L’attività di controllo dell’Autorità Competente in materia di AIA

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L’attività di controllo dell’Autorità Competente in materia di AIA Ancona, 26 maggio 2015 L’attività di controllo dell’Autorità Competente in materia di AIA a cura dell’Avv. Leonardo Filippucci

Art. 29-quater, comma 6, Dlgs 152/06   6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Art. 29-sexies Dlgs 152/06   6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.

Oneri di comunicazione e di informazione a carico del gestore Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’Aia, ne dà comunicazione all’Autorità Competente. Una volta effettuata questa comunicazione, scattano a carico del gestore precisi oneri di informazione. In particolare, il gestore deve: - trasmettere all’autorità competente e ai Comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Aia, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa; - informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Peraltro, mentre la violazione dell’obbligo di fornire i dati relativi alle misurazioni delle emissioni è espressamente sanzionata dall’art. 29-quattuordecies, comma 8 (vd infra), il legislatore, verosimilmente in ossequio al principio “nemo tenetur se detegere”, non ha ritenuto di sanzionare la condotta del gestore che omette di comunicare alla Pa le proprie violazioni delle condizioni dell’Aia.

Ispezioni ambientali, informative e provvedimenti conseguenti A prescindere da tali oneri informativi, il Dlgs 46/2014 ha introdotto un articolato sistema di ispezioni ambientali, distinguendo tra ispezioni programmate e ispezioni straordinarie. In particolare, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, l’Ispra, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l’autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell’Aia; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ai sensi dell’art. 5, lett. v-quinquies) Dlgs 152/06 per “ispezione ambientale” si intende tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime.

In merito alla frequenza delle visite programmate, è stabilito quanto segue: - fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l’Aia programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli (art. 29-sexies, comma 6-bis); - nell’ambito dei controlli indicati nell’autorizzazione è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo di cui all’art. 29-decies, comma 3, e che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate (art. 29-sexies, comma 6-ter); - le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di Aia con quelle previste in materia di Via e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative (art. 29-sexies, comma 6-ter); - il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione; tale periodo è determinato sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore ad Emas (art. 29-decies, comma 11-ter).

Ferme restando queste misure di controllo programmate, l’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. Al fine di consentire le attività di controllo (sia quelle programmate che quelle straordinarie), il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del Dlgs 152/06.

Dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere; esso indica altresì le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29-decies, comma 3, lettere a), b) e c), e propone le misure da adottare. La relazione è notificata al gestore interessato e all’autorità competente entro 2 mesi dalla visita in loco. In base alle linee di indirizzo prot. 22295 del 27.10.2014 emanate dal Ministro dell’ambiente, qualora il singolo controllo sia articolato, per necessità tecniche, in più visite in loco, il predetto lasso di tempo di 2 (o 4) mesi decorre dalla conclusione dell’ultima visita in loco, dal momento che prima di tale ultima visita gli esiti dell’intero controllo non potrebbero in ogni caso essere disponibili. Si ritiene, invece, che per eventuali comunicazioni di notizie di reato e/o per eventuali contestazioni di illeciti amministrativi restino fermi i termini rispettivamente previsti dall’art. 331 c.p.p. (“Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”) e dall’art. 14 della Legge 689/1981 (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”). Pertanto, se l’organo di controllo ha evidenza di un reato o di un illecito amministrativo anche prima dell’ultima visita in loco, deve procedere ai predetti adempimenti prima di completare la visita ispettiva.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29-quattuordecies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno; c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente; d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. Inoltre, sempre in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Rd 27 luglio 1934, n. 1265.

Circolare 27.10.2014 Art. 10. Sospensione dell’autorizzazione Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, l’autorità competente a) ove accerti la presenza di violazioni alle condizioni dell’aia reiterate per più di due volte all’anno, è in ogni caso tenuta a disporre la sospensione dell’attività per un tempo determinato; b) è inoltre tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l’inosservanza determini "situazioni". nell’applicare tale disposizione pare opportuno tenere conto del disposto comunitario, che chiarisce che la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana [1], imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità. Riguardo la prima casistica, non discendente da obblighi comunitari (violazioni reiterate ma non immediatamente pericolose), pare logico considerare reiterate anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per cui la diffida ad avviare le azioni per far cessare l’inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esito positivo) e come anno di riferimento considerare i 365 giorni precedenti l’ultimo accertamento. Va inoltre chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione). ….. [1] Il fatto che le "situazioni" si riferiscano a tale casistica è chiarito dal testo della direttiva 2010/75/UE, che per mero errore materiale non è stato a riguardo fedelmente riportato nella norma di recepimento nazionale (art. 7, comma 9, del D.Lgs. 46/2014).

