Corso di Formazione anno 2009 CATANZARO e REGGIO CALABRIA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Università di Padova – Incontro del 21 novembre 2011
Advertisements

RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI NON INFERIORI A €
Sottofascicolo per le spese
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
Corso di Formazione anno 2010 CATANZARO
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
Società nome collettivo
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
CURATORE E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
Il titolo esecutivo europeo Regolamento CE 805/2004 Entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e applicabile dal 21 ottobre 2005 reca la disciplina del c.d.
Le ordinanze anticipatorie di condanna Introdotte le prime due (artt. 186 bis e ter c.p.c.) dalla legge n. 353/1990 e la terza (art. 186 quater c.p.c.)
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione

La tutela giurisdizionale in materia tributaria
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza
Diritto di accesso e privacy
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
I Controlli del commissario giudiziale
IL RECUPERO DEL CREDITO: PAGAMENTI E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Novità in materia di PRIVACY 23 febbraio 2012 Relatore: Gianni Festi.
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
L’integrazione europea in materia di diritto internazionale privato
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Riproduzione riservata
IL CASO ECOFIN Gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali Dott. Marcello Salerno.
1 Assemblea Ordinaria degli Associati A.N.I.T.I. 6 MAGGIO 2006 Iscrizione allAlbo dei Consulenti Tecnici - requisiti e tariffe - Analisi delle problematiche.
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
LA MAGISTRATURA.
PROTOCOLLO DI INTESA tra Il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e il Ministro della Giustizia per l innovazione digitale nella Giustizia.
Dati delle Pubbliche Amministrazioni e Servizi in Rete Prefettura di Reggio Calabria novembre 2010.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Decreto – Legge 7 settembre 2007 Art. 2 (Norme urgenti in materia di personale scolastico)
NOTIFICAZIONI AVVOCATI
Abrogazione implicita
IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire Licenze e Autorizzazioni per aprire: PROMOTORE.
Le nuove comunicazioni obbligatorie in Veneto 28 settembre 2007 – Sheraton Padova Hotel & Conference Center Introduzione istituzionale.
Mediazione: un caso Legge 69/ Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1.
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
CONSULTABILITA’ DOCUMENTI
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T marzo 2006.
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Avv. Andrea Gangemi SSPL
LA CORTE COSTITUZIONALE
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
e….. quali altre modifiche ci aspettano?
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
La dichiarazione di fallimento
Amministrazione trasparente
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
LA MAGISTRATURA.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali.
1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
Transcript della presentazione:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria  

Corso di Formazione anno 2009 CATANZARO e REGGIO CALABRIA LE INNOVAZIONI INTRODOTTE AL PROCESSO CIVILE DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2009 N 69 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

I problemi del pianeta giustizia non sono solo collegati alla lungaggine dei processi e non troveranno definitiva soluzione limitando gli interventi nella unica direzione tesa a una maggiore celerità del rito . Altri ed importanti sono gli elementi e i fattori le cui criticità condizionano e rendono difficile raggiungere livelli di servizio ottimali

Informatizzazione dei servizi e del processo Beni strumentali Informatizzazione dei servizi e del processo

PIANTE ORGANICHE COPERTURA ORGANICI

RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE VICE DIRIGENZA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE meritocrazia

COMUNICAZIONE INTERNA FORNITORI

LEGGI di RIFORMA PROCESSO CIVILE Lo spirito delle riforme che negli anni hanno interessato il processo civile può essere riassunto : a) nella introduzione di mezzi atti a contrastare l’uso dilatorio e l’abuso del processo; b) nella tutela dell’attività difensiva e del contraddittorio; c) nella semplificazione dei riti ; d) nella riduzione dei termini ; LEGGI di RIFORMA PROCESSO CIVILE

Legge 26 novembre 1990 n 353 modificata dalla 534/95 Rimessione nei termini della parte incorsa in decadenze ad essa non imputabile Assegnazione con ordinanza delle somme non contestate Legge 26 novembre 1990 n 353 modificata dalla 534/95 Modifica dei termini a comparire Modifiche relative all’introduzione della causa Provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado

Istituzione dell’Ufficio del giudice di pace Legge 21 novembre 1991 n 374 Istituzione dell’Ufficio del giudice di pace

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Abrogazione degli artt. 2,3 e 4 codice di procedura civile La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia Legge 31 maggio 1995 n 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero In materia cautelare la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione in merito Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 Istituzione del Giudice unico (dal 2.6.1999) e soppressione delle Preture circondariali Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 Istituzione delle sezioni stralcio Disposizioni (artt. 240-243) in materia di tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria e imposta di bollo Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Decreto Legge n 35/05 convertito con legge 14.5.2005 n. 80 Delega al governo per la modifica al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, di arbitrato nonchè riforma delle procedure concorsuali Decreto Legge n 35/05 convertito con legge 14.5.2005 n. 80 Trasmissione e ricezione atti via fax o indirizzo di posta elettronica trasmissione e ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi Modifiche al libro terzo codice di procedura civile “ del processo di esecuzione”- in materia di pignoramento- Modifiche in materia di procedimenti cautelari e d’urgenza

previsione di termini perentori Ordine comparizione delle parti per tentativo di conciliazione Modifiche in materia di pignoramento Legge 28 dicembre 2005, n. 263 Delega a notaio o avvocato ovvero commercialista per le operazioni relative alle vendite Determinazioni dell’orario di notifica dalle ore 7 alle ore 21 Prima era: dal 1° ottobre al 31 marzo non prima delle 7 e non dopo le 19 dal 1° aprile al 30 settembre non prima delle 6 e non dopo le 20 Estensione alla giornata del sabato della proroga degli atti scadenti in giorno festivo ( per cause iscritte dopo il 1/3/2006) ai sensi della legge 260/49 e succ. mod. sono considerate festive : le domeniche , il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre Possibilità per la parte dichiarata contumace di costituirsi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni Ulteriori modifiche in materia di scambio atti a mezzo telefax o posta elettronica

Decreti legislativi 31/1/2006 n 5 e 12/9/2007 n. 169 Riforma del rito fallimentare previsto dal R.D. 267/1942

LEGGE 18 giugno 2009 n. 69 Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la riforma del Codice di Procedura Civile. La riforma è stata approvata dal Senato in data 26 maggio 2009 . Scopo principale è quello di ridurre irragionevole durata dei processi civili

Accellerazione dei tempi del processo nuova normativa

Termine Da … A … 50 – riassunzione della causa 6 mesi 3 mesi 297 – Richiesta fissazione udienza dopo la sospensione 305, I – Riassunzione del processo interrotto 305, III – termine max fissato dal giudice 307 – Estinzione del processo per inattività delle parti 1 anno 327 – Decadenza dalla impugnazione 353 – Riassunzione a seguito di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione 392 – Riassunzione causa davanti al giudice di rinvio

della decisione della causa: contenuto delle sentenze : porre a fondamento i fatti non specificatamente contestati Semplificazioni della decisione della causa: redazione della sentenza semplificata: concisa nell’esposizione e potrà limitarsi a richiamare precedenti conformi

Adeguamento di norme del processo a pronunce della Corte Costituzionale Immediata esecutività, nei procedimenti esecutivi, ex art 669 septies ( provvedimento negativo) della condanna alle spese

Abrogazione dell’articolo 3 legge 21/12/2006 che assoggettava alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesione conseguenti a incidente stradale

Delega al Governo per la riforma del processo amministrativo, per la riduzione e la semplificazione dei processi civili con la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali ( escluso fallimento e in materia di famiglia e di minori) e la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali

natura del provvedimento preclusioni Semplificazione del regime delle questioni di competenza natura del provvedimento

Misure coercitive indirette in caso di condanna ad un obbligo di fare o non fare il giudice potrà fissare una penale per il ritardo e le violazioni successive

Filtro ricorsi in cassazione Accellerazione nei tempi in materia di consulenza tecnica d’ufficio Filtro ricorsi in cassazione

Dovere dell’avvocato di informare il cliente prima del giudizio della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione Calendario del processo : individuate le prove da assumere il giudice deve stabilire tutte le date successive di udienza

Integrazione del pignoramento (su istanza quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori) . Se sono pignorate cose nuove il giudice ne dispone la vendita senza necessità di nuova istanza

Nel caso di sospensione del processo esecutivo, a seguito di opposizione all’esecuzione, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, con ordinanza, dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

Nel processo esecutivo, quando questi è estinto, l’estinzione opera di diritto( non deve,come in precedenza, essere eccepita dalla parte interessata) ed è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza

Accellerazione dei tempi del processo vecchie normative

Le udienze di mero rinvio sono vietate ( ultimo comma art.419 cpc) Responsabilità civile del giudice : ....quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande e istanze delle parti ....( art. 55 cpc abrogato D.P.R. 497/87) Condanna oltre che alle spese al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ( art. 96 cpc) quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave Art. 188 cpc il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione

La riforma entra in vigore per le cause nuove Cause introdotte con citazione Cause introdotte con deposito di ricorso

alcuni istituti della nuova normativa si applicano Niente ricostruzione dei fatti di causa in sentenza preclusioni di nuovi documenti in appello alcuni istituti della nuova normativa si applicano anche alle cause in corso: impugnabilità della sentenza nei giudizi di opposizione ai procedimenti esecutivi estensione ai procedimenti pendenti al 1/3/06 della riforma in tema di computo dei termini: gli atti compiuti fuori udienza che scadono il sabato sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo

(B) LA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE art. 7 c.p.c.

(C) L’AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE competenza cause beni mobili a € 5.000 (C) L’AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE Risarcimento danni incidente stradale € 20.000 Cause relative agli interessi o accessori pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

circolare ministeriale DAG.29/09/2009.0026764.U (D) L’opposizione, online, alla sanzione amministrativa innanzi al giudice di Pace circolare ministeriale DAG.29/09/2009.0026764.U circolare ministeriale DAG.28/10/2009.0030316.U Con nota trasmessa via e-mail in data 6 novembre 2009 a firma del Direttore Generale dei sistemi informativi “ Dal Sito del Ministero della Giustizia è da oggi possibile accedere al nuovo servizio: "SIGP@Internet". L’utente può accedere al servizio partendo dal link "Giudici di pace: online le iscrizioni a ruolo” nell’home page del sito www.giustizia.it o direttamente collegandosi al sito http://gdp.giustizia.it (per utenti che si collegano dalla rete giustizia e dispongono di un servizio di accesso ad Internet è necessario inserire l'indirizzo nelle eccezioni del proxy). Il servizio consente a tutti, cittadini ed avvocati, di: - compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo Se l'utente fornisce una e-mail potrà ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritto a ruolo. - accedere tramite Internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di pace.  Presentato il ricorso, il personale di cancelleria potrà acquisirlo nel sistema informativo dell’ufficio utilizzando la lettura del codice a barre inserito nella nota di iscrizione a ruolo già predisposta e stampata dopo la fase di compilazione o importando direttamente i dati contenuti nel file XML predisposto dall’applicativo. Tale procedura di acquisizione consente di semplificare le attività per l'iscrizione a ruolo del ricorso con recupero di tempo per l’utenza e per i professionisti “ Presentazione ministeriale

articolo 26 legge 40/06 esenzione tasse e imposte (ordine servizio) Diritti di copia articolo 26 legge 40/06 esenzione tasse e imposte (ordine servizio) Diritti articolo 30 T.U. spese di giustizia

(E) Modifica Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace (premessa)

(F) Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace PRESENTAZIONE IMMEDIATA A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO IN CASI PARTICOLARI art. 20-bis legge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90 Reati perseguibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio al giudice di pace Se non ritiene di richiedere l’archiviazione il P.M. autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o la richiesta è manifestatamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio provvede ai sensi dell’articolo 25 comma 2

( G) Procedimento Penale innanzi al Giudice di Pace Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari art. 20-terlegge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90 Nei casi previsti dall’art. 20-bis quando ricorrono gravi e comprovate ragioni d’urgenza ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale la polizia giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale all’udienza. Se sussistono i presupposti il P. M. rinvia l’imputato direttamente dinnanzi al Giudice di Pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis 3°c. oppure ne dispone la presentazione nei 15 giorni

(H) Procedimento penale innanzi al giudice di pace Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva 62-bis legge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90

(I) Il nuovo regime delle questioni di competenza L’incompetenza per materia, per valore e per territorio va eccepita nel primo atto difensivo (I) Il nuovo regime delle questioni di competenza Il giudice deve rilevarla non oltre la prima udienza Il giudice decide con ordinanza

