Dott.ssa Simona CASTIELLO

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Dott.ssa Simona CASTIELLO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO Analisi della Normativa nella sua evoluzione e valutazione dei rischi 03 dicembre 2010 Dott.ssa Simona CASTIELLO

Nuova concezione organizzativa e sistematica dell’azienda D.Lgs. 626/94 Attuazione di una norma comunitaria -Direttiva quadro 89/391/CEE Nuova concezione organizzativa e sistematica dell’azienda PRINCIPI BASE: - PREVENZIONE; - INTERVENTO PREVENTIVO/INFORMATIVO; - SISTEMA DI SICUREZZA; - SISTEMA DI PERSONE; - VALUTAZIONE DEI RISCHI; - INFORMAZIONE/FORMAZIONE.

D.Lgs.81/08 TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IL T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa del diritto vigente su di un determinato tema con la funzione di raccogliere tutte le disposizioni vigenti relative al tema che ne costituisce l’oggetto.

CAPISALDI: Ampliamento campo di applicazione delle disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3) Rafforzamento rappresentanze aziendali(artt.47-50) Aumento ore formazione(artt.36-37) Valorizzazione degli organismi paritetici(art.51) Semplificazione o eliminazione aspetto burocratico(art.53) Principio dell’effettività

D.Lgs.106/09 decreto correttivo Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio Reintroduzione della visita medica all’ assunzione

626/94 81/08 106/09 VALORIZZAZIONE PROTEZIONE INTEGRITA’ FISICA Intervento riparatorio Intervento preventivo Misure più aspre Misure meno aspre 626/94 81/08 106/09 Centro di interesse: macchine Centro di interesse: lavoratore VALORIZZAZIONE PROTEZIONE INTEGRITA’ FISICA PERSONALITA’ MORALE BENESSERE DEL LAVORATORE

PRINCIPI BASE COSTITUZIONE (1948) CODICE CIVILE (1942) CODICE PENALE(1930)

COSTITUZIONE Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro; Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività; Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro; Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia.

CODICE CIVILE Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente fattibile; Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi.

CODICE PENALE Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro; Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; Art.589 : Omicidio colposo; Art.590 : Lesioni personali colpose.

I Destinatari delle Norme di Sicurezza

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08) Primo garante dell’obbligo di sicurezza Scopo : Adottare misure dettate dalla: Particolarità del lavoro Esperienza Tecnica Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori. MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE

BASI COSTITUZIONALI Dovere di solidarietà(art.2). Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32). Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41).

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

IL DIRIGENTE (art.2 d) d.lgs.81/08) PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO, ORGANIZZANDO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. - nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; - nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento è consultato esclusivamente in azienda);

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA. Delegato:Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso; Delegante : Compito di vigilanza.

IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE TUTTI GLI OBBLIGHI. TRANNE : - La Nomina Rspp; - La Valutazione Dei Rischi; - La Redazione Del Documento Di Valutazione Dei Rischi.

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Preposto Subordinato al dirigente o direttamente al datore di lavoro; Controlla l’attività lavorativa; Impartisce opportuni ordini ed istruzioni; Vigila sul rispetto delle disposizioni normative; Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;

Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Preposto Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI; Si mostra sempre come esempio; E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.

Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del preposto informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; -astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; -segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo; -frequentare appositi corsi di formazione.

Diritti del Preposto • Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza. • Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. • Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

Il Datore di lavoro I Dirigenti FUNZIONI DIRETTIVE esercita (capigruppo) I preposti (responsabili dei servizi) esercita organizzano sovrintendono l’attività hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza hanno il dovere di vigilanza sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (c.d. vigilanza oggettiva) sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori (c.d. vigilanza soggettiva) 32

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione LAVORATORE Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione

DEFINIZIONE art. 2 a) d.lgs. 81/08 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori - prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

INFORMAZIONE (art.36 d.lgs. 81/08) Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro. RISCHI INFORMAZIONE Ambientali Particolari Specifica Completa

INFORMAZIONE (art.36) Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione; Richiedere che il medico competente informi i lavoratori sui processi e i rischi connessi all’attività lavorativa; Informare tutti i lavoratori circa i pericoli e i rischi .

