Il progetto Valori: percorsi per linclusione sulla costa toscana MASSIMO CARAMELLI REPONSABILE SERVIZIO LAVORO PROVINCIA DI GROSSETO NORMATIVA SUL LAVORO.

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Il progetto Valori: percorsi per linclusione sulla costa toscana MASSIMO CARAMELLI REPONSABILE SERVIZIO LAVORO PROVINCIA DI GROSSETO NORMATIVA SUL LAVORO JFT 28 ottobre 2009 Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 LEONARDO DA VINCI Trasferimento di Innovazione

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 La Strategia Europea per lOccupazione (SEO) Avviata nel 1997 in occasione del Consiglio straordinario di Lussemburgo, è stata originariamente articolata in quattro pilastri (sulla cui base la Commissione Europea articola i propri orientamenti per loccupazione) Occupabilità: finalizzato a migliorare le capacità delle persone di essere occupate, di cercare attivamente un impiego e mantenerlo; Imprenditorialità: finalizzato ad incoraggiare la cultura del fare impresa per sfruttare a pieno le potenzialità occupazionali delle imprese; Adattabilità: con obiettivo prioritario la modernizzazione dellorganizzazione del lavoro (migliorare ladattabilità delle imprese e degli stessi lavoratori); Pari Opportunità: indirizzato non solo ad aumentare la presenza femminile nel mercato del lavoro, ma al complessivo superamento delle difficoltà dinserimento di categorie svantaggiate. In linea con la Strategia di Lisbona larticolazione sui quattro pilastri è stata rivista e superata da una nuova impostazione, incentrata ora su tre obiettivi (COM 6/003) Piena occupazione Qualità e produttività sul posto di lavoro Coesione e integrazione economica e sociale

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 Fondo Sociale Europeo (Regolamento CEE n. 1081/2006) Il fondo sociale europeo (FSE) fornisce sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nellambito della strategia europea per loccupazione e agli obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione. Sostiene azioni intese a potenziare linclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare: percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per persone svantaggiate accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nellaccesso al mercato del lavoro e nellavanzamento nello stesso

