LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione Approvata il 22 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1° gennaio 1948, redatta dall’Assemblea costituente (eletta il 2 giugno 1946)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione (Problemi legati all’efficacia della Costituzione) Difficoltà di attuazione della Costituzione Molteplici leggi necessarie alla piena efficacia della Costituzione adottate dopo molti anni Interpretazione della Costituzione subito dopo la sua approvazione la magistratura (di vertice) ha interpretato la Costituzione come un testo senza un vero carattere giuridico (fino alla sent. 1/1956)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali Sono fonti del diritto, di rango costituzionale che trovano la loro fonte sulla produzione nell’art. 138 Cost.. Hanno la funzione di revisionare o integrare la Costituzione o di soddisfare le riserve di legge costituzionale
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali: rispetto al procedimento legislativo ordinario, l’art. 138 prevede un procedimento aggravato Doppia deliberazione Tempi Maggioranze Eventuale referendum
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase dell’iniziativa Il Governo o i singoli parlamentari (o altri soggetti stabiliti dalla Cost.) presentano un disegno o proposta di legge alla Camera o al Senato [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase costitutiva occorre una doppia deliberazione: prima deliberazione, su un identico testo, da entrambe le camere a maggioranza relativa [la fase costitutiva, nel procedimento ordinario, termina qui]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase costitutiva (segue) seconda deliberazione, dopo tre mesi dalla prima, da parte di entrambe le Camere con maggioranza dei 2/3 dei componenti (finisce fase), oppure con maggioranza assoluta (pubblicazione notiziale; inizia un periodo di 3 mesi entro il quale può essere chiesto referendum da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/5 membri di ciascuna Camera; se referendum non è richiesto, termina fase; se è richiesto, con esito positivo termina fase, con esito negativo si arresta il procedimento e viene respinto il disegno di legge)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase integrativa dell’efficacia Promulgazione del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (i limiti alla revisione costituzionale) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.) [limite esplicito] Collegando l’art. 139 all’art. 1 Cost., la Corte costituzionale ha stabilito che esistono principi supremi che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (Sent. 1146 del 1988) [limiti impliciti]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i trattati internazionali (entrata in vigore) Negoziati e conclusi dal Governo, per avere efficacia devono essere ratificati dal Presidente della Repubblica (per alcuni trattati occorre che il Parlamento autorizzi, con legge, la ratifica: art. 80 Cost.) e recepiti mediante ordine di esecuzione
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i trattati internazionali (posizione nel nostro ordinamento) Fino al 2007 i trattati erano considerati sullo stesso livello delle fonti primarie; a seguito di due sentenze della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007) i trattati si collocano in posizione intermedia tra le fonti primarie e la Costituzione, svolgendo il ruolo di norma interposta (se una fonte primaria è in contrasto con un trattato, viola indirettamente la Costituzione, in particolare l’art. 117)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (possibile distinzione) Diritto europeo originario Trattati europei Diritto europeo derivato Atti normativi prodotti dalle istituzioni europee, devono rispettare il diritto europeo originario
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (il diritto derivato) Regolamenti Caratterizzati per la generalità e l’astrattezza; sono direttamente applicabili, vincolano non solo gli Stati, ma anche tutti i soggetti al loro interno Direttive Vincolano gli Stati, obbligandoli a conformare, entro il termine indicato, l’ordinamento interno agli obiettivi contenuti nella direttiva, [N.B. direttive particolarmente specifiche e dettagliate possono produrre effetti diretti, senza bisogno di intervento dello Stato]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (antinomie) Tra diritto interno e norme self-executing la Corte di Giustizia ha detto che occorre applicare la norma europea, con conseguente disapplicazione della norma italiana Tra diritto interno e norme non self-executing annullamento della norma interna perché le norme non self-executing sono norme interposte tra diritto interno e Costituzione (art. 11 e 117, c. 1) Unico limite alla prevalenza del diritto europeo è quello dei principi supremi (teoria dei controlimiti)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge statale ordinaria È una fonte di livello primario La sua fonte sulla produzione è la Costituzione, in particolare gli artt. 70 ss.
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (procedimento) Fase dell’iniziativa Spetta al Governo, ai singoli parlamentari, a 50.000 elettori e ad altri soggetti secondo la Costituzione Fase costitutiva Lo stesso testo deve essere approvato da entrambe le camere (si possono seguire diverse procedure: normale, abbreviata, decentrata e in sede redigente) Fase integrativa dell’efficacia Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (contenuto) La legge può avere qualsiasi contenuto (che non sia contrario alle norme di grado superiore: v. in particolare l’art.117, c. 1). La legge deve disciplinare alcune materie (quelle coperte da riserva di legge, secondo la Costituzione). La legge (e le altre fonti primarie) sono gli strumenti attraverso i quali viene portato avanti l'indirizzo politico del governo, ovvero è l’espressione della volontà delle maggioranze elette.
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (limiti) I limiti alla legge derivano dal rispetto della Costituzione e dei vincoli posti dal diritto europeo e internazionale (art. 117, c. 1 Cost.) Un limite alla legge è il principio di ragionevolezza, che si fonda sul principio dell’uguaglianza e consiste nell’adeguatezza della disciplina che si pone ai fatti da regolare (art. 3 Cost.).