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INFORMAZIONE La legge lascia la libertà di scelta INFORMAZIONE ADEGUATA PARTICOLARE SPECIFICA

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08) OBIETTIVI: Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui) sicurezza e salute. I TEMPI: Assunzione; Trasferimento o cambiamento di mansione; Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie;

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08) Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento di sicurezza nei rispettivi compiti aziendali.

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08) DATORE DI LAVORO Organizza le attività e garantisce una formazione sufficiente ed adeguata DESTINATARI Preposti; RSPP e ASPP; Lavoratori; Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso, anti-incendio,evacuazione.

FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08) QUANDO: Durante l’orario di lavoro I COSTI: Gratis per chi deve essere formato

ARGOMENTI Concetti di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Rischi riferiti alle mansioni; Procedure di prevenzione e protezione.

ADDESTRAMENTO (art.36 e 37 d.lgs. 81/08) Complesso di attività diretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,sostanze,dispositivi di protezione individuale. SOGGETTI RESPONSABILI: Datore di lavoro; Dirigenti; Preposti; Medico competente.

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori RSPP + ASPP

RSPP (art.2 lett. f d.lgs. 81/08) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA

ASPP (art.2 lett. g d.lgs. 81/08) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione FUNZIONE DI SATELLITI

RSPP DATORE DI LAVORO LAVORATORE SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di lavoro non vuol dire dividere la responsabilità.

Requisiti Rspp/ASPP D.Lgs. 195/2003 Formazione Accordo Stato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del Gennaio 2006 Modulo A-B-C

Modulo A (28ore) Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Soggetti, compiti, obblighi e responsabilità civili e penali del Sistema di Prevenzione aziendale Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi Documento di valutazione dei rischi La classificazione dei rischi

Modulo B (settori ATECO) Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni o mutageni Rischi chimici Rischi biologici Rischi fisici Rischi legati alla organizzazione del lavoro Rischio infortuni Rischio esplosioni Sicurezza antincendio Dispositivi protezione individuale – DPI

Modulo C (24ore) Organizzazione e sistemi di gestione Sistema delle relazioni e della comunicazione Rischi di natura psicosociale Rischi di natura ergonomica Ruolo dell’Informazione e della Formazione Stress- lavoro correlato

PRINCIPALI REQUISITI (art.32) Diploma di Scuola Media Superiore; Corso di Formazione adeguato alla natura dei Rischi (modulo A-B); Capacita’ di Organizzazione e Gestione dell’Attività Tecnica ed Amministrativa (modulo C);

RSPP INTERNO a) nelle aziende industriali; b) nelle centrali termoelettriche; c) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; d) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; e) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; f) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Datore di lavoro -RSPP  Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori  Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori  Aziende della pesca fino a 20 lavoratori  Altre aziende fino a 200 lavoratori

PRINCIPALI COMPITII (art.33) Individuare i Fattori di Rischio e Valutare il Rischio; Elaborare le Misure Preventive e Protettive; Proporre i Programmi di Informazione e Formazione; Partecipare alla Consultazione in Materia di Tutela della Salute

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

RLS (art. 2 lett.i) d.lgs. 81/08) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. FUNZIONE CONSULTIVA

RLS è eletto dai lavoratori Azienda fino a 15 dipendenti Eletto tra i lavoratori Nominato tra le rappresentanze sindacali Aziendali Azienda con più di 15 dipendenti

RLS IN AZIENDA 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti; 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti; 6 RLS nelle aziende oltre i 1000 dipendenti.

FUNZIONI Accesso ai luoghi di lavoro; Consultazione in merito alla formazione; Consultazione in merito alla Valutazione dei Rischi; Formulazione osservazioni sulla sicurezza; Partecipazione alle riunioni periodiche; Promozione -elaborazione -attuazione misure di prevenzione.

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DATORE DI LAVORO; DIRIGENTE; PREPOSTO; LAVORATORE; RSPP e ASPP; RLS; MEDICO COMPETENTE.

MEDICO COMPETENTE (art.2 lett.h) d.lgs. 81/08) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Ruolo primario nella sicurezza MEDICO COMPETENTE Ruolo primario nella sicurezza Requisiti: Specializzato in medicina del lavoro Docente in Medicina del lavoro o Specializzato in igiene e medicina preventiva; Continua formazione ed educazione.