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 Soggetti svantaggiati – Definizione Legge n. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali Art. 4 Persone svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 Regolamento CEE 2204/2002 art. 2 comma f: qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato allinterno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi lavoro; qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere unoccupazione stabile; qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere unattività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottopotsa a una pena detentiva o a unaltra sanzione penale; qualsiasi donna di unarea geografica al livello NUTS II nella quale in tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dellarea considerata per almeno due dei tre anni precedenti.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 Lo stesso art. 2, al successivo comma g definisce il lavoratore disabile come: qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico Art. 2, lett. K) del D. Lgs. n. 276/2003 lavoratore svantaggiato : qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dellart. 2, lett. f), del Regolamento CEE n. 2204/2002, nonché ai sensi dellart. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 DETENUTI (legge 193/2000 – Legge Smuraglia) Il provvedimento (art. 3) prevede la concessione di agevolazioni (in forma di sgravio fiscale) alle imprese che assumono (per un periodo non inferiore a 30 giorni) persone detenute o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti. Finalità: Favorire lattività lavorativa dei detenuti Tipo di contratto: Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro. Tipologia di incentivi: Fiscale – Credito dimposta mensile pari a Euro 516,46, in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate nel mese o, nel caso di rapporto a part time, in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito dimposta compete anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto. Le aziende private o pubbliche che organizzano attività produttive o di servizi allinterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute, beneficiano dello sgravio contributivo totale limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91) Finalità: Favorire linserimento lavorativo di persone appartenenti a particolari target in condizioni di disagio sociale. Tipo di contratto: Qualsiasi tipologia contrattuale (tempo indeterminato, determinato, apprendistato). Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Datori di lavoro: Cooperative sociali (di tipo B) che svolgono qualsiasi tipo di attività (agricola, industriale, commerciale o di servizio). Lavoratori: Persone svantaggiate intendendo per tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, condannati ammessi alle misure alternative al carcere. Tipologia di incentivi: Economico – Le aliquote contributive (previdenziali ed assistenziali) relative alla contribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati sono ridotte del 100%. Fiscali - Il costo del personale assunto con questa tipologia contrattuale si detrae dalla base imponibile dellIRAP. Normativo – i lavoratori svantaggiati sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per lapplicazione di particolari normative ed istituti.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 CONTRATTO DINSERIMENTO Il contratto dinserimento lavorativo, introdotto dal D. Lgs. n. 276/2003 (artt. da 54 a 59), sostituisce a seguito della cd. Riforma Biagi il contratto di formazione e lavoro. Finalità: Favorire linserimento o il reinserimento di particolari categorie di soggetti in situazioni di difficoltà mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo. Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap). Datori di lavoro: Tutti, di qualsiasi settore produttivo, a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti dinserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. Lavoratori: lavoratori con più di 50 anni disoccupati, disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, lavoratori che non hanno lavorato nellultimo biennio e che intendono riprendere lattività lavorativa, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile, persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 Tipologia di incentivi: Economico - Riduzione degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure: 25% per i datori di lavoro non imprenditori o imprenditori; riduzione pari a quella del contratto di apprendistato per le imprese artigiane e per le imprese del settore commerciale o turistico con meno di 15 dipendenti. Lagevolazione superiore al 25% viene concessa solo laddove lassunzione determini un incremento netto dei dipendenti o riguardi la copertura di posti vacanti a seguito di dimissioni volontarie o pensionamento. Ai lavoratori deve inoltre essere garantita la continuità dellimpiego per almeno 12 mesi ed essere considerati svantaggiati in base al Regolamento CEE 2204/2002. Sono escluse dalle agevolazioni le assunzioni riguardanti i giovani in età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Fiscali - Il costo del personale assunto con questa tipologia contrattuale si detrae dalla base imponibile dellIRAP Normativo – i lavoratori svantaggiati sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per lapplicazione di particolari normative ed istituti.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 LAVORATORI DISABILI (legge n. 68/99) Finalità: Favorire linserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone disabili Tipo di contratto: Contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato). Datori di lavoro: Tutti, di qualsiasi settore produttivo, anche se non soggetti agli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 68/99. Lavoratori: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, sordomuti, privi della vista. Tipologia di incentivi: Economico – lart. 13 della legge 68/99 prevede in favore dei datori di lavoro privati, compresi gli Enti pubblici economici, che assumono disabili con determinate percentuali sgravi contributivi così sintetizzabili: fiscalizzazione totale, per un massimo di 8 anni, per lassunzione di un disabili con invalidità superiore al 79% o con disabilità psichica; fiscalizzazione per un massimo di 5 anni e nella misura del 50% per lassunzione di un disabile con invalidità tra il 67% ed il 79%; rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile con invalidità superiore al 50%, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo lintegrazione lavorativa ovvero per lapprestamento di tecnologie di telelavoro. Fiscali - Il costo del disabile assunto si detrae dalla base imponibile dellIRAP. Normativo – i lavoratori disabili sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per lapplicazione di particolari normative ed istituti.

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 SOGGETTI SVANTAGGIATI – art 13 del D. lgs. n. 276/2003 Finalità: garantire linserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, mediante il ricorso ad Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro Tipo di contratto: contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi Datori di lavoro: Agenzie di somministrazione autorizzate Lavoratori: soggetti svantaggiati di cui allart. 2, lett. k) del D. lgs. 276/2003 Tipologia di incentivo – Normativo/Economico – I benefici economici e normativi sono strettamente correlati, infatti, lassunzione permette allAgenzia di somministrazione di operare in deroga al regime generale di somministrazione e quindi di applicare trattamenti economici e normativi inferiori rispetto a quelli applicati ai lavoratori dipendenti dellutilizzatore. Consente altresì di detrarre dal compenso dovuto lammontare delleventuale trattamento assistenziale percepito dalla persona (solo in caso di contratti non inferiori a nove mesi).