LA TRANSAZIONE Codice Civile: Libro IV- delle obbligazioni Titolo III –dei singoli contratti Capo XXV Art
Art c.1 “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.” Il contratto di transazione, di cessione di beni ai creditori ed il sequestro convenzionale possono essere raggruppati come contratti diretti alla soluzione di controversie.
Caratteristiche del contratto di transazione: Consensuale si perfeziona con il consenso delle parti A prestazioni corrispettive entrambe le parti si fanno reciproche concessioni, le quali conseguenze sono note alle parti già della conclusione del contratto (determinano vantaggi e perdite ad entrambi i contraenti). Con forma scritta ad probationem la transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967). N.B. Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che attengono a diritti reali, prevedono invece la forma scritta ad substantiam. Ad esecuzione istantanea
La res dubia. Causa e oggetto della transazione -La funzione della transazione è quella di redimere le liti. -Suo presupposto è la res dubia. L’incertezza della lite è composta attraverso le reciproche concessioni. -Compromesso delle reciproche concessioni è che nessuna delle due parti risulti totalmente vittoriosa o totalmente soccombente. -Le reciproche concessioni vengono valutate in relazione alle pretese avanzate al momento della stipulazione dell’accordo diretto a comporre la lite.
Transazione propria o novativa: Transazione “propria” si ha quando le parti non eliminano il precedente rapporto e la relativa fonte negoziale. Non è necessaria l’estinzione del rapporto giuridico preesistente. Transazione “novativa” l’accordo transattivo è incompatibile con alcuna delle obbligazioni del precedente rapporto essendo le obbligazioni oggettivamente diverse. Se il contratto è estinto per novazione, non è richiedibile la risoluzione della transazione per inadempimento, salvo stipulazione nel contratto del diritto alla risoluzione.
Elementi essenziali del negozio comune volontà delle parti di risolvere la controversia la res dubia il nuovo regolamento di interessi (reciproche concessioni) N.B. È necessario che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti che formano l’oggetto della lite, altrimenti la transazione risulterà nulla.
Essendo un contratto tipico, la transazione riposa su il principio generale di inimpugnabilità. Ne consegue che non può essere annullata per : Errore di diritto Lesione È però annullabile quando riguarda un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti tali che provino che una delle due parti non aveva alcun diritto.
Transazione su pretesa temeraria Art.1971 Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione. Transazione su un titolo nullo Art La transazione è nulla quando il contratto risulta illecito. Annullabilità per falsità di documenti Art La transazione è annullabile sulla base della scoperta di documenti falsi. Annullabilità per cosa giudicata Art. 1974La transazione è annullabile se fatta su lite già decise con sentenza già passata in giudicato. Eccezioni al principio generale di inimpugnabilità:
Conclusione: Intervenuta la transazione, è quindi ovvio che sia preclusa ogni indagine sul passato, o sulla situazione giuridica preesistente. La transazione, in altre parole, preclude un riesame della lite che le parti hanno voluto dirimere.
Elaborato da: _Linda Abbiati_ matricola _Serena Zanzarelli_ matricola _Giulia Brambilla_ matricola