MAGGIO 2014 GIUGNO 2015 ...tra una pizza e una moeca
LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO * * * FABRIZIO SIGILLO' - Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro VENEZIA/MESTRE - 12 MAGGIO 2014 www.ordineavvocati.catanzaro.it www.giuristitelematici.com
LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO * * * FABRIZIO SIGILLO' - Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro
Processo Civile Telematico CRITICITA’, PROBLEMI …PROROGHE PROSPETTIVE… PADOVA – 11 luglio 2014 FABRIZIO SIGILLO' - Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro www.ordineavvocati.catanzaro.it NICOLA GARGANO - Presidente Amadir www.quandoilprocessoetelematico.it www.amadir.it Processo Civile Telematico CRITICITA’, PROBLEMI …PROROGHE PROSPETTIVE… www.giuristitelematici.it
PADOVA – 11 luglio 2014 FABRIZIO SIGILLO' - Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro NICOLA GARGANO - Presidente Amadir www.ordineavvocati.catanzaro.it CIRCOLO dei www.giuristitelematici.it the June 30
Processo Civile Telematico ? CIRCOLO dei www.giuristitelematici.it Processo Civile Telematico ? Mestre 18 giugno 2015
Processo Civile Telematico 30 giugno 2014 Tribunale OBBLIGO DI DEPOSITO PER LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AI COMMA 1), 2) e 3) d.l. 179/2012 DEI GIUDIZI INIZIATI DAL 30 GIUGNO 2014 30 giugno 2014 - 31 dicembre 2014 Tribunale FACOLTATIVITA' DI DEPOSITO PER LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AI COMMA 1), 2) e 3) d.l. 179/2012 DEI GIUDIZI PRECEDENTI AL 30 GIUGNO 2014 31 dicembre 2014 Tribunale OBBLIGO DI DEPOSITO PER LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AI COMMA 1), 2) e 3) d.l. 179/2012 DEI GIUDIZI PRECEDENTI AL 30 GIUGNO 2014 31 marzo 2015 Tribunale OBBLIGO DI DEPOSITO NEI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE FORZATA (ex D.L. 132/2014) 30 giugno 2015 Corte d'Appello OBBLIGO DI DEPOSITO PER LE PARTI GIA' COSTITUITE NEI PROCEDIMENTI CIVILI, CONTENZIOSI O DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE,
CIRCOLO dei www.giuristitelematici.it non possiamo parlare bene o male ma verificare quel che va o che non va zone interessate al pC perchè obbligatorio o perchè conveniente 5) non è che per caso si è detto che l’avvocato avrebbe avuto la possibilità di autenticare le copie telematiche degli atti, attestandone la conformità e poi si è fatto un doppio salto mortale all’indietro dicendoci che «col cavolo puoi autenticare le copie del decreto ingiuntivo, ma devi andare in cancelleria a chiederle» PAGANDO IL DIRITTO DI COPIA? Mestre 18 giugno 2015
Le vie del PCT..our Rossano Calabro Catanzaro Cagliari Brescia Foggia Marzo 2013 / Febbraio 2015 Rossano Calabro Catanzaro Cagliari Brescia Foggia Trento Vicenza Bassano del Grappa Treviso Lecce Milano Cosenza Padova Roma Mestre Milano Venezia Castrovillari Mondovì Reggio Calabria Padova Arezzo Tricase Bassano del Grappa
LA NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA La notifica fa risparmiare L. 21/1/1994, n. 53 D.L. 132/2014 L. 24/12/2012 n. 228 DPCM 13/11/2014 D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014)
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. REQUISITI per la NOTIFICA A MEZZO P.E.C. E' SUFFICIENTE ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI Obbligo di preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine AI SENSI DELL'ART. 8 comma 4 D.L 179/2012 NON E' OBBLIGATORIA L'ADOZIONE DEL REGISTRO VIDIMATO DAL COA (prevista invece per il caso di notifica a mezzo servizio postale) il sistema che sembrava orientato ad una semplificazione (no autorizzazioni, no registro cronologico) è poi stato complicato
