1 Amministrazione digitale = In forma elettronica Paperless Dematerializzazione Inversione del valore giuridico primario: dalla carta (che diventa copia) alla forma elettronica (originale dell’atto)
2 Due domande di partenza Perché si vuole modificare? Come si garantisce l’attribuibilità degli atti e delle attività
3 Perché si vuole modificare, abbandonando le carte? La carta ci da sicurezza Alle carte siamo ancestralmente legati Eppure … (in ordine inverso di importanza) Ingombrano Rallentano la ricerca di dati Rallentano l’attività: solo la forma elettronica circola nie fili della rete telematica
4 1978: la nascita delle nuove idee Tra i giuristi: Duni, relazione ad un Convegno della Corte di Cassazione, in Riv. Amm. Rep. It Tra i tecnici: pubblicazione delle ricerche di Rivest, Shamir, Adleman sulla firma digitale ( A method for obtaining Digital signature and public key cryptosystems, febbraio 1978). La soluzione proposta viene generalmente indicata come RSA
5 IL SISTEMA ODIERNO DELLE FIRME ELETTRONICHE E DEL DOCUMENTO INFORMATICO DUE OPZIONI TERMINOLOGICHE a) «Si possono chiamare firme solo quelle garanzie che si legano al documento e lo rendono immodificabile, pena la perdita della attribuibilità» b) «Si chiamano firme tutte quelle tecniche che l’ordinamento prevede come idonee a creare documenti informatici (= validi in forma elettronica)»
6 “4 categorie di firme elettroniche” Ricordiamo le due ipotesi definitorie (garanzia = o≠ firma?) Le due differenze: –la RSA si incorpora nel documento e lo segue; immodificabilità; indistinguibilità tra originale e copia –garanzia non firma digitale RSA: agevola l’innovazione, ma lascia un documento alterabile, garantito solo nella conservazione (ONERE DI CUSTODIA). «Firma elettronica» come concetto generico che si articola in entrambe le due sottospecie (l’ordinamento riconosce il documento informatico anche se non ha la firma digitale)
7 In realtà le ipotesi nel diritto positivo italiano sono 4 1.Firma digitale qualificata. 2.Firma digitale non qualificata (concetto esplicito nella direttiva 99/93CE = “avanzata”) ed implicito nel ‘Codice’ (tecnica RSA, ma non ha i requisiti di sicurezza) = è firma elettronica (artt. 20 e 21) 3.Identificazione all’accesso: (artt. 64 e 65: carta identià elettronica e carta dei servizi) 4.Documentazione trasmessa telematicamente con provenienza verificabile ( ) Tra queste norme la più importante per lo sviluppo già avviato è quella che prevede la posta elettronica certificata
8 LA NORMATIVA SULLA VALIDITÀ DELLA FORMA ELETTRONICA NON BASTA GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO IL RISULTATO DI UN’ATTIVITÀ COMPIUTA DA PIÙ UFFICI ED ENTI PUBBLICI
: lo sportello unico telematico (TELEAMMINISTRAZIONE) Solo ora (2006) è previsto nel codice p.a. digitale L’aspetto dinamico dell’informatica: la telematica (inutilità di una informatica statica e senza la rete) I capisaldi della teleamministrazione: 1.— IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO UN ’ AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE DELL ’ INTERO PROCEDIMENTO. 2.— SI APRE UNA “ PRATICA AMMINISTRATIVA ” UNICA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. 3.— SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA-OSTA ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO “ ALLERTAMENTO ” AL TITOLARE DELL ’ UFFICIO CHE DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA FASE
10 L’araba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico a)Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli atti b)D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello unico nasce con questi limiti: –Cartaceo –Limitato alle attività produttive 2003: primo anno nel quale il legislatore (occupandosi dell’informatica) si ricorda del procedimento amministrativo: art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dell’informazione)
11 TORNIAMO AL PROCEDIMENTO: ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE Procedimenti semplici (monoamministrazione) Procedimenti complessi: un’amministrazione procedente + amministrazioni che devono rilasciare pareri e nulla-osta Le conferenze di servizi
12 La gestione telematica Procedimenti monoamministrazione –Gestire i successivi interventi interni ad una sola amministrazione Procedimenti complessi: pluriamministrazione: –Gestire gli interventi interni; gestire l’interoperabilità tra le amministrazioni Conferenze di servizi telematiche (art. 41, co. 3, codice P.A. digitale): –Gestire il colloquio –Gestire la produzione dell’atto giuridico: decisione conclusiva della conferenza
13 Il Dossier unico = fascicolo informatico Attuazione dei primi 3 capisaldi della teleamministrazione Nel ‘Codice’:41. Procedimento e fascicolo informatico. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; …… 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole …….. rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; …...
14 I documenti del fascicolo informatico Provenienza: –Privati –Le varie PP.AA. Accesso –Privati: a) interessati diretti; b) interessati a scopo di tutela situazioni soggettive –Le varie PP.AA. (uffici abilitati) Leggibilità tecnica –Immediata –Nel tempo (problema della evoluzione delle tecnologie)
15 Lo sportello unico telematico come soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio 10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe essere invece il sistema generale) 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
16 Conclusione Lo sportello unico ed il fascicolo informatico come soluzione definitiva L’alternativa della conferenza di servizi telematica. Basata comunque sul fascicolo informatico. Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella
17 Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella Non è una invenzione, ma una constatazione Il trasferimento fisico del fascicolo cartaceo obbliga ad aspettare il turno sequenziale (salvo duplicazioni delle documentazioni) L’accessibilità contemporanea al fascicolo informatico consente la contemporaneità degli interventi La contemporaneità sarà la regola. Eccezioni: –Previsioni di specifiche norme che prevedono che un intervento debba seguire al un altro –Opportunità che gli interventi complessi (es. Commissioni tecniche) avvengano dopo quelli semplici, che potrebbero bloccare l’intero procedimento.
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