L’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati.

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Transcript della presentazione:

l’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti, per un importo complessivo superiore a 10 mila euro (sezione I di RW, esclusi i trasferimenti estero su estero). Ad esempio si tratta della vendita di quote di partecipazione da un residente ad un compratore estero; sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta investimenti all’estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia (sezione II di RW). Il quadro deve essere compilato anche in assenza di movimenti; sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto attività e investimenti all’estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche se alla fine dell’anno non si detengono tali attività e investimenti (sezione III di RW). Rientrano anche i trasferimenti tra soggetti diversi o la modifica qualitativa dell’attività detenuta le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall’origine delle attività e investimenti e dall’eventuale intervento di un intermedio residente l’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti, per un importo complessivo superiore a 10 mila euro (sezione I di RW, esclusi i trasferimenti estero su estero). Ad esempio si tratta della vendita di quote di partecipazione da un residente ad un compratore estero; sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta investimenti all’estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia (sezione II di RW). Il quadro deve essere compilato anche in assenza di movimenti; sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto attività e investimenti all’estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche se alla fine dell’anno non si detengono tali attività e investimenti (sezione III di RW). Rientrano anche i trasferimenti tra soggetti diversi o la modifica qualitativa dell’attività detenuta le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall’origine delle attività e investimenti e dall’eventuale intervento di un intermedio residente

Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni: 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della sezione I; 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%); 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%). Attenzione: sanzioni del quadro RW

il quadro RW è riferito ai contribuenti residenti e prescinde dalla modalità con cui si sono formati i capitali all’estero, non essendo dunque collegato all’evasione. A stretto rigore normativo dunque devono compilarlo anche: I lavoratori dipendenti in Italia (conti correnti per i figli all’estero, case o multiproprietà in vacanza, etc.), anche se non hanno mai evaso; Gli stranieri residenti che presentano la dichiarazione in Italia RESTA FORTE IL PROBLEMA PER LE VIOLAZIONI DEL PASSATO FATTE IN BUONA FEDE. IN ASSENZA DI SCUDO, SI E’ ESPOSTI ALLE SANZIONI RW PROBLEMA IRRISOLTO

Sono raddoppiati i termini in materia di violazione del monitoraggio fiscale del quadro RW, che dunque sono fissati al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di commissione della violazione. LA CIRCOLARE N. 20 DEL 2010 (IMPLICITAMENTE) RITIENE TRATTASI DI NORMA PROCEDURALE 2004 – SANZIONABILE FINO AL 2014 Attenzione: art. 1, c. 3, DL 194/09

1.Gli immobili all’estero, da Unico 2010, devono essere sempre dichiarati in RW a prescindere dalla modalità di tassazione nel paese in cui sono situati 2.Rispetto al passato, è sempre necessario valutare se la normativa estera sottoponeva o meno l’immobile a tassazione, anche forfetaria, con relativo obbligo di compilare RW 3.In caso di risposta affermativa, è stata commessa una violazione di compilazione di RW, che dunque è esposto a sanzione. Fino al 2007, le sanzioni erano pari al 5% per ogni sezione. Nel 2008, le sezioni II e III sono sanzionate al 10%. La circolare n. 11 del 2010 non specifica se la sanzione relativa a violazioni commesse ripetutamente in più anni e nelle diverse sezioni di RW è soggetta a cumulo giuridico, però precisa che la stessa sarà definibile nella misura del 25% 4.Le violazioni “sorte” nel 2008 sono integrabili mediante Unico 2009 (entro 30 settembre 2010), mediante compilazione di RW. Ciò comporta la liquidazione della sanzione del 5% per la sezione I e del 10% per le sezioni II e III, definibili però in ravvedimento operoso mediante il versamento di 1/10. In sostanza, si paga lo 0,5% dell’importo di sezione I e l’1% dell’importo delle sezioni II e III Immobile all’estero: dichiarazione 2010 e rimedi per il passato

I soggetti obbligati Art. 2 TUIR I soggetti iscritti all’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta I soggetti che hanno domicilio nello stato ( art. 43 C.C.) I soggetti che hanno residenza nello stato ( art. 43 C.C.) Art 2 bis TUIR Salvo prova contraria sono residenti coloro che si sono trasferiti in paesi black list

Le pronunce di prassi sull’ambito oggettivo Circ. 49/ > I contributi a fondi pensione esteri vanno segnalati sia come consistenza sia come flusso, ma eccezione per il II pilastro svizzero ( circ. 11/10) perche di carattere obbligatorio, il che comporterebbe che i versamenti al III pilastro, in quanto facoltativi vanni dichiarati Circ. 49/ > Le stock option vanno indicate solo se il prezzo di esercizio e’ inferiore al valore corrente, inoltre se’ e’ previsto un periodo in cui non e’ possibile esercitare il diritto, durante tale periodo non vanno indicate

Le pronunce di prassi sull’ambito oggettivo Circ. 49/ > I finanziamenti infruttiferi vanno indicati Circ. 12/ > Polizze vita vanno indicate salvo che non sia stato dato incarico ad un intermediario residente di incassare ogni provento derivi dal contratto

esempio: Invio nel 2009 di 60 mila euro all’estero per apertura di conto corrente – in sezione II, si segnala la consistenza di 60 mila euro al 31 dicembre; – in sezione III, si segnala il flusso di denaro verso l’estero pari a 60 mila euro COMPILAZIONE RW