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ATTI STRAGIUDIZIALI ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (rif. art. 39 co.2 D. lgs. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo) ATTI STRAGIUDIZIALI (obbligatoria la procura) ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE SONO ESCLUSI GLI ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (es. citazione testi, fatta salva la possibilità di notifica a mezzo raccomandata + a.r. ex art. 250 c.p.c.); avviso di rilascio immobile; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi; precetto cambiario ...) rif. art. 46 comma 2 D.L. 90/2014 \ 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (rif. art. 39 co.2 D. lgs. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo) ATTI STRAGIUDIZIALI (obbligatoria la procura) ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE SONO ESCLUSI GLI ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (es. citazione testi, fatta salva la possibilità di notifica a mezzo raccomandata + a.r. ex art. 250 c.p.c.); avviso di rilascio immobile; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi; precetto cambiario ...) rif. art. 46 comma 2 D.L. 90/2014 TAR Lazio 13.01.2015,Sent. nr.396 nel giudizio amministrativo non opera ancora la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.). … il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo ...soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, co. 17-bis, d.l. n. 179/2012 cit.). …Ne segue che, in assenza di costituzione delle parti intimate (avente efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, co. 3. c.p.a., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo; v. T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017) e di autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a. (nemmeno domandata dalla ricorrente), la notificazione è nulla ex art. 11 l. n. 53/1994… « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (rif. art. 39 co.2 D. lgs. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo) ATTI STRAGIUDIZIALI (obbligatoria la procura) ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE SONO ESCLUSI GLI ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (es. citazione testi, fatta salva la possibilità di notifica a mezzo raccomandata + a.r. ex art. 250 c.p.c.); avviso di rilascio immobile; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi; precetto cambiario ...) rif. art. 46 comma 2 D.L. 90/2014 TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – sentenza 10 aprile 2015 n. 514 in linea con il proprio precedente orientamento, seguito anche nella sentenza del T.A.R. Napoli 6 febbraio 2015, n. 627, nella quale si legge che <<la notifica di atti processuali per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur senza autorizzazione ai sensi dell'art. 52 Cod. proc. amm., la quale non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relaziona a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico. ...a maggior ragione nel caso in cui, come quello di specie, l’ente pubblico abbia regolarmente ricevuto la notificazione, si sia tempestivamente costituito in giudizio e non abbia eccepito alcuna anomalia nel ricevimento o limitazione del proprio diritto di difesa quale conseguenza immediata e diretta dell’utilizzo del mezzo informatico per effettuare la notificazione. « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (rif. art. 39 co.2 D. lgs. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo) ATTI STRAGIUDIZIALI (obbligatoria la procura) ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE SONO ESCLUSI GLI ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (es. citazione testi, fatta salva la possibilità di notifica a mezzo raccomandata + a.r. ex art. 250 c.p.c.); avviso di rilascio immobile; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi; precetto cambiario ...) rif. art. 46 comma 2 D.L. 90/2014 Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza 28 maggio 2015, n. 2682 La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 per cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata". Nel processo amministrativo telematico (PAT) - contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2 al c.p.a. - è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a "forme speciali" di notifica. Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il d.P.C.M. al quale fa riferimento l'art. 13 dell'Allegato al c.p.a., ciò non esclude però l'immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC. Sulle regole tecnico-operative applicabili, viene in rilievo il d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994. « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