OBBLIGHI art. 25 Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; -consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

QUANDO???? movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo); attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali); esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene); agenti biologici ; Lavori usuranti.

Il sistema sanzionatorio nel nuovo testo unico SANZIONI Il sistema sanzionatorio nel nuovo testo unico

SANZIONI MODALITA’ DI APPLICAZIONE PENALI INTERDITTIVE AMMINISTRATIVE SINGOLARMENTE (solo arresto o solo ammenda) CUMULATIVE (arresto e ammenda) ALTERNATIVE (arresto o ammenda)

ISPEZIONE COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere SOSPENSIONE AZIONE PENALE RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE VERIFICA (entro 60 gg scad) CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m PROCESSO PENALE OBLAZIONE 162 BIS * ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad) COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg * Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse ARCHIVIAZIONE

SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art. 55 d. lgs OBBLIGHI SANZIONI DVR-Autocertificazioni Ammenda 2000/ 4000 € Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 € Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 € Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 € Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 € Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 € Designazione addetti anti-incendio e primo soccorso Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 € Informazione,Formazione,Addestramento addetti anti-incendio e primo soccorso Nomina medico competente Effettuare riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori) Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 6600 €

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO(art. 56 d.lgs.81/08) OBBLIGHI SANZIONI Sovraintendere e vigilare sui lavoratori Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 € Richiedere l’osservanza delle disposizioni per gestire le situazioni di rischio Segnalazione tempestiva al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi Astenersi dal richiedere la ripresa del’attività in caso di pericolo Verificare che i lavoratori abbiano avuto adeguata formazione Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800 Informare i lavoratori Partecipare a corsi di formazione

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 59 dlg. 81/08) INOSSERVANZE SANZIONI Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 € Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Utilizzo non appropriato dei DPI Segnalazione non immediata di qualsiasi condizione di pericolo conosciuto Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi Compiere di propria iniziativa operazione o manovre non competenti Non partecipare ai programmi di formazione e addestramento Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Utilizzo attrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL RSPP/ ASPP E DEL RSL Nessuna sanzione penale o amministrativa La natura consultiva non comporta responsabilità Responsabile solo se induce in errore il datore di lavoro nella Valutazione dei rischi

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE (art. 58 d. lgs INOSSERVANZE SANZIONI Mancata consegna al DL a fine incarico della documentazione sanitaria Arresto fino a 1 mese o Ammenda 200/800€ Mancata Programmazione della Sorveglianza Sanitaria Arresto fino a 2 mesi o Ammenda 300/1200 € Mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria Sanzione Amministrativa Pecuniaria 600/2000 € Violazione dell’ obbligo di collaborare con il DL alla Valutazione dei Rischi Arresto fino a 3 mesi o Ammenda 400/1600€

USO ATTREZZATURE DI SICUREZZA

art. 69 d.lgs. 81/08 Attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

come devono essere le attrezzature? Conformi alle disposizioni normative, decreti ministeriali e direttive comunitarie; idonee a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori; Adeguate all’attività da svolgere.

Norme di carattere generale È vietato rimuovere anche temporaneamente i dispositivi di sicurezza; È necessario mantenere in efficienza le macchine, impianti ed attrezzature con manutenzione preventiva e periodica; È obbligatorio proteggere e segregare gli elementi di pericolo delle macchine.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza; Nella scelta delle macchine valutare: - rischi presenti nell’ambiente, - rischi da utilizzo e interferenze. Ridurre al minimo il rischio connesso all’uso di attrezzature; Adottare misure necessarie affinché le attrezzature siano installate ed utilizzate correttamente e sottoposte a manutenzione periodica.

Dispositivi di Protezione Individuale

Art.74 d.lgs. 81/08 qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

COME DEVONO ESSERE I DPI? Conformi alle norme in materia di salute e sicurezza; Adeguati alle esigenze ergonomiche; Compatibili tra loro in caso di uso simultaneo.

Obbligo del datore di lavoro e del dirigente Fornire necessari ed idonei dpi; Mantenere in efficienza i dpi; Controllare che i dpi siano utilizzati solo per lo scopo previsto; Fornire istruzioni comprensibili; Informare i lavoratori dei rischi dai quali i dpi li proteggono; Assicurare un’ informazione adeguata; Organizzare uno specifico addestramento.

