FONDO DI SOLIDARIETA’ SETTORE ABI

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Transcript della presentazione:

FONDO DI SOLIDARIETA’ SETTORE ABI (FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO) Accordo 8 luglio 2011

Istituzione di una Commissione paritetica di studio Accordo 8 luglio 2011 PRINCIPALI CONTENUTI Conferma della possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo in forma volontaria; Conferma dell’obbligo di raggiungere un accordo sindacale per poter ricorrere alle prestazioni del Fondo; Conferma del periodo massimo di 60 mesi di accompagno (assegno straordinario), sino al raggiungimento della finestra di pensionamento; Possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà, sia in forma difensiva che espansiva; Istituzione di una Commissione paritetica di studio

Accordo 8 luglio 2011 ACCESSO VOLONTARIO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO risulta confermata la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo in forma volontaria, quindi senza fare ricorso alle disposizioni di legge in materia di tensioni occupazionali (L. 223/91);

Accordo 8 luglio 2011 OBBLIGO DI RAGGIUNGERE ACCORDI SINDACALI PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO sia per le prestazioni straordinarie (assegno straordinario di sostegno del reddito), che per quelle ordinarie (assegno ordinario di sostegno al reddito) stabilite in caso di riduzione dell’orario ovvero sospensione dell’attività di lavoro, è richiesto che le procedure sindacali si concludano con un accordo tra le parti

Accordo 8 luglio 2011 ASSEGNO STRAORDINARIO l’assegno straordinario di sostegno al reddito viene erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e sino a quello precedente l’accesso alla pensione (finestra); confermato il periodo massimo dei 60 mesi di erogazione dell’assegno straordinario, il cui ammontare è così ridotto: 8%, se l’ultima retribuzione lorda su base annua è pari o inferiore a € 38.000; 11%, se l’ultima retribuzione lorda su base annua è superiore a € 38.000

(segue) ASSEGNO STRAORDINARIO Accordo 8 luglio 2011 (segue) ASSEGNO STRAORDINARIO LAVORATORE SOGGETTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE CON IL SISTEMA DI CALCOLO MISTO: la Commissione di studio dovrà verificare gli effetti sul calcolo dell’ammontare dell’assegno straordinario, con riguardo ai lavoratori con retribuzione lorda annua pari o inferiore a € 38.000; LAVORATORE SOGGETTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE CON IL SISTEMA INTERAMENTE RETRIBUTIVO: la Commissione di studio verificherà una clausola perequativa dell’ammontare dell’assegno straordinario, con riguardo ai lavoratori con retribuzione lorda annua immediatamente superiore a € 38.000

Accordo 8 luglio 2011 (segue) ASSEGNO STRAORDINARIO CONTRIBUZIONE CORRELATA: viene riconosciuta per tutto il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del primo dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione Ogni qualvolta si faccia riferimento alla retribuzione lorda annua, la stessa si determina sulla base delle consuete modalità contrattuali: ultima mensilità percepita secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata Per i part time, si tiene conto del riproporzionamento in rapporto alla minore durata della prestazione lavorativa

Accordo 8 luglio 2011 RIDUZIONE DI ORARIO O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO ASSEGNO ORDINARIO: previsto un importo pari al 60% di quanto sarebbe spettato per il periodo non lavorato, nel limite, comunque, dei seguenti importi massimi: Assegno lordo mensile di € 1.078, in caso di retribuzione inferiore a € 1.984; Assegno lordo mensile di € 1.242, in caso di retribuzione compresa tra € 1.984 e € 3.137; Assegno lordo mensile di € 1.569, in caso di retribuzione superiore a € 3.137. Dal primo gennaio 2012, tale assegno ordinario verrà aumentato secondo i criteri e le misure previsti per la CIG

Accordo 8 luglio 2011 (segue) RIDUZIONE DI ORARIO O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ “DIFENSIVA”: previsti in caso di avvio delle procedure di legge in materia di tensioni occupazionali; fino ad un massimo del 50% dell’orario contrattuale; istituito un assegno che integri le prestazioni di legge, nella misura del 30%, rispettando i massimali di cui alla scheda precedente (assegno ordinario), al fine di consentire un importo complessivo sino all’80% di quanto sarebbe spettato per i periodi non lavorati In mancanza o al venir meno delle prestazioni stabilite per legge, il Fondo erogherà un trattamento determinato secondo le modalità ed i criteri previsti per gli “assegni ordinari” Il periodo di riduzione dell’orario o sospensione dell’attività lavorativa non potrà superare complessivamente 24 mesi, salvo che le parti aziendali non decidano di elevarlo sino a 36 mesi

Accordo 8 luglio 2011 (segue) RIDUZIONE DI ORARIO O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ “ESPANSIVA”: previsti solo con adesione volontaria dei lavoratori; contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici; La durata massima è di 48 mesi

Accordo 8 luglio 2011 (segue) RIDUZIONE DI ORARIO O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO (compresa la solidarietà “difensiva” ed “espansiva”) CONTRIBUZIONE CORRELATA: viene riconosciuta per tutto il periodo, tenuto conto della retribuzione lorda annua secondo il criterio contrattuale; Nel caso in cui, ad un periodo di riduzione di orario o sospensione dell’attività lavorativa, segua l’accesso alle prestazioni straordinarie, si dovrà evitare pregiudizi sulla contribuzione Ogni qualvolta si faccia riferimento alla retribuzione lorda annua, la stessa si determina sulla base delle consuete modalità contrattuali: ultima mensilità percepita secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione anna per ogni giornata Per i part time, si tiene conto del riproporzionamento in rapporto alla minore durata della prestazione lavorativa

Accordo 8 luglio 2011 COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO Prevista l’istituzione entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012; La composizione vede la presenza di 2 componenti per ogni OO.SS.LL. firmataria dell’Accordo; I compiti sono: Approfondire profili tra le prestazioni straordinarie del fondo e gli altri strumenti di sostegno al reddito ed all’occupazione; Verificare gli effetti dell’applicazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico misto, nelle ipotesi di assegno straordinario; Verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa per la determinazione dell’assegno straordinario, in caso di retribuzione annua lorda immediatamente superiore a € 38.000; Valuterà eventuali sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro relativamente al personale collocato nella sezione emergenziale

Accordo 8 luglio 2011 DECORRENZA Fermo restando che le nuove misure dell’assegno straordinario potranno essere applicate solo dopo l’approvazione delle modifiche al DM 158/2000 (Regolamento del Fondo), l’accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione Alla data dell’8 luglio 2011 Lavoratori già titolari di prestazioni Lavoratori che hanno aderito ad accordi già sottoscritti ma ancora in servizio, che accedono alle prestazioni del Fondo: prima dell’emanazione del DM di recepimento delle modifiche dopo l’emanazione del DM di recepimento delle modifiche Non vi sarà alcuna variazione Nessun effetto sull’assegno Assegno ridotto