NOTIFICHE E COMUNICAZIONI A MEZZO P.E.C. NEL PROCESSO PENALE A decorrere dal 15 dicembre 2014 le notificazioni a persona diversa dall’imputato (e, dunque, anche ai difensori), effettuate a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del c.p.p., nei procedimenti avanti ai tribunali e alle corti di appello, avverranno esclusivamente per via telematica a mezzo PEC (art.16 dl. 179/2012 comma 4 e comma 9 lett. C bis), salvo i casi di impossibilità per cause NON imputabili al destinatario (art. 16 dl 179/2012 commi 8 e 6). n.d.r. Sulla validità delle notifiche effettuate con questa modalità nel periodo anteriore al 15/12/2014 in forza di autorizzazioni locali, la questione è stata rimessa alle SS.UU. della Cassazione con ordinanza 16634/15 prova aggiunta note
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (rif. art. 39 co.2 D. lgs. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo) ATTI STRAGIUDIZIALI (obbligatoria la procura) ATTI INTRODUTTIVI DELLA PROCEDURA ARBITRALE SONO ESCLUSI GLI ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (es. citazione testi, fatta salva la possibilità di notifica a mezzo raccomandata + a.r. ex art. 250 c.p.c.); avviso di rilascio immobile; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi; precetto cambiario ...) « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. TRASCRIZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO SFAVOREVOLE Necessita l'acquisizione di copia autenticata dal cancelliere dell'atto citato ai fini della trascrizione, successivamente all'iscrizione a ruolo FAVOREVOLE (avv. Francesco Tregnaghi) L’avvocato autorizzato alla notifica di persona ha veste di pubblico ufficiale e quindi potrà stampare il messaggio di PEC (oltre agli allegati ed alle ricevute di accettazione e consegna), attestandone la conformità all’originale digitale. Il Conservatore di Verona ha ritenuto praticabile questa soluzione
ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. SFRATTO PER MOROSITA' TRIBUNALE CATANZARO – dott. Scalera – ord. 22/2/2014 nel caso di sfratto, la notificazione ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 a mezzo p.e.c. fatta all'indirizzo della sede, è incompatibile con il dettato dell'art. 660 u.c. c.p.c. TRIBUNALE MODENA – ord. 23/7/2014 La legge consente all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica dello sfratto solo a mezzo del servizio postale o, al massimo, a mani proprie dell’inquilino. Ma mai si possono sostituire queste forme di comunicazioni con altre equipollenti. Contrario: TRIBUNALE DI MANTOVA ord. 17/6/2014
QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO IMPRESE www.infoimprese.it La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO IMPRESE www.infoimprese.it Direttiva MINSVE e MINGIUS del 29 aprile 2015 Obbligo di adozione PEC per imprese individuali e costituite in forma societaria Univocità dell'account di PEC dell'impresa Appartenenza dell'account all'impresa Stato di attività dell'account dell'impresa Manutenzione dell'account Procedura di sollecito in caso di inosservanza Sanzione: amministrativa ed eventuale cancellazione
AVVISO OPPOSIZIONE EX ART 645 C.P.C. La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ATTI CHE E' POSSIBILE NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (e successiva comunicazione alla Cancelleria) Se la notifica viene eseguita a mezzo PEC direttamente dall'avvocato, questi è tenuto al deposito dell'avviso di cui all'art. 645 comma 1 c.p.c. A tanto potrà provvedere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9 L. 53/94 e quindi mediante deposito telematico alla cancelleria del Giudice emittente il decreto opposto. Nota di deposito AVVISO OPPOSIZIONE EX ART 645 C.P.C. ATTO PRINCIPALE Atto di opposizione e procura ALLEGATO GENERICO Relata di notifica RICEVUTE P.E.C. Indicazione dati del decreto opposto FORZATURA DEL CANCELLIERE
REQUISITI E MODALITA' LA NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA REQUISITI E MODALITA'
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGINDE (Registro degli Indirizzi Elettronici) https://pst.giustizia.it NECESSARIA AUTENTICAZIONE UTENTE MEDIANTE CERTIFICATO DI FIRMA
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGINDE (Registro degli Indirizzi Elettronici) https://pst.giustizia.it
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO INI PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC) http://www.inipec.gov.it
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO INI PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC) http://www.inipec.gov.it
