Riporto – art cc. una vendita (riportato --> riportatore) di titoli e al termine convenuto una vendita (riportato<--riportatore) di titoli
Il c.c. regola l'esercizio dei diritti accessori ai titoli trasferiti, essendo “vendita di titoli” con obbligo di restituzione. Art I diritti Accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto, spettano al riportato. diritto di voto salvo patto contrario, spetta al riportatore diritto di opzione spetta al riportatore versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal riportato interessi e dividendi se percepiti dal riportato dopo la conclusione del contratto spettano al riportatore
Art In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del compratore) 1516 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del venditore), salvo per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali. Se entrambe le parti sono inadempienti, il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.