Competenze CE in materia di diritto del lavoro. L’originaria natura strumentale delle previsioni sociali del Trattato CEE per preseguire gli obiettivi.

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Competenze CE in materia di diritto del lavoro

L’originaria natura strumentale delle previsioni sociali del Trattato CEE per preseguire gli obiettivi economici Rapporti Spaak e Ohlin ogni competenza in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale avrebbe dovuto essere lasciata alla sovranità degli Stati Soltanto una crescita economica non inflattiva e un mercato competitivo erano giudicati strumenti in grado di garantire buone e sicure condizioni di occupazione

Diritti sociali attribuiti dal TCE alla competenza della CE -regolazione comunitaria di per un mercato comune “aperto”: libera circolazione dei lavoratori (art.39 ex 48) -regolazione antidumping: parità uomo/donna (art.141 ex 119) -Modalità di organizzazione e erogazione dei contributi economici del Fondo sociale europeo

1957 ART. 117 Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta la loro parificazione nel progresso Gli Stati membri ritengono che tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste nel presente Trattato e dal ravvicinamento delle ART. 118 Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti: - l'occupazione, - il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro, - la formazione e il perfezionamento professionale, - la sicurezza sociale, - la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, - l'igiene del lavoro, - il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

ATTO UNICO EUROPEO Articolo 118 A 1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. 2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

l’APS e le modifiche di Amsterdam Art. 2 Tce La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomni e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo,il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e lasolidarietà tra Stati membri. (modifica Trattato Amsterdam 1998)

Diritti individuali fondamentali Art. 6 TUE L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri (par.1). L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (par. 2).

Conseguenze della violazione di uno Stato ( Art. 7 TEU) Procedura di ammonimento Su proposta motivata di 1/3 degli Stati membri, del Parlamento o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza 4/5 previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'art. 6, par.1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Procedura di adozione di sanzioni Il Consiglio all'unanimità su proposta di 1/3 degli Stati o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'art.6, par.1, dopo aver invitato il governo dello Stato in questione a presentare osservazioni, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del TCE, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio.

Diritti sociali fondamentali TITOLO XI, Capitolo 1 DISPOSIZIONI SOCIALI Art. 136 TCE (post Trattato Amsterdam) La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. * A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Cooperazione sulla politica sociale (art.140 TCE) la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: — l'occupazione, — il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, — la formazione e il perfezionamento professionale, — la sicurezza sociale, — la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, — l'igiene del lavoro; — il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. * A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Competenza legislativa CE in materia sociale (art. 137 TCE) Il Consiglio può adottare delle direttive volte a stabilire prescrizioni minime applicabili progressivamente (Comm Vs. Regno Unito) in materia di : Maggioranza qualificata ex art. 251 TCE -ambiente di lavoro -condizioni di lavoro; -informazione e consultazione dei lavoratori -integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro -parità tra uomini e donne nel lavoro * Unanimità -sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; * Unanimità, ma con facoltà di applicare all’unanimità la maggioranza qualificata -protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro -rappresentanza e difesa collettiva dei lavoratori e dei datori - condizioni di impiego dei cittadini extracomunitari

Ravvicinamento delle leggi nazionali per il corretto funzionamento del mercato interno art 95 (ex 100) TCE Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata (ex art. 251 TCE) e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Ricorrendo a questa norma sono state adottate le direttive in materia di licenziamenti collettivi, trasferimento d’azienda, insolvenza del datore.

Ogni Stato può autorizzare le rappresentanze dei datori e dei lavoratori, dietro loro richiesta, ad implementare le direttive con contratti colletivi con efficacia erga omnes Ogni Stato conserva il diritto di definire i diritti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale Ogni Stato può mantenere o introdurre misure più protettive ove compatibili con il Trattato. * * * Non sussiste alcuna competenzaretribuzione legislatoiva CE riguardo: diritto di associazione diritto di sciopero e serrata