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO IMPRESE www.infoimprese.it
Direttiva MINSVE e MINGIUS del 29 aprile 2015 La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALI SONO I “PUBBLICI ELENCHI “ ? REGISTRO IMPRESE www.infoimprese.it Direttiva MINSVE e MINGIUS del 29 aprile 2015 Obbligo di adozione PEC per imprese individuali e costituite in forma societaria Univocità dell'account di PEC dell'impresa Appartenenza dell'account all'impresa Stato di attività dell'account dell'impresa Manutenzione dell'account Procedura di sollecito in caso di inosservanza Sanzione: amministrativa ed eventuale cancellazione
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. QUALE DOVREBBE ESSERE “PUBBLICO ELENCO “ ? - ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) (D.L. 15/12/2013) http://www.digitpa.gov.it/cad/indice-nazionale-delle-anagrafi In G.U. 8 gennaio 2015 regolamento direttive sulla nuova anagrafe nazionale entro la fine del 2015 attivazione 26 Comuni pilota (6 milioni di residenti in totale); entro il mese di marzo del 2016 (dice l'AGiD) entro novembre 2016 (dice SOGEI)
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. NON SONO “PUBBLICI ELENCHI “ INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. NON SONO “PUBBLICI ELENCHI “ INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI www.indicepa.gov.it/documentale/index.php TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI ordinanza 12 marzo 2015 “...a decorrere dal 15 dicembre 2013 ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli art. 4 e 16 comma 12 del presente decreto (n.d.r. DL 179/2012).... non è più richiamato l'indice IPA di cui all'art. 16 comma 6 del DL 185/2008 con modificazioni, dalla legge 28/1/2009 nr. 2. ...la notifica, pertanto, va giudicata nulla ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994... … va ordinata la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. SONO “PUBBLICI ELENCHI “ REGISTRO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI http://pst.giustizia.it NECESSARIA AUTENTICAZIONE UTENTE MEDIANTE CERTIFICATO DI FIRMA
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. SONO “PUBBLICI ELENCHI “ REGISTRO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI http://pst.giustizia.it
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COME SI PREDISPONE L'ATTO DA NOTIFICARE ? Documento digitale NATIVO È il documento che nasce in formato digitale (redatto con il computer od anche con il tablet ) e mantiene questa qualità.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COME SI PREDISPONE L'ATTO DA NOTIFICARE ? DOCUMENTO DIGITALE NATIVO Salvataggio in formato PDF Apposizione della firma digitale Invio in allegato ad un messaggio di P.E.C.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COME SI PREDISPONE L'ATTO DA NOTIFICARE ? Documento NON DIGITALMENTE NATIVO È il documento redatto manualmente (con l'uso della scrittura) od anche mediante l'utilizzo di un sistema elettronico (es. stampa; scansione) che viene quindi assoggettato ad un procedimento di riadattamento in formato digitale.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COPIA DIGITALE DEL DOCUMENTO NATIVO ANALOGICO SARA' RESTITUITO AL FORMATO DIGITALE (MEDIANTE SCANSIONE E MEMORIZZAZIONE IN FORMATO PDF) FIRMATO DIGITALMENTE ed ALLEGATO ALLA PEC COME ATTO SEPARATO richiederà l'ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE (a cura dell'AVVOCATO ) TRASMESSO A MEZZO P.E.C.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. ASSEVERAZIONE CONFORMITA' ALL'ORIGINALE (a cura dell'AVVOCATO=PUBBLICO UFFICIALE) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 L. 53/94 e successive modifiche di cui alla lettera d) art. 16 quater DL 179/2012, nonché ulteriori modifiche di cui alla L. 228/2012 e D. Lgs. 82/2005 SI ATTESTA che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta ATTENZIONE ! DAL 11 FEBBRAIO 2015 SONO OPERATIVE LE REGOLE TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATICO (DPCM 13/11/2014)
SE DEVO NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. DUPLICATO INFORMATICO estratto dal fasc. informatico .p7m lo Firmo digitalmente rif. art. 21 (1/2) C.A.D. predispongo la RELATA DI NOTIFICA FIRMO la RELATA NOTIFICO A MEZZO P.E.C.
