Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni
I singoli contratti tipici
I principali contratti tipici sono I singoli contratti tipici Il codice civile ha disciplinato singolarmente alcuni tra i contratti più diffusi. Si parla in proposito di contratti tipici. Ciascuno di questi contratti, oltre alle regole che valgono per i contratti in generale, segue le regole che sono specificamente previste per esso (Titolo III libro IV del codice civile). la vendita la locazione il comodato e il mutuo I principali contratti tipici sono il mandato la fideiussione la transazione la donazione Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici 3
La vendita è un contratto I singoli contratti tipici consensuale a efficacia reale La vendita è un contratto non formale a prestazioni corrispettive Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
La locazione si caratterizza per I singoli contratti tipici la consegna della detenzione di un bene (mobile o immobile) dal locatore al conduttore La locazione si caratterizza per l’obbligo di pagamento di un canone da parte del conduttore Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
che ha per oggetto cose fungibili I singoli contratti tipici gratuito Il comodato è un contratto reale unilaterale reale Il mutuo è un contratto che ha per oggetto cose fungibili a titolo oneroso Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici 6
I singoli contratti tipici generale con rappresentanza Il mandato si distingue in speciale senza rappresentanza Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici 7
può però anche essere pattuita con beneficio di escussione I singoli contratti tipici di regola fa sì che un terzo divenga solidalmente obbligato con il debitore La fideiussione può però anche essere pattuita con beneficio di escussione Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
ha per oggetto diritti patrimoniali disponibili I singoli contratti tipici ha carattere oneroso La transazione ha natura costitutiva ha per oggetto diritti patrimoniali disponibili Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici può consistere nel trasferimento di un diritto o nell’assunzione di un’obbligazione La donazione deve esser redatta per atto pubblico deve essere accettata Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
La responsabilità civile può essere Le fonti non contrattuali delle obbligazioni La responsabilità determina l’applicazione di una sanzione prevista dall’ordinamento nei confronti di colui che compie un atto definito come illecito (violazione di un dovere giuridico). La responsabilità civile si collega in particolare all’applicazione della sanzione (risarcimento del danno) prevista dall’ordinamento in caso di illecito civile. quando deriva dalla violazione di un'obbligazione preesistente (dovere giuridico specifico) contrattuale La responsabilità civile può essere quando deriva dalla violazione di un dovere giuridico generico extracontrattuale Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni 12
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni I singoli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono quegli elementi che devono necessariamente sussistere affinché un fatto possa qualificarsi come illecito civile. l'elemento oggettivo (condotta) l'elemento soggettivo (dolo o colpa) Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono il nesso di causalità l'antigiuridicità l'imputabilità l’assenza di cause di giustificazione Sono cause di giustificazione: la legittima difesa lo stato di necessità l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere il consenso dell’avente diritto Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni 13
danno alla vita di relazione Le fonti non contrattuali delle obbligazioni Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale. Il danno patrimoniale è quello valutabile in termini monetari, mentre il danno non patrimoniale è causato dalla perdita o dalla lesione di beni di natura personale che non possono formare oggetto di normale valutazione economica. danno emergente si distingue in Il danno patrimoniale lucro cessante in forma specifica può essere risarcito per equivalente danno morale danno alla vita di relazione si distingue in danno biologico Il danno non patrimoniale danno esistenziale può essere risarcito per equivalente Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni 14
delle obbligazioni (diverse dal fatto illecito) Le fonti non contrattuali delle obbligazioni Le promesse unilaterali si suddividono in: promessa al pubblico promessa di pagamento (cui è equiparata la ricognizione di debito) promessa contenuta in un titolo di credito le promesse unilaterali la gestione d'affari altrui Sono fonti non contrattuali delle obbligazioni (diverse dal fatto illecito) il pagamento dell'indebito l'arricchimento senza causa Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni