22 febbraio 2008 Arch. Daniele Rancilio – Arch. Antonio Mazzeri

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Orientamenti per la tutela del Paesaggio tra conservazione e trasformazione. 22 febbraio 2008 Arch. Daniele Rancilio – Arch. Antonio Mazzeri Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova

Normativa statale DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 modificato dai d.lgs. n. 156 e 157 del 2006 [e dal d. lgs. adottato dal C.M. il 25.01.2008] Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell‘ articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Accordo ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005 relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesistica, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero BAC il 04.08.2006. 4. Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Normativa regionale 1. Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio. Piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001. Piani territoriali provinciali con valenza paesistica. 4. D. g. r. 15 marzo 2006 – n. 8/2121. Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 5. Deliberazione Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. 7/11045 Linee guida per l’esame paesistico dei progetti prevista dall’art. 30 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) approvato con d.c.r. 6 marzo 2001 n. 43749.

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 PARTE TERZA - Beni paesaggistici     TITOLO I - Tutela e valorizzazione         Capo I - Disposizioni generali (131 - 135)         Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (136 - 142)         Capo III - Pianificazione paesaggistica (143 - 145)         Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146 - 155)         Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156 - 159)

Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000) ratificata nel 2004 Paesaggio è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazione, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni; il concetto di paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani e comprende sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati. Art. 131. Salvaguardia dei valori del paesaggio 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. (comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 157 del 2006) 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. PAESAGGIO COME FRUTTO DELLA COAZIONE DI FATTORI NATURALI E DELL’AZIONE DI TRASFORMAZIONE UMANA LEGAME PERCETTIVO TRA PAESAGGIO E POPOLAZIONI INSEDIATE PAESAGGIO COME LUOGO PROPRIO DELLA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO SENZA GERARCHIZZAZIONI QUALITATIVE

Nuova versione del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato dal C.M. Articolo 131 Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo delle identità delle popolazioni il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all’esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e’ volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tal fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attivita’ di conoscenza, informazione e formazione , riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche’, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e’ attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; (lettera così modificata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 157 del 2006) d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Art. 142. Aree tutelate per legge 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Nuovi vincoli paesistici art. 140 Obbiettivo del Codice è pervenire ad una pianificazione come strumento di attuazione dinamica del vincolo paesaggistico con chiarezza e trasparenza nell’indicare le trasformazioni compatibili spostando sempre di più il momento della verifica dall’autorizzazione della singola opera alla fase di pianificazione condivisa e concordata nei vari livelli. Pianificazione paesaggistica Artt. 135, 143 e 156 Mantenimento caratteristiche, elementi costitutivi, morfologie dei paesaggi Individuazione linee di sviluppo urbanistico-edilizia compatibili Recupero e riqualificazione di aree degradate Valorizzazione nell’ottica dello sviluppo sostenibile Nuovi vincoli paesistici art. 140 Contengono prescrizioni, misure e criteri di gestione che definiscono una specifica e cogente disciplina di tutela, nonché l’indicazione di interventi di valorizzazione di aree e immobili

Nuova versione del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato dal C.M. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio, nonché la prevalenza delle previsioni inerenti la tutela del paesaggio su quelle urbanistiche; È resa obbligatoria la partecipazione del Ministero alla pianificazione delle aree oggetto di dichiarazione al fine di stabilire regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione; Obbligo di revisione dei vincoli dichiarati entro un anno, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità, edificabilità con prescrizioni, modalità di trasformazioni, ecc.)

Autorizzazione paesistica È obbligatoria per tutte le opere che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (ad esclusione di attività agro silvo-pastorale, taglio colturale, ecc.) È atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e degli altri titoli edilizi-urbanistici; i lavori non possono iniziare in difetto dell’autorizzazione e della sua completa efficacia Non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, fuoti dai casi previsti dall’art 167 Ha valore per cinque anni scaduti i quali le opere devono essere autorizzate nuovamente L’esito e le prescrizioni dell’autorizzazione hanno prevalenza sulle previsioni urbanistiche ed edilizie

Procedure ai autorizzazione paesistica Fino al 1 maggio 2008 si applica la procedura “transitoria” prevista dall’art. 159: la Regione o l’ente subdelegato entro 60 gg: verifica la documentazione (comprensiva della relazione paesaggistica); accerta la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; accerta la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico; rilascia l’autorizzazione paesistica supportata dalla relazione degli esperti del paesaggio integrativi della Commissione edilizia trasmette il tutto alla Soprintendenza che entro sessanta giorni può annullarla se la ritiene non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

Dopo il 1 maggio 2008 entra in vigore la procedura prevista dall’art Dopo il 1 maggio 2008 entra in vigore la procedura prevista dall’art. 146, nel caso di mancato accordo sul Piano Paesistico: la regione può delegare solo a province o a “consorzi di comuni”, non più a singoli comuni; l’ente delegato entro 40 gg: verifica la documentazione; accerta la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; accerta la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico; trasmette alla Soprintendenza una proposta motivata di rilascio o diniego comprensiva del parere della Commissione sovracomunale per il Paesaggio (art. 148); La Soprintendenza entro 60 gg dal ricevimento della proposta esprime parere vincolante; Entro i successivi 20 gg l’ente competente rilascia l’autorizzazione, oppure comunica il preavviso di provvedimento negativo, sulla base del parere della Soprintendenza o del principio di silenzio-assenso.

