DDL 22 aprile 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd.

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DDL 22 aprile 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio breve

A RTICOLO 1 Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi ….» sono sostituite dalle seguenti:,, A RTICOLO 2 A RTICOLO 3 1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione». 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. L EGGE D IVORZIO C ODICE C IVILE D IRITTO TRANSITORIO

A BBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DIVORZILE C OMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL P RESIDENTE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE decorso ininterrotto di 3 anni Proponibilità della domanda di divorzio decorso ininterrotto di 6 MESI – 1 ANNO

S EPARAZIONE G IUDIZIALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. S EPARAZIONE G IUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente S EPARAZIONE CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

Erroneo coordinamento normativo Inserimento delle modifiche nel testo normativo precedente alla riscrittura ad opera del d.l. 132 del 2014 Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II Modificato dal dl 132/2014 In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II SOMMANDO TUTTE LE MODIFICHE In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Salta, da un punto di vista logico-discorsivo, il collegamento con le NEGOZAZIONI e gli ACCORDI semplificati: cioè, per loro è 1 anno o 6 mesi il termine?

N EGOZIAZIONE A SSISTITA E ACCORDI DAVANTI ALL ’ UFFICIALE DI S TATO C IVILE Dopo la presentazione del progetto di DDL sul divorzio breve, la legge 162 del 2014 ha modificato, nelle more, l’art. 3 n. 2 lettera b), proprio nel periodo in cui si innestano le modificazioni introdotte dalla riforma. Non si registra, così, un coordinamento perché non è specificato se per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile, la decorrenza sia quella di 1 anno o di 6 mesi; una interpretazione razionale dovrebbe condurre ad applicare il termine di 6 mesi poiché si tratta, in questi casi, di procedure comunque da qualificare come consensuali.

S EPARAZIONE G IUDIZIALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. S EPARAZIONE G IUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente S EPARAZIONE CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c. N EGOZIAZIONE A SSISTITA ??? 6 MESI dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato S EPARAZIONE INNANZI ALL ’U FFICIALE DELLO S TATO C IVILE ???? 6 MESI dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

DUBBI INTERPRETATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO Nella separazione giudiziale, i coniugi compaiono dinanzi al Presidente f.f. all’udienza ex art. 708 c.p.c. Da questa data, decorre il termine di 1 anno per presentare domanda di divorzio. Se il giudizio contenzioso si trasforma in consensuale, i coniugi possono beneficiare del termine di 6 mesi. Tuttavia, ben può capitare che il giudizio si trasformi a distanza di tempo dall’udienza ex art. 708 c.p.c. (ad esempio, davanti al giudice istruttore). Può dunque capitare che non sia affatto conveniente, per i coniugi, calcolare il termine di 6 mesi dall’udienza ex art. 711 c.p.c. piuttosto che il termine di 1 anno dall’udienza ex art. 708 c.p.c. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il rito viene trasformato a distanza di 8/9 mesi dall’udienza ex art. 708 c.p.c. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, in caso di trasformazione del rito, il termine di 6 mesi decorra comunque dall’udienza ex art. 708 c.p.c. e non anche dalla successiva udienza ex art. 711 c.p.c.

S CIOGLIMENTO DELLA C OMUNIONE Art. 191 cc VECCHIO TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Art. 191 cc Nuovo TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. 2. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione

S EPARAZIONE G IUDIZIALE Scioglimento della comunione nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati S EPARAZIONE CONSENSUALE Scioglimento della comunione dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale

«L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione» Alla luce del nuovo art. 191 c.p.c., l’ordinanza assunta dal Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all’ufficiale dello Stato Civile affinché questi possa procedere all’annotazione dello scioglimento della comunione. Un’interpretazione funzionale della disposizione, al fine di evitare gravosi incombenti su Cancellerie e Ufficiali dello Stato Civile, dovrebbe, però, condurre a ritenere necessario questo adempimento solo là dove tra i coniugi sussista il regime di comunione legale, non dovendosi, quindi, comunicare l’ordinanza se il regime sussistente tra i coniugi è quello della separazione dei beni.

Ancora una volta: negoziazione assistita??? Nulla l’art. 191 c.c. prevede per il caso in cui la separazione intervenga a mezzo di accordo concluso dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile oppure a seguito di convenzione di negoziazione. La Legge 162 del 2014, tuttavia, prevede che questi accordi “tengono luogo dei provvedimenti giudiziali” che sostituiscono e, dunque, dovrebbe ritenersi che essi producano, proprio in quanto “equivalenti alle separazioni consensuali”, (tutti) gli effetti delle medesime, inclusi quelli di cui all’art. 191 comma II c.c., nuova versione, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di sep. consensuale (purché ci sia stata omologazione per le procedure giudiziali congiunte (art. 158 c.c.) e dalla data certificata per i procedimenti ex lege 162/14 (purché il PM abbia autorizzato/dato nulla osta)

D IRITTO INTERTEMPORALE Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Rapporti tra separazione e divorzio P ROVVEDIMENTI E CONOMICI P ROVVEDIMENTI CD. D E F UTURO A DDEBITO M ANTENIMENTO / ASSEGNO DIVORZILE