La riforma del Titolo V° parte II^ della Costituzione

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La riforma del Titolo V° parte II^ della Costituzione Le nuove competenze regionali in materia di politica industriale

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale L.C. n. 3\2001 riforma del titolo V parte II della Costituzione, dedicata alle autonomie locali. Incide profondamente sulle potestà normative primarie e secondarie dello Stato e delle regioni e sulle competenze amministrative degli EE.LL.

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Prima della riforma del 2001, l’art. 117 della Cost. prevedeva esclusivamente una competenza legislativa concorrente in materia di artigianato, in capo alle regioni a statuto ordinario. In materia di industria era in taluni casi prevista una competenza legislativa “attuativa”

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Dopo la riforma costituzionale del 2001 la materia artigianato transita nell’ambito della competenza regionale legislativa esclusiva. Subordinata solo all’interesse nazionale ed al vincolo costituzionale di unitarietà dell’ordinamento giuridico nazionale, non più ai principi delle “leggi cornice” nazionali

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Analoghe conclusioni dovrebbero porsi per la materia “industria”; La materia del sostegno all’innovazione ed alla ricerca invece permane nell’ambito della competenza legislativa concorrente Stato-regioni

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale In base alla riforma costituzionale, poi, allo Stato rimarrebbe la potestà regolamentare esclusivamente nelle materie di competenza legislativa esclusiva. Lo Stato può, in queste materie, delegare la potestà regolamentare alle regioni Le regioni, al di fuori delle materie di competenza esclusiva statale, avrebbero quindi competenza regolamentare residuale generale

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano attribuite a province, città metropolitane, regioni e Stato. I principi guida per tale attribuzione sono: Sussidiarietà Differenziazione Adeguatezza

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Molte competenze amministrative in materia di sostegno alle attività produttive erano già state attribuite alle regioni con la riforma amministrativa avviata con le c.d. “Leggi Bassanini”: Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa“ Dlgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art.19, commi 6 e 12

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale La attribuzione di funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese ha riguardato pressoché tutti gli strumenti agevolativi in essere al momento della “delega”; Solo la L. 488\92 inerente agevolazioni agli investimenti di imprese industriali di dimensioni rilevanti, è rimasta alla competenza statale

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Alla luce del mutato contesto costituzionale la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in tale materia (industria e artigianato) dovrebbe riguardare le regioni, atteso che non tutti gli interventi previsti dalla L. 488/92 possono essere ricondotti alla ricerca e innovazione tecnologica (materia a legislazione concorrente)

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale Analogamente alle altre competenze ed attribuzioni riconosciute alle regioni da riforme amministrative e costituzionali, anche la politica di sostegno alle attività produttive si intreccia con le vicende del c.d. “federalismo fiscale” (art. 119 Cost.); Infatti, mentre le competenze normative e amministrative sono state trasferite alle regioni ipso iure con le riforme citate, le risorse finanziarie proprie delle regioni per la loro materiale attuazione non sono ancora state predisposte;

le nuove competenze regionali in materia di politica industriale La finanza regionale, anche se in misura molto minore rispetto al passato, rimane pesantemente legata ai trasferimenti statali. In tale situazione risulta complesso dare piena e completa attuazione alle molteplici e complesse competenze attribuite agli enti regionali.