Obbligo del medico competente Pronunciarsi prima della consegna dei dpi ai singoli lavoratori, conoscendo le eventuali patologie degli stessi

OBBLIGHI DEL PREPOSTO Sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei singoli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali e sull’uso dei dpi; Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze del dpi.

OBBLIGO DEL LAVORATORE PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Sanzioni

a carico del solo datore di lavoro Valutazione dei rischi senza analisi delle caratteristiche del lavoro Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2500 a €6400

a carico del datore di lavoro e del dirigente messa a disposizione del lavoratore di attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2500 a € 6400

omessa erogazione di formazione ed informazione circa l’uso corretto dei dpi arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1000 a € 4800

sanzione amministrativa pecuniaria violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizioni del lavoratore sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €1800

Segnaletica di salute e sicurezza

art. 162 d.lgs. 81/08 Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce un’ indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

caratteristiche principali: segnali semplici materiale resistente significato comprensibile

COLORI rosso divieto pericolo attrezzature antincendio giallo avvertimento azzurro prescrizione verde salvataggio o soccorso sicurezza

SANZIONI

a carico del datore di lavoro e del dirigente violazione obbligo di ricorrere a segnaletica conforme alle prescrizioni di sicurezza arresto da tre a sei mesi o ammenda da €2500 a €6400

carenza di informazioni a rls e lavoratori circa la segnaletica adottata arresto da due a quattro mesi o ammenda da €750 a € 4000

a carico dei preposti Abrogate dal d.lgs. 106/09

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

artt. 80-87 D.LGS.81/08 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONE PER I LAVORI SOTTO TENSIONE PROTEZIONE DAI FULMINI VERIFICA PERIODICA

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Adottare misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica e soprattutto da quelli da - contatti elettrici diretti; - contatti elettrici indiretti - innesco e propagazione incendi, ustioni; - innesco di esplosioni; - fulminazione diretta ed indiretta; - sovratensione; - guasto ragionevolmente prevedibile; Valutare dei rischi; Adottare misure tecniche ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi elettrici.

art. 82 divieto di eseguire lavori sotto tensione; art.83 divieto di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette; art. 86 il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dei fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le norme della buona tecnica e le normative vigenti.

Sanzioni

a carico del solo datore di lavoro il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.” arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2500 a 6400€

a carico del datore di lavoro e del dirigente il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure scelte arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1000 a €4800

il datore di lavoro non deve eseguire lavori sotto tensione ; il datore di lavoro non deve eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette; il datore di lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico. arresto da tre a sei mesi o ammenda da €2500 a €6400

il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1800

RISCHIO ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

artt. 206-212 d.lgs. 81/08 Campi elettromagnetici campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Valori limite di esposizione limiti all’esposizione campi elettromagnetici basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati

Obiettivo: prevenire la circolazione all’interno del corpo umano di: - Corrente indotte - Assorbimento di energia - Correnti di contatto

DATORE DI LAVORO Obbligo valutare e misurare il campo elettromagnetico.

Cosa si deve valutare? Il livello, lo spettro di frequenza durata e tipo di esposizioni Valori limiti di esposizione e valore d’azione Effetti sulla salute e sicurezza del lavoratore Effetti indiretti ( interferenze esplosioni dovute all’accensione di materiale infiammabile) Esistenza di attrezzature alternative con minor rischio Azioni di risanamento

Lavoratori : Informazione e Formazione Misure di prevenzione e protezione Risultato della valutazione dei livelli di esposizione Modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi Procedure per lavorare in sicurezza Uso corretto dei dpi

SANZIONI

a carico del datore di lavoro e dirigente mancata elaborazione di un programma di azione per prevenire le esposizioni a campi magnetici. arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2000 a €4000

mancata indicazione segnaletica di luoghi di lavoro esposti a campi elettromagnetici che superino i valori d’azione misure non immediate per riportare l’esposizione ai campi magnetici nei valori limite d’esposizione arresto da 2 a 4 mesi o ammenda €750 a €4000

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!