(L) Questioni di giurisdizione Il giudice,civile,tributario contabile o speciale, che dichiari il proprio difetto di Giurisdizione deve indicare, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione Se entro 3 mesi dalla pronuncia la domanda viene riproposta al giudice indicato, nel successivo giudizio le parti restano vincolate a tale indicazioni e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il Giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio Il giudice,civile,tributario contabile o speciale, che dichiari il proprio difetto di Giurisdizione deve indicare, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione Se la parte non osserva il termine per proseguire il giudizio vi è l’estinzione del giudizio. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice competente le prove raccolte davanti al Giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomento di prova

(M) Ricorso in cassazione Il filtro di inammissibilità Quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto conformandosi alla giurisprudenza della corte e l’esame dei motivi non offre elementi per modificarne l’orientamento Quando è manifestatamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (M) Ricorso in cassazione Il filtro di inammissibilità Saranno dichiarati ammissibili solo i ricorsi : 1) che abbiano ad oggetto questioni di diritto nuove 2) o sui quali sussiste incertezza interpretativa 3) o se la Corte ritiene di dover mutare il proprio orientamento

la sezione che valuta sulla ammissibilità del ricorso è composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni

(N1) Ricorso in cassazione Il contributo unificato

(N2) Ricorso in cassazione Registrazione degli atti civili

(o) consulenze tecniche d’ufficio

Termine entro il quale il CTU trasmette alle parti la relazione Termine entro il quale le parti fanno pervenire al CTU le proprie osservazioni (P) nella nuova disciplina delle consulenze tecniche d’ufficio il giudice assegna Termine, anteriore all’udienza di rinvio, entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria l’elaborato peritale, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse Divieto di incarichi annui oltre il 10 % di quelli complessivi

(Q) La testimonianza nel processo civile, e penale - la testimonianza nel processo è obbligatoria - la testimonianza nel processo penale è regolata dagli artt. dal 194 al 207 cpp - la testimonianza nel processo civile è regolata dagli artt. dal 224 al 257 cpc - ex art. 120 cpp non possono testimoniare i minori di anni 14 e gli infermi di mente ex art. 248 cpc i minori di 14 anni possono essere sentiti, senza giuramento ex art. 246 cpc non può testimoniare chi ha interesse nella causa

(Q) La testimonianza nel testo unico spese di giustizia Ai testimoni residenti spetta una indennità di € 0,36 al giorno Per residenti si intende stesso comune o comune a 2,5 Km Ai testimoni non residenti spetta una indennità di € 0,72 per ogni giorno di viaggio e € 1,29 per il giorno di udienza. Spetta il rimborso spese biglietto di seconda classe o biglietto aereo se autorizzato La Testimonianza nel T.U. Spese di Giustizia Ai minori nessuna indennità che spetta a chi li accompagna Ai dipendenti pubblici per causa di servizio indennità di rimborso più differenza indennità di missione Nel processo penale la liquidazione è disposta con ordine del funzionario. I rimborsi e le indennità si perdono se non richiesti entro 100 gg

circolari Spese per accompagnamento coatto dei testimoni Liquidazione teste citati ad istanza di parte nel processo civile testimonianza per cause di servizio

LA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE ® LA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE Salvi i casi previsti della legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia,senza bisogno di prova ,porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza

LA TESTIMONIANZA SCRITTA La deposizione è resa compilando un modello È ammessa su accordo tra le parti Risposta a tutti i quesiti e sottoscrizione facoltà di astensione ex art. 249 cpc (S) LA TESTIMONIANZA SCRITTA Art. 257-bis cpc Condanna a pena pecuniaria in caso di non risposta Spedizione in busta chiusa o deposito in cancelleria Esaminate le risposte si può disporre la deposizione del teste anche per prova delegata Oggetto documenti di spesa già depositati dichiarazione senza modello

TESTIMONIANZA SCRITTA È resa su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero della Giustizia Il modello con le domande deve essere notificato con le istruzioni per la compilazione Indicazione delle parti e del procedimento Generalità del teste, residenza,domicilio eventuale recapito telefonico, rapporti personali con le parti (T) IL MODELLO NELLA TESTIMONIANZA SCRITTA Art. 103 bis disp. att. c.p.c. Formula di rito, formula del giuramento , ammonimento ai sensi articolo 251 cpc e facoltà di astensione Sottoscrizione del teste al termine di ogni risposta Sottoscrizione del teste, esente da imposta di bollo e da ogni diritto, autenticata da segretario Comunale o cancelliere

