29.05.2015bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri.

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bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri

bozza - sono graditi suggerimenti Il DDL in numeri Si compone di 26 articoli Ricorrono le seguenti parole: - organi collegiali 4 volte - famiglie 8 volte - Consiglio di istituto 3 volte - Genitori 5 volte - Dirigente 33 volte Vediamo i richiami ed il ruolo dei genitori, anche all’interno degli organi collegiali, nel disegno di legge approvato in VII^ commissione camera ed ora in esame al senato

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 1 tra le finalità della legge Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali Effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa L’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento dell’autonomia (DPR 275/99) e tra queste: il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 2 l’autonomia e l’offerta Il dirigente scolastico, sempre nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali perseguendo tra gli obiettivi: - La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; - L’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 2 l’elaborazione del nuovo POF È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o d’istituto Ai fini della sua predisposizione, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con il territorio e tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti Secondo l’attuale art. 3 del Dpr 275/99 i genitori e gli studenti formulano le proposte ed i pareri prima della sua elaborazione da parte del collegio ed i criteri sono dettati dal consiglio di istituto che lo adotta annualmenteDpr 275/99

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 2 … e i suoi principi Esso assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori in coerenza con quanto previsto dalla L 119/13 emanata proprio per contrastare la violenza di genereL 119/13 Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa e delle loro eventuali revisioni pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola (art. 16) Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 3 Percorso formativo degli studenti Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti

bozza - sono graditi suggerimenti Art. 13 Il nuovo Comitato per la valutazione dei docenti Viene così sostituito l’art. 11del Dlgs 297/94 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto: a) due docenti dell’istituzione scolastica; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativoDlgs 297/94 Esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, in tal caso integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor Valuta il servizio, come già previsto dall’articolo 448 del Dlgs 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostitutoDlgs 297/94 Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501 del Dlgs 297/94 Dlgs 297/94

bozza - sono graditi suggerimenti Deleghe Stralciata la delega prevista per la riforma degli organi collegiali, resta tra le altre quella relativa al riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso in particolare la redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni già contenute nel Dlgs 297/94 e altre fonti normativeDlgs 297/94

bozza - sono graditi suggerimenti Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 Grazie per l’attenzione Cinzia Olivieri Sportello Genitori Studenti e Scuola