LE DIR. COMUNITARIE DEVONO EVITARE DI IMPORRE VINCOLI AMMINISTRATIVI FINANZIARI E GIURIDICI TALI DA OSTACOLARE LA CREAZIONE O LO SVILUPPO DELLE PMI le norme nazionali che dispongono una maggiore protezione non sono in contrasto con l’esercizio delle libertà fondamentali e in particolare con le norme in materia di libera concorrenza è ammissibile l’attuazione della direttiva in tempi più rapidi di quelli prescritti, purchè il termine non sia talmente breve da impedire ai ddl di adeguarsi o da comportare un costo eccessivo rispetto a quello derivante da un termine più ampio

CLAUSOLE DI NON REGRESSO Art. 137 c. 4: Le disposizioni adotatte a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione L’attuazione della presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso MANGOLD – il caso – –Le clausole esplicano la loro efficacia non solo in sede di prima attuazione della direttiva ma anche successivamente (principi di parificazione e leale cooperazione) –Non vietano le modifiche che non sono collegate all’attuazione della direttiva: funzione di trasparenza e obbligo di motivazione –O che siano collegate a una modificazione della situazione regolata

TITLE VIII - OCCUPAZIONE (arts TCE aggiunto dal Trattato di Amsterdam ) una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici,al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato. L’OCCUPAZIONE E’ CONSIDERATA TRA GLI OBIETTIVI DELLA CE “SU UN PIANO DI TEMDENZIALE PARITA’ CON LA POLITICA ECONOMICA” MA GLI STRUMENTI SONO ASSAI DEBOLI Open Method of Coordination (OMC o MAC)

Procedura di coordinamento (art.128 TCE) Conclusioni del Consiglio Ogni anno il Consiglio valutala situazione dell’occupazione e avanza delle propste di massima Guidelines del Consiglio il Consiglio formula linee guida che gli Stati debbono seguire nelle loro politiche per l’occupazione votata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione National reports Ogni Stato formula un suo rapporto trinennale sulle msiure nazionali prese Esame del Consiglio Il Consiglio esamina le inziative nazionali e a maggiornza qualificata formula raccomnandazioni ai singoli Stati membri. Rapporto finale del Consilgio e Commissione Il Consiglio e la Commissione elaborano un rapporto annuale sull’implementaziopne delle guidelines

Mezzi per incoraggiare l’applicazione delle linee guida (art. 129 ECT) Il Consiglio può : a)adottare incentivi economici b)supportare l’azione degli Stati attraverso iniziative di scambio infromazioni e best practices, analisi comparative, progetti pilota. * Queste misure non ricomprendono l’armonizzazione normativa

CONSIGLIO STRAORDINARIO DI LUSSEMBURGO DEL NOVEMBRE 1997 – CONSIGLIO DI LISBONA DEL 23 E 24 MARZO 2000 Gli originari 4 PILASTRI: –IMPIEGABILITA’ – migliorare la capacità di inserimento professionale – combattere la disoccupazione giovanile e di lunga durata –intervenire sui sistemi fiscali, previdenziali e di formazione per favorire l’occupazione – politica di invecchiamento attivo – apprendimento lungo tutto l’arco della vita – sviluppare le capacità dei servizi di collocamento – combattere la discriminazione e favorire l’integrazione sociale) –IMPRENDITORIALITÀ – facilitare la creazione e l’avvio di nuove imprese –favorire nuove opportunità occupazionali nel campo dei servizi e della conoscenza – per migliorare la qualità del lavoro –ADATTABILITA’ delle imprese e dei lavoratori a nuove forme di organizzazione del lavoro – formazione lungo tutto l’arco della vita – modernizzazione dell’organizzazione del lavoro : EQUILIBRIO TRA FLESSIBILITA’ E SICUREZZA – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL LAVORO –PARI OPPORTUNITA’ – lotta alle discriminazioni - mainstreaming

GLI ORIENTAMENTI sono rivisti ogni 3 anni E PREVEDONO TRA L’ALTRO: LA PIENA OCCUPAZIONE (raggiungimento di una media occupazionale del 70% - 60% per le donne – 50% per gli anziani entro il 2010 Armonizzazione lavoro-vita (disoccupazione giovanile, invecchiamento attivo Provvedimenti sulle politiche attive del lavoro (garantire un’offerta di lavoro o uno stage o un colloquio entro un determinato termine – pretesa al lavoro) Migliorare la mobilità dei lavoraotri ACCRESCERE L’ADATTAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE (flexicurity)