Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania

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Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania Responsabilità d’impresa Il contesto fiscale nei processi di internazionalizzazione Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania Bucuresti, 21 maggio 2015

In tema di responsabilità di impresa, nei processi di internazionalizzazione, emergono evidenti criticità. Tali criticità scaturiscono in parte da normative di fiscalità nazionale. O meglio da una ancor latente armonizzazione delle norme comunitarie con quelle nazionali degli stati appartenenti alla U.E.

Possiamo quindi affermare che esistono tutt’oggi barriere normative alla internazionalizzazione delle imprese? La risposta purtroppo è positiva. Norme antielusive finiscono con l’essere vero ostacolo all’attività imprenditoriale nel mercato comune Europeo Risultato: finiscono per scoraggiare l’imprenditore oppure diventare occasione di comportamenti elusivi ed evasivi, contrari ai principi di una imprenditoria sana, etica e responsabile.

Tali criticità normative che appresso vedremo finiscono per l’essere un elemento di rischio a seguito di contestazioni dell’amministrazione Finanziaria, i cui risvolti possono assumere rilievi anche di carattere penale. Non dimentichiamoci poi anche le difficoltà operative nel porre in essere il modello organizzativo di cui i colleghi hanno relazionato(in Italia dlgs 231). Difficoltà operative da parte dell’Organismo di vigilanza del modello organizzativo d.lgs 231.

Residenza fiscale Persone fisiche Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) in ciascun anno solare: 1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure 2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio; oppure 3. hanno nel territorio dello Stato la residenza. N.B. I cittadini devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).

Persone giuridiche: l’estero-vestizione Fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o Territori diversi dall’Italia così da beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente nello Stato Estero, nonostante l’attività principale è condotta in Italia. Si crea una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo. La stabile organizzazione rappresenta il criterio di collegamento tra impresa non residente e territorio dello Stato in base al quale un’attività economica svolta nel territorio dello Stato da soggetto non residente integra il presupposto di imposta in Italia.

La stabile organizzazione può essere: Materiale: è il caso di un soggetto estero che svolge attività nel territorio dello Stato per mezzo di una installazione fissa. Personale: è il caso di un soggetto estero che opera nel territorio dello Stato per il tramite di un rappresentante non indipendente ivi residente (persona fisica o società). N.B. Per la norma fiscale vige il concetto di “sede effettiva” della società: "E’ il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente, si convocano le assemblee e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato per l’accentramento – nei rapporti interni o con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente” (Sent. Cassazione 16 giugno 1984, n. 3604); "

Trasferimento sede Il trasferimento della residenza fiscale può discendere dal trasferimento: 1. della sede legale, 2. della sede dell'amministrazione o 3. dell'oggetto sociale. Per l'ordinamento italiano è ammesso il trasferimento della sede senza estinzione. La società risulterà residente in Italia e verrà tassata in base al principio della worldwide taxation se, a seguito del trasferimento, ha in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto sociale per la maggior parte del periodo d'imposta.

Il trasferimento all'estero della residenza di soggetti italiani che esercitino attività commerciale, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La presunzione di realizzo opera anche qualora i beni o diritti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello stato vengano successivamente distolti. Si può optare per la sospensione degli effetti del realizzo, ovvero, richiedere la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale sino all’avvenuto realizzo dei beni nello Stato Estero. Se esercitata l’opzione per la sospensione della riscossione, le imposte sono dovute nell’esercizio in cui si considerano realizzati nello Stato estero gli elementi dell’impresa.

Exit tax In conseguenza del trasferimento della residenza fiscale, pertanto, la differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (la plusvalenza) dei beni costituenti l’azienda, sarà tassata in Italia, con la c.d. “exit tax”. La exit tax non si applica, tuttavia, se a seguito del trasferimento di residenza, i beni confluiscono in una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato italiano, sempre che tali beni non siano successivamente distolti da detta stabile organizzazione. D’altra parte si considerano, in ogni caso, sottoposte ad exit tax, le plusvalenze relative a stabili organizzazioni all’estero del soggetto italiano che trasferisce la sede.

