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Corso di Diritto UE 2014-15 L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)

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Presentazione sul tema: "Corso di Diritto UE 2014-15 L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)"— Transcript della presentazione:

1 Corso di Diritto UE 2014-15 L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)

2 Direttive e simili Art. 288, III co. “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”

3 Natura Strumento di tipo internazionalistico il ruolo degli Stati membri (v. invece i regolamenti)

4 La direttiva “normativa” Le direttive di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri Es. Art. 83.1 “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.”

5 La direttiva “amministrativa” Art. 106.3 (imprese pubbliche e di interesse economico generale) “La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.”

6 Caratteristiche Portata individuale o generale? Le direttive generali Art. 297.2 “I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.”

7 L’obbligatorietà La distinzione tra risultato/forme e mezzi Obbligatorietà parziale o integrale? Obbligo di risultato e non di mezzi

8 Diretta applicabilità? Obbligo di attuazione da parte degli Stati membri Diretta efficacia in assenza di attuazione da parte di uno Stato membro o in presenza di un’attuazione insufficiente (rinvio)

9 L’obbligo di attuazione Termine Obbligo di standstill o divieto di aggravamento Divieto di aggravamento e attuazione per tappe: Caso C-129/96 Inter-Environnment Wallonie Obbligo di comunicazione delle misure d’attuazione

10 Le forme e i mezzi Scelta di strumenti idonei La trasparenza dell’attuazione Il problema delle forme di attuazione attraverso strumenti non cogenti: il caso delle circolari ministeriali italiane

11 I limiti delle direttive Che cosa è “obiettivo” e che cosa sono “forme e mezzi”? Il caso delle direttive dettagliate o particolareggiate Il declino delle direttive dopo gli ultimi allargamenti

12 Decisioni quadro dell’ex III pilastro Art. 34, 2 TUE Il Consiglio può «adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta ».»

13 Le decisioni-quadro dopo il Trattato di Lisbona Abolizione della tipologia « gli effetti giuridici » delle decisioni quadro, « sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati » (art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie).

14 Esempi Decisione-quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, sul mandato di arresto europeo

15 Decisioni Art. 288, IV co. “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.” Decisioni individuali e generali Decisioni rivolte agli Stati membri e decisioni rivolte a parsone fisiche o giuridiche

16 Decisioni indivuali Decisioni rivolte a Stati membri Es. Articolo 108 (aiuti di Stato alle imprese) “2.Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.”

17 Decisioni rivolte a persone fisiche o giuridiche Decisioni adottate dalla Commissione in attuazione degli artt. 101 o 102 (reg. 1/2003) Art. 299. I co. “Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.”

18 Decisioni generali Es. Art. 236 “Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata: a)una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea; b)una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea. “

19 Decisioni PESC Articolo 25,1 TUE L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a)definendo gli orientamenti generali, b)adottando decisioni che definiscono: i)le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii)le posizioni che l'Unione deve assumere, iii)le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii)

20 Natura vincolante? Articolo 28 TUE “1.Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie. 2.Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.”


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