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Il decreto legislativo, è un atto con forza di legge adottato dal governo a seguito di una legge di delega che contenga principi e criteri direttivi, termine e oggetto (art. 76 Cost.) Lo strumento del decreto legislativo è utilizzato soprattutto per le riforme di interi settori dell’ordinamento, per l'attuazione del diritto europeo e per l'adozione di codici e testi unici
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Lo schema di decreto legislativo viene deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere per il parere non vincolante delle commissioni parlamentari competenti per materia (se previsto dalla legge di delega); quindi il decreto legislativo viene (ri-)deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica (art. 14, l. 400/1988).
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Se il decreto legislativo non rispetta il contenuto della legge delega (principi e criteri direttivi, oggetto e termine) è viziato perché la legge delega è norma interposta tra il decreto legislativo e la Costituzione (art. 76)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.). Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni, in caso contrario decade (perdita di efficacia ex tunc).
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge Il decreto-legge è adottato dal Governo, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato; il giorno stesso della pubblicazione il Governo deve presentare alle Camere un disegno di legge di conversione. La conversione deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione; se non viene convertito perde efficacia fin dall'inizio e decade; il Parlamento può fare salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge non convertito con una legge di sanatoria; in sede di conversione le Camere possono apportare degli emendamenti al decreto legge, che hanno efficacia dal momento della conversione
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge L’abuso del decreto legge che si è verificato negli ultimi decenni è stato legato all’adozione dell’atto in carenza dei presupposti (ovvero senza che sussistano le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione). Un’altra forma di abuso (interrotta dalla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale) è stata la reiterazione dei decreti-legge non convertiti.
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il referendum abrogativo Su iniziativa di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali Controllo di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione Controllo di ammissibilità della Corte costituzionale Voto [con quorum strutturale del 50%+1]
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell’esecutivo I regolamenti dell’esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie Non sono disciplinati dalla Costituzione (unici riferimenti agli artt. 87 e 117.6), ma trovano la loro fonte sulla produzione nelle fonti primarie (in particolare nell’art. 17 l. 400/1988)
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell’esecutivo I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri I regolamenti ministeriali e interministeriali sono emanati da uno o più ministri e devono rispettare i regolamenti governativi
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell’esecutivo I regolamenti di esecuzione servono a eseguire norme primarie I regolamenti di attuazione servono ad attuare norme primarie che contengono disciplina di principio I regolamenti di organizzazione servono a regolare il funzionamento della pubblica amministrazione I regolamenti indipendenti regolano materie non disciplinate da norme primarie I regolamenti delegati attuano la delegificazione sulla base di legge di autorizzazione del Parlamento
LE FONTI DEL DIRITTO La riserva di legge È l’istituto attraverso il quale la Costituzione riserva la disciplina di una materia alle fonti primarie E’ utilizzato soprattutto nella prima parte della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini).
LE FONTI DEL DIRITTO La riserva di legge Riserva assoluta tutta la materia deve essere disciplinata solo da fonti primarie Riserva relativa la fonte primaria detta i principi, le fonti secondarie possono stabilire la disciplina di dettaglio Riserva rinforzata per contenuto o per procedimento
LE FONTI DEL DIRITTO Fonti regionali: Statuto ordinario (per 15 regioni) Legge a contenuto tipico con procedimento aggravato di approvazione: doppia approvazione a distanza di almeno 2 mesi, maggioranza assoluta in entrambe le approvazioni, possibile referendum, possibile giudizio preventivo della Corte costituzionale (art. 123 Cost.) Per le regioni speciali: statuto approvato con legge costituzionale (fonte statale) ma sono previste anche leggi con procedimento aggravato su alcune materie (in parte sovrapponibili con quelle degli statuti ordinari)
LE FONTI DEL DIRITTO Fonti regionali: legge regionale (fonte primaria) Competenza esclusiva statale [art. 117, c. 2 Cost.] Competenza concorrente (statale e regionale) [art. 117, c. 3 Cost.] Competenza residuale (regionale) [art. 117, c. 4 Cost.] Interventi della Corte costituzionale che hanno “ridisegnato” il riparto di competenze
LE FONTI DEL DIRITTO Fontii regionali: regolamento regionale (fonte secondaria). Art. 117, c. 6 Cost. Approvati dalla Giunta o dal Consiglio (in base a quanto previsto dai singoli statuti) Nelle materie di competenza concorrente (art. 117, c. 3) e residuale (art. 117, c. 4). Lo Stato può delegare le Regioni nelle materie di competenza esclusiva (art. 117, c. 2) 04/10/14
LE FONTI DEL DIRITTO Fonti degli enti locali (Comuni, Province città metropolitane) Legge provinciale (solo le Province di Trento e Bolzano, in base allo statuto speciale del TAA) Statuto (art. 114, c. 2 Cost.) Regolamento (art. 117, c. 6 Cost.) per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite 04/10/14