Codice operazione Appendice (PF2) Codice stato Appendice (PF1) Tipo di trasferimento: Codice 1: da estero verso Italia; Codice 2: da Italia verso estero; Codice 3: estero su estero 2

esempio: entrata nel 2009 di 60 mila euro dall’estero da un conto corrente con disponibilità di 100 mila euro: –in sezione II, si segnala la consistenza di 40 mila euro al 31 dicembre; –in sezione III, si segnala il flusso di denaro dall’estero pari a 60 mila euro COMPILAZIONE RW

Codice operazione Appendice (PF2) Codice stato Appendice (PF1) Tipo di trasferimento: Codice 1: da estero verso Italia; Codice 2: da Italia verso estero; Codice 3: estero su estero

ovviamente, se nel 2009 non accade nulla: –in sezione II, si segnala la consistenza di 100 mila euro al 31 dicembre Regola generale: se non accade nulla si monitorizza solo la consistenza (verificare gli eventuali interessi introitati e la relativa modalità di tassazione) COMPILAZIONE RW

Codice operazione Appendice (PF2) Codice stato Appendice (PF1)

terza ipotesi: movimentazione di soldi estero su estero (ad esempio, spostamenti del conto da un paese all’altro, acquisto di un immobile attingendo al conto corrente, etc) devono osservarsi i flussi di denaro per importi superiori a 10 mila euro; Se tali flussi a fine anno comportano il venir meno dell’obbligo di monitoraggio delle consistenze all’estero (titoli, conti correnti, immobili, etc), in ogni caso si compila la sezione III, ricorrendone i requisiti COMPILAZIONE RW

esempio: Acquisto di immobile all’estero nel 2009 per 300 mila euro con prelievo dall’estero da un conto corrente con disponibilità di 400 mila euro: – in sezione II, si segnala la consistenza al 31 dicembre di: 300 mila euro per l’immobile; 100 mila euro per il conto corrente – in sezione III, si segnala il flusso di denaro estero su estero pari a 300 mila euro Regole di RW

Codice operazione Appendice (PF2) Codice stato Appendice (PF1) Tipo di trasferimento: Codice 1: da estero verso Italia; Codice 2: da Italia verso estero; Codice 3: estero su estero

quarta ipotesi: movimentazioni “miste”, ossia di soldi verso estero, dall’estero e estero su estero devono osservarsi i flussi di denaro per importi superiori a 10 mila euro; Se tali flussi a fine anno comportano il venir meno dell’obbligo di monitoraggio delle consistenze all’estero (titoli, conti correnti, immobili, etc), in ogni caso si compila la sezione III, ricorrendone i requisiti COMPILAZIONE RW

esempio: Acquisto di immobile all’estero nel 2009 per 300 mila euro con prelievo dall’estero da un conto corrente con disponibilità di 400 mila euro. Invio di soldi dall’Italia per 50 mila euro sul conto corrente: – in sezione II, si segnala la consistenza al 31 dicembre di: 300 mila euro per l’immobile; 150 mila euro per il conto corrente – in sezione III, si segnala: il flusso di denaro pari a 100 mila euro estero su estero (utilizzo codice 3); Il flusso di denaro pari a 50 mila euro dall’Italia verso l’estero (utilizzo codice 2). COMPILAZIONE RW

Codice operazione Appendice (PF2) Codice stato Appendice (PF1) Tipo di trasferimento: Codice 1: da estero verso Italia; Codice 2: da Italia verso estero; Codice 3: estero su estero

esempio 4 alternativo: Vendita dell’immobile all’estero nel 2009 per 300 mila euro con contestuale chiusura del conto corrente avente disponibilità residua di 100 mila euro: – in sezione II, non si segnala nessuna consistenza al 31 dicembre. Infatti: l’immobile è venduto; il conto corrente è estinto – in sezione III, si segnala: il flusso di denaro pari a 300 mila euro dall’estero (utilizzo codice 1), indicando anche il codice dell’operazione riferita ai beni immobili (appendice, codice 15) Il flusso di denaro pari a 100 mila euro dall’estero (utilizzo codice 1), indicando anche il codice dell’operazione riferita al conto corrente (appendice, codice 1). COMPILAZIONE RW

Codice stato Appendice (PF1)

altra ipotesi: detenzione all’estero di diversi investimenti per importi singoli inferiori a 10 mila euro, ma complessivamente superiori e movimentazioni di denaro “in ogni direzione” sempre di importo singolo inferiore al limite ma di importo complessivo oltre i 10 mila euro Esempio all’estero si ha: –Multiproprietà di euro; –Conto corrente di euro; Poi si inviano: euro sul conto corrente; Infine, dal conto corrente si spostano euro per acquistare titoli all’estero e si riportano in Italia euro COMPILAZIONE RW

si mette sempre il Codice 1 in quanto È interessato sempre Il conto corrente Codice stato Appendice (PF1)

Ravvedimento Operoso Diplomatici e transfrontalieri: con riferimento al conto corrente sul quale sono accreditati gli stipendi, si concede esonero dalla compilazione perdurando il rapporto di lavoro Quando il rapporto di lavoro e’ cessato la consistenza del conto estero e la movimentazione va inserita nel quadro RW > e’ possibile ravvedere il passato entro il versando 21 € ( vale anche per il passato non solo per il 2008) ed entro il versando 25 €. Altri contribuenti > assenza di RW sanabile entro il con € 21 piu’ 0,833% importi non dichiarati, sanabile altresi entro il con € 25 e 1% importi non dichiarati Se risultano imposte dovute > 13,3% delle imposte non versate ( che diventa 20% per paesi B.L.)