… Nella seconda casistica (violazioni che determinano un pericolo immediato), sia per garantire il rispetto degli obblighi comunitari, sia per tutelare salute ed ambiente, il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell’inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell’attuazione dei necessari interventi. A tal fine si raccomanda di prevedere nell’autorizzazione che, in esito alla sospensione disposta per tale motivo, sia programmato un controllo aggiuntivo da parte dell’ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità, con connessa integrazione tariffaria. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, per determinare l’ammontare di tale integrazione tariffaria si farà riferimento (in attuazione del comma 3-ter del medesimo articolo) alla tariffa del singolo controllo Tc indicata all’allegato IV del decreto 24 aprile 2008. Riguardo tale seconda casistica, inoltre, pare opportuno puntualizzare che le uniche violazioni pertinenti sono violazioni di esplicite prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, suscettibili di determinare nell’immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull’ambiente, a meno che con la sospensione non si provveda a farle cessare o a rendere impossibile il loro riproporsi a breve. Non sono pertanto pertinenti le violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell’AIA (ad esempio, valori limite di emissione per sostanze non ritenute pertinenti e significative a valle dell'istruttoria e pertanto non fissati nell’AIA), violazioni che di per sé non causano immediati effetti immediati (ad esempio mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi), o i cui effetti sono terminati (ad esempio violazione una tantum di un valore limite di emissione in condizioni di normale esercizio).

Fatto salvo quanto sopra, qualora l’organo di controllo, nella propria relazione, pur senza ravvisare la violazione delle prescrizioni autorizzatorie, abbia proposto l’adozione da parte del gestore di determinate misure, l’autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione Va detto, infine, che le ispezioni ambientali demandate, in via ordinaria o straordinaria, all’autorità all’uopo preposta (Ispra o Arpa/Appa) non pregiudicano la possibilità di controllo da parte di altri organi. L’art. 29-decies, comma 7, infatti, prevede espressamente che ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del Dlgs 152/06, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità competente.

Informazione al pubblico Il Dlgs 46/2014 ha altresì introdotto specifiche opportunità di informazione a beneficio del cd. pubblico interessato. In particolare, la relazione redatta dopo ogni visita programmata, è resa disponibile al pubblico entro 4 mesi dalla visita in loco, per il tramite del medesimo ufficio che, durante il procedimento di rilascio dell’Aia, è preposto a garantire la consultazione da parte dei soggetti interessati. Presso detto ufficio devono essere messi a disposizione del pubblico anche i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’Aia e in possesso dell’autorità competente.

Il piano di ispezione ambientale Le attività ispettive in sito di cui all’art. 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 (vale a dire quelle ordinarie/programmate e quelle straordinarie) sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Mattm, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

Torniamo sulla redazione della relazione dell’organo di controllo.   In tale relazione, è opportuno che, prima di procedere alle descrizione degli accertamenti tecnici, venga fornita: - dal punto di vista oggettivo, una delimitazione dell’installazione (attività principale prevista nell’allegato VIII, attività accessorie, sito, eventuali modifiche); - dal punto di vista soggettivo, una esatta identificazione del Gestore (individuazione del soggetto che materialmente gestisce l’installazione o della pluralità di soggetti che gestiscono l’installazione; individuazione della/e persona/e fisica/che con poteri di amministrazione; eventuali volturazioni). Queste informazioni dovranno tenere conto dell’arco temporale interessato dall’accertamento.

Dopo di ciò, la relazione dovrà dare conto degli accertamenti compiuti, quanto meno sui seguenti aspetti: comunicazione di attuazione dell’Aia; verifica sugli autocontrolli (se sono stati inviati, se sono stati inviati nei termini, se contengono dati in contrasto con l’Aia); rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni; verifica di eventuali malfunzionamenti o di esercizi anormali; verifica della qualità del suolo e delle acque sotterranee; presentazione della relazione di riferimento; comunicazione Prtr. Inoltre, al fine di agevolare l’AC nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nella relazione va indicato: - l’eventuale termine per la diffida; - se sussiste un pericolo o un danno per l’ambiente (funzionale ad eventuali sospensioni) o pericoli per la salute pubblica (funzionali ad eventuali provvedimenti sindacali); - l’eventuale proposta di riesame, sia nel caso in cui siano accertate violazioni, sia a prescindere da possibili violazioni.

Oltre alla relazione, l’organo di controllo è tenuto a porre in essere ulteriori e solo eventuali adempimenti (dei quali dovrà informare anche l’AC: cfr. art. 29-decies, comma 7, D.Lgs. 152/06): comunicazione alla Procura della Repubblica di notizie di reato; comunicazione alla Procura della Repubblica di illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. 231/01; contestazione di illeciti amministrativi (chi deve fare la contestazione; qual è l’autorità competente ai fini dell’adozione dell’ordinanza di archiviazione/ingiunzione, potere dell’autorità competente di stare in giudizio personalmente ai sensi del Dlgs 151/2011); notifica di eventuali contaminazioni (sia ai sensi del titolo V della parte quarta, che ai sensi della parte sesta); ulteriori comunicazioni previste dalla normativa ambientale (es.: se viene riscontrata l’esistenza di un deposito incontrollato, va comunque notiziato il Sindaco ai fini dell’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/06).

SANZIONI   Prima di esaminare nel dettaglio in quali termini il Dlgs 46/2014 ha modificato la normativa sanzionatoria in materia di Aia, va visto entro quali principi e criteri (comunitari e nazionali) poteva muoversi il Governo italiano. Direttiva 2010/75/Ue Articolo 79 - Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 gennaio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Legge di delegazione europea 2013 Legge 6 agosto 2013, n. 96 Legge di delegazione europea 2013 Articolo 3 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali   1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: …omissis… d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/Ue e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008; e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

Legge di delegazione europea 2013 Legge 6 agosto 2013, n. 96 Legge di delegazione europea 2013 Articolo 2 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea   1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.