Nuova versione del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato dal C.M. Dal 1 giugno 2008: La Regione può delegare a province, ad ambiti sovracomunali o a singoli comuni solo se gli enti dispongono di adeguate strutture tecniche in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesistica e in materia urbanistico-edilizia; L’ente competente entro 40 gg verifica la documentazione, la conformità dell’intervento e trasmette al Soprintendente la documentazione accompagnata da una relazione tecnica; Il soprintendente entro 45 gg esprime parere vincolante limitatamente alla compatibilità paesistica e alla conformità al Piano Paesistico; In caso di parere negativo motivato, il comune ne da avviso all’interessato per la presentazione di eventuali osservazioni nei tempi previsti dalla L. 241/1990, dopo i quali il Soprintendente esprime parere definitivo; Entro 20 gg dalla ricezione del parere della Soprintendenza, l’ente emette conforme provvedimento finale; In mancanza di parere della Soprintendenza viene indetta Conferenza di servizi che si esprime entro 15 gg;

Documentazione per la verifica di compatibilità (art. 146, comma 4) Indica lo stato attuale del bene interessato Individua gli elementi di valore paesaggistico presenti Rileva gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte Propone elementi di mitigazione e compensazione RELAZIONE PAESAGGISTICA (DCPM 12.12.2005) Costituisce la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica da parte dell’amministrazione competente; Contiene tutti gli elementi necessari con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesistico o del piano urbanistico territoriale; Deve avere autonomia di indagine e deve motivare ed evindenziare la qualità dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto

Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica. (DCPM 12.12.2005) Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche realistiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza). Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento e della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

4.9 Sottotetti (Trasformazioni e ristrutturazioni) Criteri di valutazione DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2006 – N. 8/2121 Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ai sensi della legge reg. n. 12 del 2005 4.9 Sottotetti (Trasformazioni e ristrutturazioni) Il tema della trasformazione dell’edificato esistente significativamente per quanto riguarda i centri urbani riveste una particolare importanza sotto il profilo della tutela e valorizzazione paesaggistica […] È necessario che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l’edificio in modo coerente, non potendosi ritenere adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare […] Nella ipotesi in cui il coronamento dell’edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca parte integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili a livello del sottotetto dovrà assicurare l’integrale conservazione dell’assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici. Allo stesso modo non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici in tutti i casi in cui l’edificio nel suo aspetto complessivo faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana da salvaguardare come valore complessivo.

2.5.9 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi TETTI Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive Struttura edilizia complessa costituita da singole componenti diverse come il manto di copertura, l’orditura strutturale, legronde, i camini, ecc. Assolve la funzione di conclusione e protezione dagli agenti atmosferici le strutture e gli spazi sottostanti. Il tetto tradizionale e` generalmente a falde. Molti tetti sono costituiti da due falde o spioventi che si appoggiano ai lati piu`lunghi delle murature perimetrali della costruzione, cosı` da formare una linea di displuvio in sommita` della stessa lunghezza dell’edificio cui corrispondono, alla base del tetto, le linee di gronda. Sono molto rari i casi in cui le falde presentano linee di gronda e di colmo parallele ai lati piu` corti, che comportano un maggior sviluppo in altezza e una pendenza molto pronunciata delle falde stesse. Molto diffusi sono anche i tetti a padiglione, i cui frontoni hanno anch’essi gli spioventi; essi risalgono al Sette-Ottocento. Sono rari invece i tetti con una sola falda, utilizzati soprattutto per coprire costruzioni accessorie. Per le modalita` di percezione si vedano le schede 2.4.3 e 2.4.5 relative agli insediamenti di fondovalle e rivieraschi e le schede successive 2.6.10 e 2.6.11 e sui manti di copertura. Modalita` delle trasformazioni Elementi di vulnerabilita` e di rischio Per le trasformazioni di tetti esistenti sono elementi di rischio l’introduzione incontrollata di abbaini, alte scossaline e mantovane, timpani, terrazzi nello sviluppo della falda, modificazione delle pendenze. Categorie compatibili di trasformazione • La struttura del tetto e` in stretta relazione con l’andamento delle murature di appoggio sottostanti e l’articolazione della pianta; a volte una semplificazione dell’andamento planimetrico si traduce in una piu` ordinata composizione della copertura. • Le coperture piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell’altezza complessiva del fabbricato. • Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato e` da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell’intervento in se´ e con il contesto di riferimento.