Prof. Stefano Ferracuti

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Prof. Stefano Ferracuti LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 (GU n.125 del 31-5-2014 ) Prof. Stefano Ferracuti

Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014 LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari». (GU n.125 del 31-5-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014 La chiusura degli OPG è fissata al 31 marzo 2015 (comma 1 lettera a)

Articolo 133 c.p. La valutazione della pericolosità sociale risponde notoriamente all’art. 203 c.p. che individua la “qualità” di persona socialmente pericolosa desumendola dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p. pertinente la gravità del reato, nonché la valutazione agli effetti della pena.

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 Articolo 133, secondo comma, numero 4 Il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p.220], desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Abolizione del quarto comma, vale a dire che “le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo” non possono più essere prese in considerazione dal Magistrato e pertanto neppure dal Consulente interpellato perché non più di rilevanza giuridica

Secondo Fornari Indicatori clinici di pericolosità sociale erano: Indicatori interni Presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida e riccamente partecipata a livello emotivo, alla luce della quale il reato ha assunto “valore di malattia”; Assente consapevolezza di malattia (insight); Non accettazione delle terapie prescritte; Mancata o inadeguata risposta a quelle praticate; Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di impoverimento ideo-affettivo e psicomotorio che impediscano un compenso in tempi ragionevoli.

Indicatori clinici di pericolosità sociale Poiché genesi e dinamica della malattia mentale sono di tipo multifattoriale, adeguata attenzione dovrà essere posta anche ai fattori esterni. Indicatori esterni: Caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza (accettazione, rifiuto, indifferenza); Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona; disponibilità e capacità di formulare progetti terapeutici da parte degli stessi; Disponibilità di re-inserimento lavorativo; Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente in cui viveva prima del fatto reato; Opportunità alternative di sistemazione logistica.

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 (GU n.125 del 31-5-2014 )

La questione della pena edittale Fino al 30.05.2014 il Magistrato chiedeva la valutazione della pericolosità sociale psichiatrica allo specialista e tale valutazione doveva essere rinnovata non oltre i sei mesi, ma poteva essere riconfermata all’infinito. Dal 30.05.2014 invece la pericolosità sociale decade comunque allo scadere del tempo della pena

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 Entro il 15 luglio 2014 vi era l’obbligo da parte delle regioni di presentare - al Ministero della Salute e all’Autorità competente - i programmi con i percorsi terapeutico - riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81

Dal 31 maggio 2014 al 1° Aprile 2015 25 dimissioni per revoca della misura di sicurezza/scarcerazione 32 LV 22 LFE

Presenze in OPG Regione Lazio – Anno 2014 Fonte: Referente Regionale - Regione Lazio - Dati SMOP: 2014-2015

Flusso ingressi e dimissioni dagli OPG per categoria giuridica Regione Lazio Fonte: Referente Regionale Regione Lazio Dati SMOP: 2014

RECIDIVI versus NON RECIDIVI Dati Regione Lazio Il 24,7 % dei soggetti dimessi tra il 2012 e il 2013 hanno avuto un fallimento della LV o della LFE Età media: 46,42 Dev. Standard: 2,39 M 18 F 1 M 54 F 4 Età media: 44,40 Dev. Standard: 1,58 Motivazioni fallimento: Trasgressione o violazione obblighi Durata internamento in OPG: 20,64 mesi Durata MdS in LV o LFE: 12,93 mesi Fonte: Referente Regionale – Regione Lazio Dati SMOP: 2012-2013

Reati nei soggetti internati in OPG Regione Lazio Detenzione/traffico sost. stupefacenti Abuso sessuale sui minori Altro Lesioni contro la persona Omicidio plurimo Abuso sessuale su adulti Omicidio Incendio doloso Resistenza a un pubblico ufficiale violenza/minacce maltrattamenti Rapina Danneggiamenti Tentato omicidio ASP 2013 Gaddini A

Diagnosi dei pazienti in mds internati in OPG Regione Lazio Valori in % Fonte: Referente Regionale Dati SMOP Aggiornamento: sett. 2014

In sintesi la norma prevede: 1) La proroga al 31 marzo 2015 per la chiusura OPG e apertura Rems 2) L’applicazione in via ordinaria di una misura di sicurezza diversa da quella detentiva che diviene residuale 3) La riduzione degli ambiti di accertamento della pericolosità sociale tale da giustificare la misura detentiva perché il giudice non può più tener conto degli aspetti sociali o la mancanza dei programmi terapeutici 4) i corsi di formazione per gli operatori, organizzati dalla Regioni, per la progettazione ed organizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi 5) La possibilità per le regioni di modificare i programmi presentati fino al 15 giugno 2015 e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei DSM contenendo il numero di posti letto da destinare alle Rems 6) L’individuazione dei percorsi terapeutico riabilitativi per ciascuno degli internati e l’invio di detto programma al Ministero della Salute e alla competente autorità giudiziaria

7) la predisposizione di programmi individuali tramite i DSM in accordo con gli OPG 8) L’obbligo di documentare puntualmente le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà della restrizione in OPG dei pazienti per i quali l’Autorità Giudiziaria sostiene la necessità di internamento 9) la fissazione di un termine massimo per l’applicazione delle misure di sicurezza detentive che non può superare il massimo della pena edittale 10) L’obbligo per le regioni di aggiornare Ministero della Salute e della Giustizia sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 nonché la conferma dei poteri sostitutivi del Governo qualora non fosse rispettato 11) L’insediamento presso il Ministero della Salute di un organo di coordinamento per il superamento degli OPG 12) la previsione di una relazione trimestrale sul superamento degli OPG 13) la quantificazione di 4,38 mln per il 2014 e 1,46 per il 2015 degli oneri derivanti dalla proroga della chiusura degli OPG

Cosa Manca? Modalità obiettive, concordate e evidence based di verifica dei percorsi di recupero e dell’esito del recupero Chi controlla le strutture? Come potremo mai avere criteri uniformi? L’abrogazione del numero 4 secondo comma rende inattendibile la valutazione di pericolosità sociale Un minimo di attenzione alle vittime che sono completamente scotomizzate dalle presenti norme: non hanno diritto a risarcimenti se la persona è prosciolta, non sono tutelate se il paziente violento torna in comunità, non vi è obbligo di avvisarle, né altro.

Cosa Manca? Non si comprende perché per applicare una misura di sicurezza detentiva non si debba tenere conto dei fattori sociali mentre per una misura di sicurezza non detentiva il n. 4 del secondo comma dell ‘art. 133 cp vada applicato appieno Non vi sono misure per gestire i pazienti che non sono cronicamente in grado di fornire consenso informato a parte il TSO percui i giudici non possono avere cognizione se gli interventi terapeutici siano effettivamente praticabili

Cosa Manca? La presenza di programmi trattamentali adeguati basati su diagnosi e tipo di reato sul territorio tali da impedire che le Rems diventino nuovi piccoli OPG Non è stato fatto quasi nulla per la psichiatria carceraria dove, invece, si andranno incentrando le criticità nell’immediato futuro Non vi è armonizzazione con le norme processuali, basti pensare al problema della capacità di stare in giudizio

Cosa Manca? Tutto l’impianto delle norme non è basato sul senso di responsabilità sociale e tutela della collettività ma su un totem ideologico dove l’unico valore è la chiusura dei manicomi. Questo valore, pienamente condivisibile, non è però l’unico valore. Sono valori di pari rango: La tutela delle vittime Il diritto alla cura dei malati, ovvero l’efficienza dei servizi di salute mentale La protezione degli incapaci