Struttura e principi di formazione

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Struttura e principi di formazione IL BILANCIO BANCARIO Struttura e principi di formazione

STRUTTURA DEL BILANCIO DELLE AZIENDE DI CREDITO Le norme generali in materia di informativa di bilancio relativa alle imprese e ai gruppi bancari sono contenute nel D.L. 27/01/1992 n. 87, che ne ha stabilito i principi fondamentali. La regolamentazione degli “aspetti tecnici”, però, è stata riservata, dall’art. 5 di tale decreto, alla Banca d’Italia, la quale ha il compito di stabilire gli schemi del bilancio bancario e le regole per la loro formazione, introducendo in essi le modifiche e gli aggiornamenti dovuti all’evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti comunitari. Così, dopo che il D.L. 28/02/2005 n. 38 ha introdotto per tutte le banche l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la Banca d’Italia ha emanato la circolare n. 262 del 22/12/2005 “Bilancio bancario: schema e regole di compilazione” con la quale ha adeguato a tali principi le previgenti istruzioni.

I PRINCIPI DI FORMAZIONE Il principio generale che sta alla base della formazione del bilancio delle imprese bancarie è – analogamente a quanto avviene per le società di capitali che svolgono altri tipi di attività – il principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO Principio della competenza nella rilevazione dei proventi e degli oneri, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. Principio della continuazione dell’attività, che implica valutazioni di funzionamento e non di cessione o di liquidazione. Principio della costanza dei criteri di valutazione, con deroghe solo in casi eccezionali e da motivare nella Nota integrativa. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le disposizioni della Banca d’Italia hanno precisato che quando un’operazione può essere iscritta in bilancio in vari modi, va privilegiato quello che meglio ne coglie la sostanza piuttosto che la forma giuridica o contabile. Principio della data di regolamento, secondo il quale l’iscrizione nei conti dello Stato patrimoniale dei valori relativi a talune operazioni – in particolare quelli che si riferiscono al portafoglio s.b.f., al portafoglio d.i. e al portafoglio scontato – deve essere effettuata solo al momento del regolamento degli stessi.

LA STRUTTURA Secondo i principi e la normativa della Banca d’Italia, il bilancio d’esercizio delle banche e il bilancio consolidato dei gruppi bancari, comprendono: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota integrativa, il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il Rendiconto finanziario. Inoltre il bilancio è corredato di una Relazione sulla gestione, nella quale gli amministratori illustrano l’andamento della gestione e la situazione dell’impresa, facendo anche risultare, fra gli altri elementi che vanno indicati, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione.

LO STATO PATRIMONIALE Lo schema di Stato patrimoniale predisposto dalla Banca d’Italia si presenta in forma orizzontale, cioè a sezioni divise: nella sezione di sinistra sono riportate le voci dell’Attivo e in quella di destra le voci del Passivo e del Patrimonio netto. Le garanzie prestate e gli impegni assunti nonché le altre poste che tradizionalmente venivano iscritte “sotto la riga” (beni di terzi, beni presso terzi, ecc.) non figurano nel prospetto contabile, ma sono informazioni da fornire nella Nota integrativa.

LE VOCI SIGNIFICATIVE DELLO STATO PATRIMONIALE I crediti derivanti da finanziamenti che la banca ha concesso devono essere contabilizzati per l’importo erogato. La svalutazione e l’ammortamento di elementi attivi devono essere portati in diretta diminuzione dei valori di tali elementi. I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire esclusivamente perdite, oneri e debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura sono indeterminati o l’ammontare o la data in cui si verificheranno. Le attività finanziarie sono classificate secondo un criterio funzionale. Nel bilancio delle banche, la voce Partecipazioni comprende quelle in società controllate, in società controllate in modo congiunto e in società sottoposte a influenza notevole, escluse le azioni o quote detenute per la negoziazione e quelle iscritte fra le attività finanziarie valutate al fair value. I ratei e i risconti relativi alle attività e alle passività finanziarie vanno portati a diretta rettifica delle voci dell’attivo e del passivo cui si riferiscono.

IL CONTO ECONOMICO Lo schema di Conto economico predisposto dalla Banca d’Italia è in forma verticale ed è caratterizzato da un notevole grado di sintesi (i dettagli, infatti, sono forniti nella Nota integrativa). Esso, tuttavia, perviene alla determinazione dei tipici risultati intermedi della gestione bancaria (margine d’interesse o saldo della gestione denaro, margine d’intermediazione, ecc.). Nel Conto economico sono importanti gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati, che si riferiscono alle attività liquide, alle attività finanziarie di trading, alle attività finanziarie detenute sino a scadenza e a quelle disponibili per la vendita, ai crediti e ai debiti verso banche e verso la clientela, ai titoli in circolazione, ecc.

I RISULTATI INTERMEDI DEL CONTO ECONOMICO I risultati intermedi del Conto economico sono: Margine di interesse Commissioni nette Margine di intermediazione Risultato netto della gestione finanziaria Costi operativi Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) d’esercizio

I CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione che rivestono un particolare interesse per le imprese bancarie sono quelli che riguardano le attività finanziarie, categoria che comprende gli strumenti finanziari di ogni tipo, dai titoli di debito pubblici e privati ai titoli di capitale, dai contratti futures alle opzioni, dai crediti di finanziamento ai crediti di regolamento, e così via. Infatti per strumento finanziario si intende ogni contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una correlativa passività finanziaria – o a uno strumento rappresentativo del capitale proprio – per un’altra impresa.

ANCORA SUI CRITERI DI VALUTAZIONE Le attività finanziarie si distinguono nelle seguenti categorie: Attività originate dall’impresa, quali i crediti verso la clientela per prestiti concessi a terzi, i crediti verso Poste Italiane e verso la Cassa Depositi e prestiti, i crediti verso banche, ecc. Attività detenute a scopo di negoziazione, rappresentate da titoli, da crediti e da contratti acquistati per scambiarli sul mercato traendo vantaggio dalle variazioni dei prezzi nel breve periodo. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza, costituite dai titoli di debito e dai finanziamenti a scadenza fissa caratterizzati da pagamenti prefissati o determinabili, che la banca ha l’intenzione e la capacità di mantenere fino alla scadenza. Attività disponibili per la vendita, categoria residuale che comprende le attività finanziarie non incluse nelle classi precedenti.

LE PARTECIPAZIONI Le partecipazioni in società controllate, collegate oppure soggette a controllo congiunto (controllo sulla gestione della partecipata in virtù dei diritti di voto condivisi in modo paritetico con un altro soggetto o in virtù di accordi contrattuali con altri soggetti) sono valutate al costo, eventualmente rettificato per perdite di valore.

LA NOTA INTEGRATIVA La Nota integrativa ha una funzione esplicativa dei valori di bilancio, in quanto completa, con linguaggio “descrittivo”, i dati quantitativi contenuti nei prospetti contabili, che sono piuttosto sintetici. Essa deve inoltre fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nella circolare n.262/2005 della Banca d’Italia non siano sufficienti a dare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato economico dell’esercizio. La Nota integrativa che risulta dallo schema predisposto dalla Banca d’Italia ha un contenuto assai analitico e articolato, che dà vera sostanza informativa ai dati, necessariamente sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto economico. Essa si compone di nove Parti, ciascuna delle quali è suddivisa in Sezioni le quali illustrano singoli aspetti della gestione della banca mediante informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa costituite da voci e tabelle dettagliate. Essa va redatta in migliaia di euro; tuttavia, le banche che presentano un “totale dell’attivo” pari almeno a 10 miliardi di euro possono redigerla in milioni di euro.