Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti L’applicabilità della CCV al contratto di intermediazione di viaggio e l’ambito della responsabilità del travel agent TRIBUNALE DI LUCCA, sez. X – sentenza del 28 gennaio 2006 Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti
Massima Art. 22 CCV; art. 5 Direttiva n. 90/314/CEE; artt.14 e 17, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (ora artt. 93 e 96, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Cod. Cons.) L’intermediario di viaggi non è tenuto a risarcire il danno occorso al turista durante un’escursione acquistata in loco per tramite dell’accompagnatore, essendo la responsabilità dell’agente di viaggi limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore. L’intermediario non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, salvo quelle correlate alla culpa in eligendo nella scelta dell’organizzatore del pacchetto o terzo fornitore del singolo servizio turistico
Il fatto: Signora Balocchi acquista viaggio turistico di gruppo organizzato dalla Alpitour nella località di Sharm El Sheik presso l’agenzia Viaggi Angelini s.a.s.
Il fatto: (segue) Signora Balocchi partecipa all’escursione Al rientro Diagnosi: dorso-lombalgia acuta da schiacciamento della 12^ vertebra dorsale B. risulta essere stata sbalzata sul sedile del mezzo L’attrice non lamenterà alcun problema di salute fino al ritorno in Italia Per sua imperizia non aveva la cintura di sicurezza L’attrice cita in giudizio l’Agenzia Viaggi Angelini, per vedersi risarcito il danno patito
Il dibattito tra le parti Signora Balocchi Risarcimento danno subito Agenzia Viaggi Angelini NO risarcimento: In ruolo dell’agenzia si limita all’intermediazione tra turista e vettore L’attrice non ha lamentato alcunché sino al rientro L’attrice aveva omesso di allacciare la cintura di sicurezza
Il tribunale di Lucca DECIDE: Di rigettare la domanda Il giudice , basandosi: sulla CCV, Su diverse sentenze ( Cass. 6 novembre 1996, n. 9643; conf. Cass. 27 ottobre 2003, n. 10690; Cass. 24 maggio 1997, n. 4636) DECIDE: Di rigettare la domanda Di compensare le spese processuali
Motivazioni Il profilo normativo depone nel senso che è l’organizzatore di viaggio e non il travel agent il soggetto civilmente responsabile per i danni occorsi al viaggiatore durante l’esecuzione della prestazione turistica, giacché questa non fa parte delle obbligazioni da esso agente assunte.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE