L'ERGONOMIA E IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

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Transcript della presentazione:

L'ERGONOMIA E IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 N° 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro introdusse nell'ordinamento giuridico italiano, e si spera attraverso questo nelle prassi di gestione aziendale della prevenzione dei rischi da lavoro, diverse novità. Una di queste è quella che riguarda i principi ergonomici, la necessità cioè di realizzare condizioni di lavoro che rispondano ai più moderni criteri di tutela della salute e del benessere dei lavoratori.

L'ERGONOMIA E IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Questa esigenza si rileva in modo esplicito od implicito, in diversi articoli delle nuove norme di prevenzione. Va innanzitutto ricordato che la lettera f) del primo comma dell'articolo 3 del d.lgs. 626/94, includeva tra le misure generali di tutela, all'osservanza delle quali i diversi soggetti sono tenuti, quella del "rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo". Il d.lgs. 81/08 art. 15 lettera d) cita: “il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

Cosa significa rispetto dei principi ergonomici? Murrell (anni ’50): l’ergonomia è "la scienza che si propone di adattare il lavoro all'uomo" rovesciando cioè l'impostazione, fino ad allora prevalente, centrata sulla ricerca, attraverso procedure selettive a volte anche molto sofisticate, del "lavoratore adatto al posto di lavoro adatto”. Ufficio Internazionale del Lavoro (anni '60): l'ergonomia è "il reciproco adattamento del lavoro all'uomo e dell'uomo al lavoro” (con un colpo al cerchio e un'altro alla botte). Caio Plinio Odescalchi, uno dei padri fondatori dell'ergonomia italiana, (1970): l'ergonomia è "una tecnica di procedure che, avvalendosi di apporti interdisciplinari, studia i rapporti del sistema uomo/macchina/ambiente, al fine di intercorrelarli in termini umani, adattando il lavoro alle esigenze psicofisiche del lavoratore".

Cosa significa rispetto dei principi ergonomici? Già in questa definizione sono presenti due dei principi che caratterizzeranno l'approccio ergonomico successivo: la globalità - il concetto di sistema uomo/macchina/ambiente. la interdisciplinarietà - stretta interazione tra i vari contributi disciplinari necessari per affrontare compiutamente i complessi rapporti dell'uomo con la macchina e con l'organizzazione. A queste caratteristiche se ne aggiungerà più tardi una terza: la partecipazione dei lavoratori sia nel momento dell'analisi che in quello della valutazione dei risultati. Sono la partecipazione e consultazione dei lavoratori che ritroveremo poi nella Direttiva 391/89 e nel successivo recepimento italiano avvenuto con il D.Lgs. 626 del 1994

L'ERGONOMIA: scopi e utilità sociale Uno dei motivi dell'interesse all'ergonomia del legislatore europeo, e quindi anche di quello italiano, deriva dalla constatazione, ormai comune a tutti i paesi industrializzati, che: mentre diminuiscono i danni alla salute dovuti ad eventi traumatici, come gli infortuni, quelli dovuti ai cosiddetti "microtraumi ripetuti" (Cumulative Trauma Disorders) oppure quelli relativi a stress o a disturbi del sistema nervoso, stanno aumentando ad un tasso di sviluppo allarmante.

L'ERGONOMIA: scopi e utilità sociale In USA: il 52% delle malattie da lavoro è causato da microtraumi ripetuti. Il costo dei danni all'apparato muscoloscheletrico ammontano al 33% del totale degli indennizzi pagati ai lavoratori e ci si aspetta che aumentino al 50% entro la fine del secolo. Le richieste d'indennizzo per sindrome del tunnel carpale ammontano al 69,6% del totale delle richieste per disturbi al polso, esclusi gli infortuni. Sulla base di queste evidenze, l'OSHA (l'agenzia americana per la sicurezza e la salute dei lavoratori) ha posto tra gli obiettivi prioritari di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per gli anni '90 la riduzione dei danni dovuti a "cattive condizioni ergonomiche".

L'ERGONOMIA: scopi e utilità sociale Nei Paesi Scandinavi, una delle cause di malattie con maggiore assenza dal lavoro è quella dei disturbi dorso lombari con 36 giorni di assenza ogni 100 lavoratori. Il Regno Unito è molto vicino a questi indici (32,6 giorni per 100 lavoratori). In Italia le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause d'invalidità civile. E' stato riconosciuto che oltre a ridurre questi danni l'ergonomia è anche uno dei principali strumenti per aumentare la produttività e la qualità e anche questo può essere un buon motivo per la sua diffusione.

L'ERGONOMIA E IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Tuttavia il concetto di ergonomia che il legislatore italiano ha voluto introdurre nel nostro ordinamento è forse più vicino alla definizione citata in precedenza, quello cioè di un reciproco adattamento tra l'uomo e la tecnologia. Infatti, se si esamina anche il disposto dell'art. 4, comma 5, lettera c del decreto 626 (art. 18, comma 1, lettera c del decreto 81/08), ove si richiede che il datore di lavoro, oppure i dirigenti o i preposti delegati, "nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza", ci si rende conto che questa interpretazione non è poi tanto distante dalla realtà.

L'ERGONOMIA - approccio metodologico e le modalità operative nel D. Lgs. 81/08 parte generale del Decreto Legislativo 81/08 rapida rassegna di alcuni metodi utilizzati per l'analisi ergonomica dei posti di lavoro analisi di parti del D.Lgs. 81, in cui le necessità di approccio ergonomico sono più evidenti: posti di lavoro e videoterminali; i dispositivi di protezione individuali; le macchine e le attrezzature; la movimentazione dei carichi.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali L'art. 15 sulle misure generali di tutela, alla lettera d) richiede "il rispetto dei principi ergonomici" nella: organizzazione del lavoro; concezione dei posti di lavoro; scelta delle attrezzature; definizione dei metodi di lavoro e produzione. Sono fasi attraverso le quali passano le decisioni fondamentali che condizionano struttura e gestione del processo produttivo, dal punto di vista della salute e del benessere degli addetti.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali L'inserimento dell'obbligo di rispettare i dettati dell'ergonomia tra i principi generali di tutela è fondamentale in quanto tali criteri sono alla base delle successive determinazioni poste a carico dei diversi soggetti le cui azioni possono incidere in modo determinante sulle condizioni di sicurezza delle attrezzature e dei posti di lavoro.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali Articoli 22, 23, 24 Gli articoli 22, 23, 24 riguardano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. In particolare sulla base dell’articolo 22 , "i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche" quindi anche il rispetto dei principi ergonomici richiamati alla lettera d dell'articolo 15.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi Anche l’articolo 28 è di carattere generale e richiama implicitamente, la necessità di un approccio ergonomico ai problemi della prevenzione. L'articolo 28 comma 1 impone al datore di lavoro un obbligo, non delegabile, di valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi…

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali Art. 18 comma 1.D. lgs. 106/09: All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”; b)dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque,anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.”;

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali L'analisi del lavoro e le valutazioni del rischio dovranno essere improntate ai criteri generali di tutela elencate e tra questi anche alle indicazioni ergonomiche. In particolare l’art. 203 relativo alle Misure di prevenzione e protezione stabilisce al comma 1 che: “… in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:...b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;… E al successivo comma 2: “ Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento”.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali L’art. 28 comma 2 lettera c riguarda le misure da includere nel programma che deve essere predisposto dal datore di lavoro come conseguenza della valutazione del rischio. E' evidente che, la parte del documento di valutazione che viene definito "programma o piano dei miglioramenti" non potrà contenere misure relative ai rischi connessi ad inosservanze di norme ben definite dalla legge in quanto si tratterebbe di una sorta di autodenuncia di violazioni che, se dovessero emergere durante la valutazione, vanno immediatamente sanate. Nel piano dovranno essere quindi inclusi quegli aspetti che migliorano le condizioni di lavoro a partire da un livello minimo di base, costituito dall'osservanza delle disposizioni di sicurezza e d'igiene contenuto nella legislazione e che si dà ormai per acquisito.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali Ancora, l'articolo 18 comma 1, lettera c, richiede, con obbligo diffuso non solo ai datori di lavoro ma anche ai dirigenti, di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, "delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza". E' evidente in questa norma la rilevanza del concetto di "adattamento del lavoro all'uomo" che sostanzia il concetto di ergonomia già prima citato.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 – Aspetti generali Infine, l'articolo 71 al comma 6, tra gli obblighi del datore di lavoro inserisce quello di prendere “le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia”.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Metodi di analisi e di intervento L'ergonomia si pone sia finalità conoscitive che progettuali. Per realizzare questi scopi è necessario disporre di procedure adatte a comprendere le condizioni materiali e immateriali dei sistemi di lavoro, misurarle e valutarle e infine riprogettare o progettare ex novo, in tutto o in parte, il sistema oggetto di analisi ed intervento ergonomico.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Metodi di analisi e di intervento I metodi di analisi possono essere classificati sulla base di criteri diversi: con riferimento all'elemento studiato nel sistema: si potrà parlare di lavoratore, attrezzature, materiale da lavorare, ambiente di lavoro; in riferimento al tempo di osservazione: l'analisi potrà essere statica o dinamica; rispetto al livello di astrazione, si potrà parlare di ricerche sul campo, in laboratorio, prove di simulazione, elaborazione di modelli, ecc. rispetto alle tecniche di analisi adottate, si parlerà di osservazione diretta, misurazioni, interviste, registrazioni, ecc.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Metodi di analisi e di intervento Un metodo di analisi non esiste isolatamente ma è sempre connesso a una teoria (o a un modello) che gli fa da base. Inoltre il metodo è reso operativo da una procedura che si avvale di tecniche specifiche. Metodi di analisi che partono da approcci diversi, sono ad esempio: il metodo AET di ROHMERT, il sistema uomo/macchina/ambiente di LEAMON, il metodo delle "congruenze organizzative" di MAGGI.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Il lavoro al VDT per le sue implicazioni ai fini della tutela della salute, è stato oggetto di attenzione da parte del mondo scientifico e del legislatore. Il Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994, e la successiva integrazione e modificazione attuata dal Decreto Legislativo n° 242 del 19 marzo 1996, individuavano con norme di legge i principi a cui attenersi per rispondere ai requisiti minimi previsti dalla Direttiva CEE 90/270. Sicuramente la parte del 626 su cui ha esercitato maggior impatto è il titolo VI "Uso di attrezzature munite di videoterminali" (articoli 50-59) anche se in molti altri articoli, in modo diretto o per il loro contenuto, l’ergonomia è presente. (oggi Titolo VII del D. lgs.81/08 artt.172-179 e allegato XXXIV)

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Per quanto attiene il lavoro al VDT il D. Lgs. 81/08 definisce, nell’articolo 173, come “lavoratore” a cui si applica la discipline del D.Lgs. "il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali (il 626 “almeno quattro ore consecutive giornaliere”), dedotte le pause di cui all’art. 175.” Nel 626/94 si parlava di “addetto ai video terminali” nel d.lgs. 81/08 si parla genericamente di “lavoratore” estendendo questi principi a tutti coloro che lavorano con questo mezzo. Le informazioni date costituiscono anche un suggerimento sull’atteggiamento da tenere per la salvaguardia della salute e sicurezza di qualunque utilizzatore.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali I posti di lavoro al videoterminale o computer sono caratterizzati, come per altre situazioni lavorative, da un numero di elementi tra loro interagenti che condizionano l'attività dei singoli operatori. Questi elementi possono essere apparecchiature di vario tipo (schermo, tastiera, mouse, etc.), sistemi e programmi operativi (software), arredi (tavolo, sedia etc.) altri accessori (portadocumenti, etc.) e fattori ambientali (illuminazione, microclima, rumore, etc.). È necessario che sia l'apparecchiatura sia l'area in cui questa è installata vengano sistemate secondo opportuni criteri ergonomici. Lo stesso operatore deve conoscere alcune regole in modo da poter intervenire con opportuni adattamenti del posto di lavoro tenendo conto delle sue esigenze fisiologiche e della mansione svolta.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali ASPETTI GENERALI La condizione di benessere di un operatore al videoterminale è collegata ad una serie di fattori, tra cui i principali sono il "comfort visivo", cioè la mancanza di affaticamenti a carico dell’apparato visivo, e la "postura", cioè la posizione che il suo corpo assume rispetto allo schermo, al tavolo e agli altri elementi che compongono il posto di lavoro.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali La visione Rispetto alla semplice lettura o scrittura di un testo in un lavoro tradizionale d'ufficio, i compiti visivi nel lavoro al videoterminale sono più differenziati e complessi e si possono individuare nella: lettura di testi sullo schermo; ricerca di lettere o simboli sulla tastiera; lettura di testi da digitare.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali L'impegno visivo che l'uso prolungato e consecutivo del videoterminale comporta nello svolgimento di tali compiti ha determinato uno stato di preoccupazione nei confronti delle eventuali conseguenze dannose all'apparato visivo. Lo stato attuale delle conoscenze esclude l'esistenza del rischio di danneggiamento dell’apparato visivo; si é però notato che il maggior impegno visivo richiesto può rivelare e/o aggravare dei difetti visivi in precedenza non diagnosticati e/o non corretti. Qualora, oltre alla mancata correzione dei difetti visivi sopraindicati, non siano rispettati i parametri ergonomici ottimali, possono insorgere delle manifestazioni temporanee di disagio all'apparato visivo, come affaticamento oculare, arrossamento e lacrimazione, difficoltà di messa a fuoco.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Nelle diapositive seguenti verranno fornite le indicazioni per una ottimale regolazione dello schermo e delle distanze di lavoro, e per una più corretta interrelazione tra videoterminale e sorgenti luminose. La postura (1) La postura può essere definita come l'organizzazione dei segmenti del corpo nello spazio. la postura che si assume dipende sia da condizioni "interne" (stato funzionale e dimensione fisica degli operatori) sia da parametri "esterni" (caratteristiche del compito che deve essere eseguito e dimensioni e organizzazione spaziale degli elementi che compongono il posto di lavoro).

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali La postura (2) I problemi di postura connessi con il lavoro ai videoterminali non sono per sé particolarmente specifici rispetto ad altre occupazioni che si svolgono in posizione assisa. Tuttavia, una postura forzata, errata o troppo prolungata, può determinare un elevato impegno muscolare di tipo statico, una riduzione locale dell'irrorazione sanguigna con conseguente senso di fatica. È necessario pertanto che l'operatore attui, in funzione della propria mansione e delle proprie caratteristiche fisiche, opportune regolazioni dei diversi componenti del posto di lavoro (sedia, tende o veneziane, eventuale leggio, ecc.) al fine di assumere una posizione comoda e corretta.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Le radiazioni Il videoterminale, nelle normali condizioni di funzionamento, emette una serie di radiazioni molto simili a quelle prodotte da un apparecchio televisivo ma con valori di grandezza molto più bassi. Pressoché concordemente le ricerche scientifiche e la letteratura più recente hanno rilevato livelli di radiazioni di gran lunga inferiori ai valori di riferimento, contenuti entro il cosiddetto "fondo naturale" e nei limiti stabiliti dalle diverse legislazioni nazionali. Gli schermi piatti (TFT) hanno un livello di emissione ancora più basso dei normali VDT a tubo catodico. Si può affermare quindi che durante il lavoro al videoterminale non si è in presenza di un rischio dovuto a radiazioni.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.681/08 –Posti di lavoro e videoterminali Il rumore I videoterminali presentano il vantaggio di essere più silenziosi delle macchine da scrivere in quanto emettono solo un rumore di lieve entità dovuto alla ventola di raffreddamento e al trasformatore. Stanti le diverse reazioni individuali, dovute alla combinazione di vari fattori, è difficile fissare dei valori limite di rumorosità per gli ambienti di ufficio. La normativa comunitaria, comunque, suggerisce che il rumore emesso dalle apparecchiature sia tale da non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali INTERRELAZIONI PRINCIPALI Il posto di lavoro integrato è composto da una scrivania, una sedia, il videoterminale o computer e altre attrezzature ausiliarie (telefono, cassettiere ecc.). È opportuno posizionare tutti i componenti del posto di lavoro integrato in modo da raggiungere la sistemazione complessivamente più confortevole per l'operatore. Sistema operatore, sedia, tavolo e videoterminale Bisogna tener presente che l’asse della visione, in una persona seduta, è inclinato di circa 15-20° rispetto alla orizzontale: pertanto è bene posizionare il centro dello schermo lungo quest'asse. Il busto deve avere una inclinazione compresa tra i 90 e i 110° per non creare eccessivi affaticamenti alla colonna vertebrale. Questa posizione deve essere sorretta dallo schienale.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali L'angolazione tra braccio e avambraccio deve essere di circa 90° e bisogna regolare l'altezza della sedia anche secondo questo parametro, considerando comunque che bisogna lasciare lo spazio sufficiente tra piano di seduta e piano del tavolo di lavoro per il libero movimento delle cosce. Anche le ginocchia devono avere una angolazione maggiore o uguale a 90°. Se non si ha un pieno appoggio del piede a terra, bisogna valutare l'adozione di un poggiapiedi in modo da sorreggere il peso delle gambe. Il videoterminale infine dovrebbe essere posizionato in modo da eliminare eventuali riflessi presenti sulla superficie tramite rotazione e/o inclinazione dello schermo.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Correlazioni tra videoterminale e sorgenti luminose La collocazione ottimale di un posto di lavoro è quella in cui l'asse operatore/videoterminale è parallelo sia alla parete su cui si aprono le finestre, sia all'asse lungo il quale sono allineate le plafoniere esistenti nel soffitto. Qualora l'illuminazione sia diretta e non diffusa, per evitare la presenza di velature od ombre sullo schermo, il videoterminale non si dovrebbe trovare in prossimità della verticale del corpo illuminante. Anche l'eventuale lampada da tavolo e le altre sorgenti luminose non devono rientrare nel cono visivo dell'operatore e creare riflessi su parti e componenti del sistema (monitor, tastiera, documenti da consultare, etc.).

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Illuminazione I principali compiti visivi che l'operatore svolge nel lavoro al videoterminale (lettura del testo da digitare e dei simboli della tastiera, controllo visivo dello schermo) presentano esigenze divergenti rispetto all'illuminazione.  Una illuminazione troppo bassa può rendere difficile la lettura del documento cartaceo, mentre una illuminazione troppo alta può creare difficoltà nella discriminazione delle immagini presenti sullo schermo. Il migliore compromesso è costituito da un livello di illuminamento medio ed omogeneo nell’arco della giornata. È opportuno: regolare le tende per evitare fastidiosi riflessi ed abbagliamenti e per compensare le variazioni di intensità della luce naturale; orientare le eventuali lampade da tavolo affinché non provochino riflessi sullo schermo; regolare, dove possibile, l’intensità della luce proveniente dal sistema di illuminazione artificiale.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO CON VIDEOTERMINALE Per gli elementi che costituiscono il posto di lavoro al videoterminale si daranno le indicazioni più opportune in base all’esperienza maturata e alle conoscenze scientifiche più attuali. Schermo Nell'uso del videoterminale è importante che la visualizzazione dei simboli sullo schermo sia tale da renderli chiaramente leggibili. Inoltre è importante che non vi siano riflessi o velature luminose. L'operatore deve cercare di seguire una serie di accorgimenti che di seguito verranno elencati.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Movimentazione dello schermo e sistemazione nello spazio Lo schermo video è generalmente inclinabile e girevole, in alcuni casi è spostabile in senso orizzontale e verticale sul piano di appoggio. Il centro dello schermo va posizionato sull'asse visivo abituale di lavoro per evitare eccessivi e continui movimenti del capo sia in senso orizzontale che verticale. La distanza di lettura consigliata (distanza occhio/schermo) non dovrebbe essere superiore a 70 cm. Tramite rotazione o inclinazione dello schermo si potranno eliminare o attenuare eventuali riflessi provocati da finestre, lampade, ecc...

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Scelta tra una rappresentazione in positivo e una in negativo dell’immagine. Con molti programmi applicativi si ha la possibilità di poter rappresentare le immagini in "negativo" (scritte chiare su fondo scuro) oppure in "positivo" (scritte scure su fondo chiaro). La presentazione in positivo permette una migliore leggibilità dei caratteri, fornisce un'immagine simile a quella di un testo stampato e quindi richiede un minor sforzo visivo di adattamento nel passaggio continuo dal testo cartaceo da digitare al testo rappresentato sullo schermo. Inoltre, essendo chiaro il fondo, si riduce la percezione dei riflessi luminosi sullo schermo. La presentazione in negativo può essere adatta per gli operatori con una bassa acuità visiva e riduce la percezione dell'eventuale sfarfallio dell'immagine.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Regolazione del contrasto e della luminosità Gli schermi video sono generalmente dotati di comandi per la variazione della luminosità e del contrasto la cui posizione è indicata nel manuale d'uso del videoterminale o computer. Infatti la percezione dell'immagine sullo schermo può variare sia in funzione delle capacità visive dell'operatore sia in relazione alle condizioni di illuminazione presenti nell'ambiente di lavoro. Considerando che le condizioni possono variare nel corso della giornata, è opportuno regolare di conseguenza la luminosità ed il contrasto.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Indicazioni relative all'utilizzo dei colori Per alcune attività lavorative per esempio attività grafica e modulistica, una rappresentazione a più colori delle informazioni offre vantaggi nella interpretazione. Nelle applicazioni normali non si dovrebbe superare la presenza contemporanea di 6 colori. Inadatti sono comunque i colori estremi dello spettro visibile (rosso e viola) e l'accoppiamento dei colori complementari (il giallo ed il viola, il rosso ed il verde, il blu e l'arancio) in quanto la messa a fuoco dell’occhio risulta più difficile. Si fa presente che lo sfondo colorato aumenta lo sforzo visivo.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Uso dei filtri (1) Esistono vari tipi di dispositivi costruiti per consentire una riduzione dei riflessi eventualmente presenti sullo schermo e aumentare il valore del contrasto fra i caratteri e il fondo dello schermo. Va però osservato che il potere antiriflettente del filtro viene ottenuto a spese della leggibilità del testo. Infatti, la luce emessa dal video viene in parte assorbita dalle strutture filtranti derivandone una riduzione della luminosità dei caratteri (accentuata inoltre dalla deposizione di polvere).

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Uso dei filtri (2) Inconvenienti possono anche derivare dalla presenza di una doppia superficie riflettente nel caso il filtro non aderisca perfettamente alla superficie dello schermo o comunque sia installato in maniera non corretta. Inoltre, i filtri a rete sono soggetti ad accumulo di polvere nei fori delle maglie, quelli in materiale plastico possono essere soggetti a deformazioni causate da calore e quelli vitrei rendere visibili le impronte lasciate dalle mani se il filtro viene toccato. In conclusione, ai fini della eliminazione dei riflessi, vale il criterio di privilegiare in primo luogo una opportuna sistemazione ergonomica del posto di lavoro al videoterminale; solo se detto criterio non fosse perseguibile, potrà essere valutata l'opportunità di applicazione di idonei filtri antiriflesso.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Pulizia e controllo L'accumulo di polvere sulla superficie dello schermo, causata in genere dalla presenza di elettricità statica, può deteriorare la percezione delle immagini. Si deve quindi effettuare una frequente pulizia dello schermo, utilizzando solo gli appositi prodotti detergenti. Se è presente un filtro, la pulizia va eseguita sia sulla superficie dello schermo sia sulla superficie interna ed esterna del filtro stesso per i flussi convettivi di aria che si creano tra le due superfici.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Sistemazione dello schermo/tastiera/documento La sistemazione generalmente consigliata per un lavoro prolungato al videoterminale è quella che vede allineati sulla stessa linea l'utente, il videoterminale e la tastiera. Evitare altre collocazioni che causerebbero frequenti rotazioni del capo e movimenti degli occhi. In funzione di diverse attività lavorative, sono accettabili anche la disposizione con schermo e tastiera davanti  e documento di lato (prevalente interazione con lo schermo); o la disposizione con tastiera e documento davanti e schermo di lato (prevalente interazione con il foglio). E' da tener presente che la tastiera deve essere situata ad una distanza dal bordo del tavolo che permetta di poggiare gli avambracci e di non affaticare le braccia.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Tastiera E' necessario far uso di tastiere separate dal videoterminale. In questo modo è possibile collocare la tastiera nella posizione che si ritiene più idonea per le operazioni da svolgere. Posizione delle braccia La posizione migliore è ottenibile quando si ha una distanza tra il piano di seduta ed il piano di appoggio delle braccia compresa tra i 22 ed i 25 cm. È opportuno quindi che l'utente regoli adeguatamente l'altezza del piano della sedia.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Scelta dell'inclinazione Molte tastiere hanno la possibilità di variare l'inclinazione tramite la regolazione di appositi piedini. Trovare l’inclinazione più adatta tende a diminuire il possibile affaticamento a carico degli arti superiori. L'utente deve adottare l'inclinazione che gli comporti il minor affaticamento dei polsi che può valutare sperimentalmente con l’uso. Spazio per le mani La tastiera deve essere arretrata rispetto al bordo del tavolo di circa 10 cm in modo da permettere l’appoggio del polso. Se, per una profondità del tavolo, questo non è possibile può essere d’aiuto l’utilizzo di sedie con braccioli su cui poggiare gli avambracci.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Uso del mouse e spazio per la sua movimentazione L’utilizzo di questo dispositivo di input è diventato praticamente indispensabile per la gestione dei programmi applicativi. È necessario quindi prevedere uno spazio adeguato alla destra della tastiera (a sinistra se si è mancini) per lo spostamento del mouse e fare in modo che questo spazio resti libero da altri ingombri. Tavolo di lavoro, scrivania Il videoterminale o computer può essere posizionato sul piano del tavolo di lavoro-scrivania o su un tavolo ausiliario ad esso riservato.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Sistemazione sul piano di lavoro delle attrezzature e degli oggetti I vari componenti dell'attrezzatura vanno posizionati sul piano di lavoro in modo che il loro utilizzo non costringa l'operatore ad assumere posture incongrue e compiere movimenti faticosi. La determinazione della posizione può essere fatta valutando la frequenza d'uso delle attrezzature, destinando a quelle più spesso utilizzate le zone preferenziali e sistemando le altre sempre all'interno del campo di azione delle braccia.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Ingombri sul piano di lavoro e nella zona di movimentazione delle gambe Il piano di lavoro deve essere sgombro di oggetti non necessari all'attività lavorativa. Le attrezzature necessarie al funzionamento della workstation non devono costituire intralcio. Ad esempio, i cavi di collegamento delle attrezzature (telefono, calcolatrice, ecc.) dovrebbero uscire sul tavolo nelle immediate vicinanze delle apparecchiature o comunque fare percorsi tali da non intralciare l'area normale di lavoro. La fascettatura dei cavi aiuta alla tenuta di un maggior ordine del posto di lavoro ed alla sua pulizia. Anche sotto il tavolo non dovrebbero essere presenti cavi di alimentazione o collegamento. La posizione di eventuali altre attrezzature (quali le cassettiere mobili) non dovrebbe intralciare i movimenti delle gambe.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Presenza di oggetti con un forte fattore di riflessione Al fine di evitare possibili abbagliamenti indiretti, sul piano di lavoro non devono essere presenti elementi aventi superfici che possono riflettere la luce naturale o artificiale dell'ambiente di lavoro come, ad esempio, coperture posticce con lastre di cristallo, oggetti con superfici metallizzate riflettenti, etc. Questi aspetti vanno considerati specialmente quando i riflessi possono rientrare nel cono visivo dell'operatore che lavora al videoterminale.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Portadocumenti o leggio Per particolari attività che richiedono una lettura continuativa di documenti (videoscrittura, inserimento dati, ecc.) si consiglia l'uso di un portadocumenti o leggio. Quando questo viene utilizzato esso deve essere situato alla stessa distanza visiva dello schermo in modo da ridurre i movimenti del capo ed evitare continui riadeguamenti della messa a fuoco con conseguente affaticamento degli occhi.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS. 81/08–Posti di lavoro e videoterminali Sedia La sedia va considerata un oggetto quasi "individuale" in quanto va adattata, utilizzando le possibilità di regolazione che possiede, alle dimensioni fisiche dei singoli utilizzatori. Una sedia mal regolata può far sentire i suoi effetti sull’apparato osteoarticolare e circolatorio dell'utilizzatore, considerando che è l'elemento della postazione di lavoro su cui si passa gran parte del tempo lavorativo. Regolazione del piano di seduta L'utilizzatore che disponga di sedia con piano di seduta regolabile in altezza deve fare in modo che i suoi piedi tocchino comodamente il suolo per non creare compressioni dei vasi e dei nervi della parte inferiore delle cosce. La regolazione dell'altezza del piano di seduta va effettuata in relazione anche al diverso tipo di calzature indossate.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Posizionamento dello schienale Quando lo schienale della sedia è regolabile, questo va posizionato in modo da sostenere la parte lombare della schiena e fare in modo che segua la curvatura della colonna vertebrale. Bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti o comunque di lavorare a lungo con il tronco flesso. Lo schienale va inclinato a piacimento in un arco che va da 90° a 110° verso il retro. E’ raccomandato assumere posizioni diverse durante la giornata per evitare posture fisse prolungate. Anche l’altezza dello schienale deve essere regolata in maniera tale da appoggiarsi, principalmente, nella parte lombare della schiena.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Poggiapiedi Può essere necessario l'uso di un poggiapiedi quando non si possono appoggiare i piedi comodamente sul pavimento. Bisogna evitare infatti di avere le gambe sospese o di far poggiare solo la punta dei piedi, in quanto si possono creare difficoltà circolatorie per la parte inferiore degli arti con sensazioni di indolenzimento, formicolii, ecc...

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali SINTESI Non esiste una correlazione accertata tra danni alla funzione visiva e lavoro al videoterminale; gli eventuali disturbi ed affaticamenti si possono evitare con una corretta organizzazione del lavoro al videoterminale. I videoterminali non emettono radiazioni pericolose. Non si rileva la necessità di installare filtri aggiuntivi. Una corretta posizione di lavoro, specialmente nel caso di lavori lunghi e ripetitivi, contribuisce ad evitare eventuali disturbi osteoarticolari e circolatori.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali È necessario che tutti coloro che usano videoterminali: regolino l'altezza del piano di seduta della sedia e la posizione dello schienale in funzione delle proprie dimensioni fisiche e usino il poggiapiedi qualora i piedi non tocchino comodamente terra; adattino la posizione dello schermo video per ottenere sia una postura di lavoro confortevole sia una migliore visibilità delle immagini; posizionino l'eventuale leggio o portadocumenti alla stessa distanza di lettura dello schermo; sistemino razionalmente sul piano di lavoro le attrezzature e gli altri oggetti evitando la presenza di elementi aventi la superficie riflettente; sistemino la posizione della tastiera in funzione della posizione del documento da digitare e dello schermo e scelgano l’inclinazione più adatta per mantenere le braccia ad angolo retto con gli avambracci; prevedano uno spazio adeguato per lo spostamento del mouse;

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali scelgano, se possibile, la rappresentazione delle immagini in positivo piuttosto che quella in negativo; regolino sul video la luminosità ed il contrasto delle immagini; regolino l’illuminazione del locale di lavoro per mantenerla costante nell'arco della giornata; selezionino i colori da utilizzare negli schermi policromatici non superando la compresenza di 6 colori; sottopongano gli schermi ad una manutenzione regolare (pulizia e controllo); effettuino una regolare pulizia dello schermo e, se presente, del filtro. Inoltre qualora si rilevino mal funzionamenti delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro (videoterminali, sedie, ecc.) che possono comportare problemi per la sicurezza e la salute del lavoratore, è necessario segnalarle al fine di riportare l’attrezzatura alla sua normale funzionalità.

L'ERGONOMIA E IL D.LGS.81/08 –Posti di lavoro e videoterminali Non si scherza… Capo III - Sanzioni Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo così sostituito all'articolo 96 del d.lgs. n. 106 del 2009) 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Art. 179. Sanzioni a carico del preposto (abrogato dall'articolo 96 del d.lgs. n. 106 del 2009)