“L’amministratore di sostegno e il sistema integrato dei servizi nell’area grossetana “ Carla Camici Coord. Servizi Sociali COeSO 19 gennaio 2010
l’amministratore di sostegno legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ●è una legge che si rivolge a tutte le persone che presentano aspetti di vulnerabilità e sono fragili nel confronto con la società civile a causa della loro salute ● è una legge che non alimenta lo stigma della diversità ma si propone come risposta sociale ai problemi posti dal disagio e dalla debolezza individuale ● è una risposta di civiltà per la tutela della qualità e della dignità della vita umana perchè non priva totalmente gli interessati della capacità di agire ● propone alla comunità locale un ruolo molto attivo e responsabilizzante, di raccordo tra la sfera privata dell’individuo e quell,a pubblica dei servizi e delle istituzioni
….. è una misura di protezione flessibile che si adatta alle difficoltà di ► quella specifica persona, (progetto personalizzato) ► quando è necessario, per specifici atti ► è modificabile nel tempo, può essere richiesta anche dal diretto interessato diventando quindi un diritto esigibile
Pregi della legge sull’amministratore di sostegno E’ una misura nuova che occupa spazi non coperti dalle misure di interdizione e di inabilitazione destinate solo alle persone in condizione di abituale infermità mentale Estende la fascia dei soggetti destinatari di una protezione giudiziaria Istituisce una figura “leggera” che possa affiancarsi ad una persona “fragile” lasciandole tuttavia integra la propria capacità di agire
CHI SONO I BENEFICIARI ? le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, con la minore limitazione della capacità di agire (persone sole, in condizione di fragilità, in situazioni familiari conflittuali….)
La logica della misura è quella di favorire il più possibile la partecipazione attiva del beneficiario alla determinazione della sua vita con l’offerta di un supporto protettivo
Chi è l’amministratore di sostegno ? Non è la badante che presta assistenza E’ piuttosto un “direttore d’orchesta” a cui il giudice ha conferito legittimamente la possibilità di mettere in rete tutte le opportunità e le risorse in campo per assistere una persona in difficoltà E’ un reale supporto alla quotidianità
Chi può fare l’amministratore di sostegno ? Non occorre essere esperti ma preparati e disponibili ● Il primo requisito è rappresentato da quel naturale senso di solidarietà sociale che spinge ciascuno di noi ad offrire aiuto a chi non è totalmente autosufficiente e autonomo ●il secondo requisito è l’acquisizione di alcune competenze attraverso un semplice corso di formazione ● il terzo è mettersi a disposizione del Giudice Tutelare offrendo la personale disponibilità
Chi non può ? Ai sensi dell’art. 408 c.c. “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario” (dibattito in corso)
il sistema integrato dei servizi Legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 Principi del sistema integrato – 1) rispetto della libertà e della dignità della persona 2) garanzia dell’eguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione delle differenze di genere 3) Valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona 4) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi 5) Perseguimento delle possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili 6) Prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale 7) Sostegno all’autonomia delle persone disabili e non autosufficienti 8) Valorizzazione e sostegno del ruolo delle famiglie come luogo privilegiato per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, 9) Favorire la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati nell’ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione 10) Sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali
Qual’ è allora il compito dei servizi sociali e sanitari ? Ai sensi dell’art. 406 del c.c.(modificato dalla legge sull’amm.re di sost.) “ i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona,ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministratore di sostegno, SONO TENUTI a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all’art. 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero”
Differenze Segnalazione al p.m. – il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno si attiverà solo su impulso del pubblico ministero laddove questo riterrà opportuno procedere sulla base dei dati forniti dai servizi Ricorso al Giudice Tutelare – il procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno viene immediatamente attivato su richiesta dei servizi stessi (efficace per le situazioni di urgenza ed emergenza sociale)
bisogni sociali rilevati nel 2009 dal Servizio Sociale del sistema integrato 1)Incremento dell’utenza in particolare degli anziani non autosufficienti e dei disabili 2)Incremento del numero delle persone sole e/o fragili 3)Polverizzazione del sistema familiare 4)Forte incremento di segnalazioni di minori all’autorità giudiziaria
es. domanda di servizi per persone anziane e diversamente abili anno 2009 zona grossetana Punto Insieme n accessi per N.A. UVM n. 998 progetti assistenziali pers. COeSO Anziani Autosufficienti n. 275 Persone diversamente abili n. 285 (03)
E’ necessario che tutto il sistema presti particolare attenzione in via prioritaria alle persone che vivono una profonda condizione di solitudine e di incertezza affettiva che le rende disorientate e spesso incapaci di usufruire dei loro diritti (pensione, assistenza sanitaria..) o di disporre dei propri beni, con il rischio di cadere facili vittime di truffe e speculazioni se non di essere dimenticate per totale abbandono
Proposta – progetto sperimentale P.I.S. Reperimento di volontari motivati a svolgere il compito di amministratore di sostegno Attivazione di 1 Corso di formazione per amministratori di sostegno (20 ore) Predisposizione di 1 Elenco di amministratori di sostegno, formati e disponibili a svolgere l’incarico Messa a disposizione del Giudice Tutelare dell’elenco affinchè possa essere tempestivamente individuato l’amministratore da abbinare alla persona che ne ha bisogno
per concludere …. Ciascuno di voi può offrire la propria disponibilità e proporsi come futuro amministratore di sostegno ! è un gesto di profonda solidarietà che consente alle persone sole o fragili (per le condizioni di salute) di affrontare il disagio in cui si trovano valorizzando al meglio le loro risorse personali, ambientali e sociali. vi invito ad offrire la vostra disponibilità a partecipare al corso di formazione che sarà realizzato in collaborazione con l’Amm.ne Prov.le di Grosseto grazie a tutti