Accompagnamento coatto (U) La nuova disciplina sanzionatoria in materia di prova nel processo civile art. 255 c.p.c. Condanna a pena pecuniaria non inferiore ad € 200 e non superiore ad € 1000 ( prima era da 100 a 1000)

(V) I nuovi mezzi di prova in appello Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fatti della decisione della causo ovvero la che parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile . Può sempre deferirsi il giuramento decisorio

Cooperazione europea in materia di prova nel processo civile Regolamento CE 1206/2001

alla cooperazione giudiziaria in materia civile “ ...la Comunità deve adottare...nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno (consiglio europeo di Tampere 15/16 ottobre 1999) Regolamento (CE) n. 1346 /2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza Regolamento (CE) n. 1348/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle notificazioni ed alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla responsabilità genitoriale e relativo alla competenza ed alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori Regolamento (CE) n. 805 del 21aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati La Comunità europea ha creato un sito internet denominato “ l’Atlante Giudiziario europeo in materia civile (ATLAS) per le informazioni relative all’attuazione dei regolamenti e per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile

Il regolamento (CE) 1206/2001 ( in vigore dal 1 gennaio 2004) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea n. 174 L del 27 giugno 2001 Ai sensi del punto 17 della premessa all’adozione del Regolamento (CE) n. 1206/01 “ la materia” rientrante nel suo ambito di applicazione “ prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri.... INDIRETTO ( artt. 10-16 reg.): “ l’autorità giudiziaria competente di un’altro Stato membro procede all’assunzione delle prove Il Regolamento europeo stabilisce sono i sistemi di ottenimento della prova: DIRETTO ( art. 17 reg. ): l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede di “ procedere direttamente essa stessa alla assunzione delle prove in un altro Stato membro”

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) “ le richieste sono ammesse solo se finalizzate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti Nel caso di acquisizione c.d. indiretta le richieste e relative acquisizioni sono trasmesse direttamente all’autorità Giudiziaria competente Nel caso di acquisizione c.d. diretta la richiesta è trasmessa all’Organo Centrale o all’Autorità Competente designata Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale per la Giustizia Civile l’ Italia ha designato quale Autorità centrale La Procura Generale presso la Corte di Cassazione

videoconferenza e teleconferenza Ai sensi del punto 9 premessa all’atto di adozione del Regolamento (CE) “ per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto le richieste di assunzione delle prove devono essere trasmesse mediante formulario da compilarsi nella lingua dello Stato dell’autorità giudiziaria richiesta..” La procedura di acquisizione è regolamentata dall’ordinamento dello Stato che procede all’acquisizione Prova testimoniale Le richieste di prova : Consulenza Tecnica videoconferenza e teleconferenza Ai sensi dell’articolo 18 reg. “ per l’esecuzione delle richieste di cui all’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso dei compensi versati a periti e agli interpreti delle spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, par. 3 e 4..” L’obbligo della parte di sostenere spese e compensi è regolamentata dalla legge dello Stato membro dell’autorità richiedente. Nei casi di nomina di un perito può essere disposto la costituzione di un deposito o di anticipo spese.

La Trascrizione Aspetti Generali artt. 2643 ss codice civile Normativa di riferimento : decreto legislativo 31/10/1990 n 374 T. U. disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali

La Trascrizione Aspetti Generali La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 codice civile) La parte che domanda la trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata se si tratta di atti pubblici o sentenza.... (art. 2658 codice civile) Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziali che comportino trasferimento del diritto di proprietà o trasferimento di diritti reali. La legge ( art. 2671 cc) pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione l’obbligo di curare che questa venga eseguita ed è tenuto al risarcimento dei danni salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato

La Trascrizione Modifiche Legge 69/09 Legge 94/09 Durata di efficacia della trascrizione in 20 anni. Cessa se non rinnovata Modifiche Legge 69/09 Legge 94/09 La durata di efficacia della trascrizione si applica anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo Art. 104 disp.att. cpp “ il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici

Circolari ministeriali La Trascrizione Circolari ministeriali Caso pratico

Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U. Spese processuali Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U.

azione civile nel processo penale Contributo unificato ( artt. 12 e 11 T.U. spese di Giustizia) azione civile nel processo penale Pagamento forfettario ex art. 30 T.U.

(Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art (Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 All’art. 73-bis T.U – (Termini per la richiesta di registrazione)“ la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato” All’art. 73-ter T.U –( Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)-“ la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione”

Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa SPESE, DIRITTI ED INDENNITA’ PER NOTIFICAZIONI PENALI Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni ( D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303) PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE tabelle

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 1 ( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U ) Prima della riforma ex art. 67 L. 69/09 L’art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia ) disponeva che in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 2-1 ( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia civ del 14 luglio 2009 n 92331/U ) Art. 205 ( testo Unico spese di giustizia ) per come modificato dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis ( sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1,senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»; NB: sino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 il recupero avviene secondo le norme anteriormente vigenti

(X) Spese Processuali ufficio competente al recupero -1 Articolo 208 T.U prima della legge 64/09 Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e divenuto definitivo

(X) Spese Processuali ufficio competente al recupero-2 Articolo 208 T.U per come modificato della legge 64/09 (rif art 665c.p.p.) a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato 2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado,altrimenti è competente il giudice di appello 3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile, ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per cassazione) è il giudice indicato nel comma 2 . Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio. GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali è competente in ogni caso il giudice ordinario

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.) 1- la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva , a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.) 2- la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

Spese Processuali modalità di recupero Spese Processuali dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2007 Spese Processuali modalità di recupero Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 Spese Processuali nuova normativa

Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 1 Soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari ( anche se già si faceva dal 1 gennaio 1998) Nuova disciplina in applicazione del D.P.R. 115/02 T.U spese di giustizia Uffici Giudiziari obbligo entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento notifica al debitore invito al pagamento mediante trasmissione F3 e avviso La riscossione, bonaria o coattiva, dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario

Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 2 Registro delle spese pagate dall’erario Mod. 1/A/SG sostituisce il modello 12 Decreto Ministero Giustizia e Ministero economia e Finanze del 28/5/2003 approvazione modelli registri in materia di spese di giustizia da tenere a partire dal 1 luglio 2003 Registro unificato delle spese prenotate a debito Mod. 2/A/SG sostituisce i modelli campione civile e campione penale Registro dei crediti da recuperare e delle successive Vicende del credito Mod. 3/GS

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -1 Entrata in vigore comma 367 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) Acquisizione dati anagrafici del debitore e supporto alla quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente Entro 120 giorni una o più convenzioni per spese e e pene pecuniarie provvedimenti passati in giudicato dal 1 gennaio 2008 per: Notifica al debitore di invito al pagamento Iscrizione a ruolo del credito scaduto il termine per l’adempimento spontaneo

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -2 Modifica della procedura di riscossione delle spese Processuali e delle pene pecuniarie esigibili Notifica, a cura dell’agente di riscossione , al debitore di intimazione , entro trenta giorni, al pagamento. Notifica contestuale della cartella di pagamento con intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del termine dei 30 giorni Entrata in vigore art. 227ter Legge 133/2008 Eliminata la fase della redazione dell’invito di pagamento a cura dell’ufficio giudiziario

Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -3 Agente della riscossione non è il cancelliere Eliminazione fase dell’invio, a cura della cancelleria, dell’invito bonario al pagamento Circolare DAG.29/09/2008.0126253.U Circolare DAG.03/03/2009.0031206.U Normativa applicabile inizialmente ai soli crediti per i quali non si era provveduto alla notifica dell’invito al pagamento. Successivamente a tutti i crediti specificando nella trasmissione al concessionario quelli per i quali si era proceduto all’invito Specificazione che la presente disciplina non si applica al recupero del contributo unificato

Spese Processuali nuova normativa Viene meno il vincolo di solidarietà Modifica dell’individuazione dell’ufficio competente nelle attività connesse alla riscossione Art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 Circolare DAG.14/09/2009.092331.U All’entrata in vigore della convenzione il Concessionario ( Equitalia giustizia spa) provvederà : 1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto Ministero della Giustizia ex art. 205 DPR 115/02 2) iscrizione a ruolo il credito Ai sensi dell’articolo 67,punto 4, legge 69/09 “ fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 c 1 Il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti

Spese Processuali e per finire La prescrizione è quella ordinaria La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione Fino all’entrata in vigore della nuova normativa per le spese per quota l’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore si estende anche gli altri