Normativa sulla gestione dei rifiuti

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Transcript della presentazione:

Normativa sulla gestione dei rifiuti Bitonto, 1 ottobre 2004 Ing Antonio De Donno

introduzione del principio “chi inquina paga” Legge 366/1941 Normava la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani che terminavano in discariche quasi sempre incontrollate D.P.R. 915/1982 introduzione del principio “chi inquina paga” emanazione di normativa specifica per le discariche e gli impianti di smaltimento introduzione della raccolta differenziata D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) introduzione del concetto di Gestione dei Rifiuti favorire il recupero e il riciclaggio dei rifiuti rispetto alla discarica imposizione di limiti minimi per la raccolta differenziata

Priorità operative del Decreto Ronchi (artt. 3-4-5) Riduzione della produzione dei rifiuti Riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: il reimpiego ed il riciclaggio; le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Smaltimento della fase residuale in discarica.

Articolo 5 (Smaltimento dei rifiuti) 4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche. 5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (omissis) 6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.

Classificazione dei rifiuti (Art. 7) In base alla provenienza In base alla pericolosità Urbani Speciali Pericolosi Non pericolosi

2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I

RIFIUTI PERICOLOSI Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I

Oneri dei produttori di rifiuti (Art. 10) Il produttore dei rifiuti è responsabile del corretto smaltimento che può essere effettuato tramite autosmaltimento Tramite conferimento a terzi autorizzati Tramite conferimento al pubblico servizio (se si tratta di rifiuti urbani)

Trasporto dei rifiuti (Art. 15) I rifiuti devono essere accompagnati durante il trasporto da un formulario che riporta i dati del produttore, del trasportatore e della destinazione finale, le caratteristiche dei rifiuti e la data e l’ora dell’inizio e della fine del trasporto Sono esentati dal formulario i rifiuti urbani trasportati dal gestore del pubblico servizio

Competenze (art. 18 – 19 – 20 -21) Spettano: allo Stato le competenze in campo legislativo Alle Regioni l’emanazione dei piani di smaltimento e l’autorizzaizione degli impianti Alle Province i controlli Ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani

Gestione degli imballaggi (artt. 34 -43) Classificazione degli imballaggi Imballaggio primario o di vendita Imballaggio secondario Imballaggio terziario o di trasporto

Obiettivi di riciclaggio imballaggi (Allegato E) Entro 5 anni Min Max a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il  50%      65% b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: 25% 45% c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: 15%

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) Consorzio tra produttori ed utilizzatori di imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.

Beni Durevoli (Art. 44) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati a cura del detentore Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma

Istituzione della tariffa (Art. 49) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani TARSU deve essere abrogata e sostituita da una Tariffa

Il Catalogo Europeo Rifiuti (CER) 20 03 01 provenienza processo produttivo tipo di rifiuto