCLOS 192. Obbligo generale. Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
Regolamento (CE) N. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione.
Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2011 C-83/10 Martina Faccioli, matricola
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
LA CORTE COSTITUZIONALE
Le fonti del turismo.
1 Genova, 8/10/2015 Il contraddittorio Sede svolgimento Ordine di Genova.
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO D’APPALTO art c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratto di trasporto (art )
TUTELA DEI DIRITTI.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
Il processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso in Spagna Carlos María López Espadafor Università di Jaén
RYANAIR. Ryanair è la più grande compagnia aerea low cost d’Europa, con sede a Dublino e con la più grande base operativa presso l’aeroporto di Londra-Stansted;
Centro Direzionale V.le A. Marchetti, Roma OFFERTA PROMOZIONALEPER AZIENDECONFINDUSTRIA Alitalia propone alla Vostra Spettabile Ditta uno sconto.
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
ART. 20 IL SILENZIO ASSENSO. Punti fondamentali Definizione di silenzio Distinzione tra silenzio non significativo e significativo I due tipi di silenzio.
LA GIUSTIZIA ITALIANA Nel PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA (PNR) dell’Italia, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile scorso e allegato al Documento.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
Corso di Diritto dell’Unione I L SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE.
A.A Trasformazioni di Galileo x y z x’ y’ z’ P(t) O’O in generale uno stesso fenomeno fisico avrà due diverse descrizioni cinematiche nei due.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adunanza del 13 Gennaio 2015 PS 9546 – EASYJET – OFFERTA TARIFFA PER DUE.
Sentenza sul ritardo aereo
Transcript della presentazione:

Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking (Regolamento CE n.261/2004): cause riunite C-402/07 e C- 432/07 Sentenza analizzata da Cammarota Sara e Caraci Laura Scienze del Turismo, II anno a.a. 2010/2011 1

Il fatto: causa C-402/07 La famiglia Sturgeon effettua prenotazione presso la compagnia aerea Condor per un viaggio andata e ritorno da Francoforte a Toronto La partenza del volo di ritorno Toronto-Francoforte, prevista per il 9 luglio 2005 alle ore viene cancellata per un guasto tecnico dell’aeromobile. I passeggeri viene offerta l’assistenza dovuta e vengono trasferiti in un hotel. La mattina seguente viene loro offerto un volo sostitutivo di un'altra compagnia aerea con lo stesso numero che figurava sulla loro prenotazione iniziale, ma: la prenotazione compariva come se si trattasse di un volo della Condor e non di un'altra compagnia RISULTATO FINALE: il nuovo volo giunge a Francoforte con circa 25 ore di ritardo. 2

Il fatto: causa C-402/07 La fam. Sturgeon intraprende un’azione civile contro la Condor, alla quale richiede una compensazione pecuniaria di 600 euro per persona. Tra l’altro se inizialmente la Condor aveva giustificato tale ritardo con un passaggio di un uragano sul Mare dei Caraibi, durante la causa emerge che il ritardo era dovuto a problemi tecnici dell’aeromobile. Giudizio di I grado: il Giudice di primo grado tedesco accoglie la tesi della Condor, ritenendo quindi che il volo è ritardato e non cancellato. La famiglia propone dunque un ricorso per cassazione davanti alla Corte di Giustizia Federale Tedesca 3

Il fatto: causa C-402/07 Giudizio di II grado: ritenendo che la decisione del ricorso dipendesse dall'interpretazione degli articoli 2 (lettera l) e 5 (n.1, lettera c) del regolamento n.261/2004, tale corte decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Comunitaria Europea queste 2 questioni pregiudiziali: 1. se per “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che l'originario piano di volo dal vettore aereo venga abbandonato 2. se la prima questione è risolta negativamente, allora in quali casi il rinvio del volo debba essere considerato come cancellazione e se per tale definizione sia importante la durata del ritardo 4

Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz ha prenotato presso Air France un biglietto A/R: Vienna – Città del Messico (con scalo a Parigi) per il giorno 7 marzo 2005 alle h Negato imbarco: guasto tecnico di un aereo che effettuava il collegamento tra Parigi e Città del Messico Volo alternativo offerto da Air France: ai signori è stata offerta la possibilità di partire l’indomani con un volo della Continental Airlines alle ore MA Il volo Air France per la tratta Città del Messico – Parigi è stato ugualmente effettuato il giorno dopo la data prevista alle 19.35, con qualche passeggero supplementare, oltre a quelli che non avevano accettato l’alternativa di volare con Continental Airlines. RISULTATO FINALE: Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz giunsero comunque a Vienna con 22 ore di ritardo. 5 Il fatto: causa C-432/07

Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz hanno agito in giudizio contro Air France reclamando una compensazione pecuniaria pari a 600euro a persona ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento 261/04 per la cancellazione del loro volo. Giudizio di I grado: Il giudice ha respinto la loro richiesta perché, nonostante il notevole ritardo, il Regolamento non consentiva di concludere che si trattasse di una cancellazione, perché il volo è stato realizzato in conformità alla programmazione originaria. 6

Il fatto: causa C-432/07 Giudizio di II grado: Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz si sono allora appellati al Tribunale di Vienna, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte alcune questioni utili a risolvere il caso. La Corte ha deciso allora di riunire le cause C-402/07 e c-431/07 ai fini della sentenza. 7

La nostra conclusione CONDOR volo cancellato a tutti gli effetti AIR FRANCE ha comunque effettuato il volo in conformità della programmazione originaria (il cui elemento fondamentale è l’itinerario) anche se in ritardo 8 Si può inizialmente dedurre che alla famiglia Sturgeon spetti la compensazione pecuniaria prevista per i passeggeri dei voli cancellati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. al Sig.Böck e compagna spetti solo il rimborso del biglietto previsto per i passeggeri dei voli ritardati ai sensi dell’art.8.

MA La questione sollevata dalla Corte di Giustizia CE è se il ritardo prolungato sia da trattare in ugual modo di una cancellazione del volo 9 Sì! Infatti, premesso che in nessuno dei due casi le compagnie sono riuscite a giustificare il negato imbarco dimostrando che la ragione è riconducibile a circostanze eccezionali (e ciò le espone alla totale responsabilità verso i passeggeri), c’è anche da aggiungere che le due compagnie hanno avvisato i loro rispettivi passeggeri in extremis, cioè troppo tardi perché i loro passeggeri potessero trovare rimedio al loro problema.

Le norme citate Circostanze eccezionali. Art.5, paragrafo 3: il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. (…) Informazione della cancellazione/ritardo: Art.5, paragrafo 1, lettera c), iii): “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti (…) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo a norma dell’art. 7, a meno che: (…) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. 10

Per altro i voli alternativi offerti loro, secondo quanto in questi casi è DOVUTO per legge dal vettore aereo, sono partiti con un considerevole ritardo (25 e 22 ore). Per il principio di parità di trattamento e l’ugual disagio provocato ai passeggeri in questione, anche il volo ritardato del Sig.Böck deve essere a tutti gli effetti paragonato al volo cancellato della fam. Sturgeon, DUNQUE spetta ad entrambi una compensazione pecuniaria secondo quanto previsto dall’art.7, cioè 600euro per le tratte superiori a 3500km. Peraltro tale compensazione pecuniaria non dev'essere nemmeno ridotta del 50% in quanto il ritardo è stato superiore alle 5 ore (come stabilito nell'art.7, 2°paragrafo). 11

FINE Grazie per la paziente attenzione! Sara e Laura 12