Con decreto ministeriale del 2. 7 Con decreto ministeriale del 2.7.2014 si dispone che si possa optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza e si disciplina il regime fiscale del trasferimento delle imprese all’estero in sospensione di imposta qualora il paese di approdo rientri nella UE o nello spazio economico europeo e a condizione che vi sia lo scambio di informazioni.

Transfer pricing L'espressione transfer pricing identifica un fenomeno complesso nella determinazione delle relazioni economiche fra imprese residenti in stati a differente fiscalità ma appartenenti allo stesso gruppo. Si vuole colpire sostanzialmente una tecnica di elusione fiscale che, attraverso la manipolazione dei prezzi di vendita praticati nelle transazioni infragruppo, tende a spostare i redditi imponibili nei paesi con la fiscalità più conveniente. I corrispettivi relativi ad operazioni infragruppo concluse con società non residenti sono valutati, ai fini della disciplina interna, in base al relativo valore normale.

In particolare, se la valorizzazione in base al relativo valore normale comporta: un aumento del reddito imponibile, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i componenti di reddito derivanti da operazioni concluse con parti correlate; una diminuzione del reddito imponibile, tale variazione viene operata soltanto nell'ambito di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito di speciali procedure amichevoli (eventualmente previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall'Italia).

Quadro Rw Le persone fisiche che detengono all’estero attività finanziarie o altre attività suscettibili di produrre redditi (quindi a prescindere dalla loro effettiva produzione), qualunque sia il valore (con la Legge 97/2013 si è infatti abrogata la soglia minima prevista di € 10.000, al di sotto della quale non vi era obbligo di monitoraggio), hanno l’obbligo di compilare il quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello Unico), per evidenziarne la consistenza al termine di ciascun periodo di imposta. Unica situazione in cui permane una soglia sotto la quale vige l’esonero di compilazione è il caso di “depositi e i conti correnti bancari all’estero”. Invero, per effetto della conversione in legge del decreto 4/2014 viene fissata la soglia dei 15.000 euro.

Non devono essere indicate nel Modello le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari professionali (banche, SIM, etc), in quanto sono gli stessi intermediari ad effettuare le segnalazioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti. Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione del quadro RW, sono gli immobili e le attività finanziarie in generale; rientrano quindi : Partecipazione in società non residenti; Finanziamenti alle predette società; L’omessa o incompleta presentazione del quadro RW (quindi l’inadempimento dell’obbligo di monitoraggio, a prescindere dall’obbligo di dichiarazione degli eventuali redditi derivanti dalle stesse attività, autonomamente sanzionabile) è punita con una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiata laddove gli investimenti e le attività son detenuti in Stati e territori a regime fiscale privilegiato.

Voluntary disclosure La legge 15 dicembre 2014, n. 186, promuove, attraverso l’adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. Ambito soggettivo: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura.

Ambito oggettivo: gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale; i redditi connessi ovvero i redditi che servirono per costituire o acquistare tali investimenti e attività finanziarie nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo o dismissione, che sono stati sottratti a tassazione; i maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituiti o detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute. N.B. «AUTORICICLAGGIO» è il nuovo reato introdotto nel codice penale connesso alla mancata sanatoria tramite la V.D.

Proposte e riflessioni Necessità di una «vera» armonizzazione fiscale. Non solo a livello del prelievo fiscale ma anche della applicazione omogenea delle norme per evitare rischi di «doppia imposizione». Grande sforzo «culturale» per uniformare il «modus pensandi» nel rispetto dei reciproci ruoli del contribuente e della amministrazione finanziaria che operi ad ampio respiro e non solo limitata ai confini nazionali dei singoli stati. Non usiamo il modello Italiano nel costruire il rapporto contribuente/fisco a livello Europeo. La storia ci insegna che il considerare «evasori a prescindere» non porta altro che i contribuenti ad appiattirsi «sull’abuso del diritto».

Grazie per l’attenzione. Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania Website: studiopucci.com Email: info@studiopucci.com