SE DEVO NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO COPIE INFORMATICHE (per immagine) estratte dal fasc. informatico ASSEVERO la CONFORMITA' ALL'ORIGINALE Predispongo la RELATA DI NOTIFICA SPILLO e CONGIUNGO (con timbro) All' UNEP
Se voglio NOTIFICARE A MEZZO P.E.C. ORIGINALE ANALOGICO (estratto da copia conforme) SCANSIONO IL DOCUMENTO in formato→ PDF ATTESTO LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE Documento: 13-14.PDF Impronta SHA256: 3dd684b8dfbdea4071c92cc3b65f7fec2f35418a24875191e739b85515a752e4 Riferimento Temporale UTC: 2015-05-04T07:53:34
La...complicatissima procedura di estrazione dell'hash apps.dirittopratico.it
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. LA PROCURA
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. LA PROCURA E' necessario apporre la firma autografa alla procura e la firma digitale al documento scansionato da allegare alla busta telematica od al messaggio di notifica inoltrato via p.e.c. ? CONTRARIO (avv. Rudi Juri) La doppia firma non pare (giuridicamente) necessaria. I MOTIVI DELLA DOPPIA “FIRMA” (avv. Fabrizio Sigillò) Potere certificatorio proprio dell'avvocato in sede di autenticazione della firma autografa apposta dal Cliente. Asseverazione dell'avvenuta apposizione della firma autografa davanti all'avvocato Asseverazione di conformità del documento (allegato alla busta o notificato) affidata all'avvocato. Se io scansiono un documento dove c'è una firma olografa e lo firmo digitalmente non autentico la firma (semplicemente perchè non è olografa ma una immagine).
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. La relazione DEVE contenere: a) il NOME, COGNOME ed il CODICE FISCALE dell'avvocato notificante; c) il NOME e COGNOME la DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE ed il CODICE FISCALE della PARTE che ha conferito la PROCURA alle liti; d) il NOME e COGNOME o la DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE del DESTINATARIO; e) l'indirizzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'ELENCO da cui il predetto INDIRIZZO E' STATO ESTRATTO; g) l'attestazione di conformità di cui agli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 L. 53/94 e successive modifiche. (EVENTUALE)
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. In caso di notificazione in corso di causa SONO OBBLIGATORI anche: - indicazione del GIUDICE e del FORO DAVANTI A CUI IL GIUDIZIO è PENDENTE; - indicazione della SEZIONE e del suo NUMERO e anno di RUOLO del giudizio di riferimento
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COME SI PREDISPONE LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ? E' OBBLIGATORIA UNA SPECIFICA INDICAZIONE DA INSERIRE NEL CAMPO OGGETTO DEL MESSAGGIO DA INVIARE «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. INVIO DEL MESSAGGIO DI PEC DA NOTIFICARE Mancante di procura perchè l'attore era abilitato a stare in giudizio di persona
LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO COME FIRMARE DIGITALMENTE FIRME DIGITALI QUALIFICATE (SPECIFICHE TECNICHE 16/4/2014 in G.U. 30/4/2014) Firma CADES Aggiunge al file così sottoscritto l’estensione “.p7m” che contiene il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa. Firma PADES Consente la firma di file in formato pdf senza aggiungervi alcuna estensione. Contiene il documento sottoscritto digitalmente (formato pdf) e la relativa firma digitale
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. COME LEGGERE UN DOCUMENTO MUNITO DI FIRMA DIGITALE https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php DIKE https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php ARUBA http://www.pec.it/Download.aspx http://www.firmacerta.it/download.php
LO STUDIO DELL'AVVOCATO AI TEMPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO I TEMPI DELLA NOTIFICA Art. 45 bis D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) art. 16 septies la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC e va quindi effettuata tra le ore 7 e le ore 21. La ricevuta di consegna giunta dopo le ore 21 produce il perfezionamento della notificazione alle ore 7.00 del giorno successivo.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C. SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI A MEZZO P.E.C. ...per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. A far data dal 15 maggio 2014 (entrata in vigore delle SPECIFICHE TECNICHE approvate il 16/4/2014 in G.U. 30/4/2014) SI PROCEDE AL DEPOSITO TELEMATICO DEL MESSAGGIO DI PEC CON CUI L'ATTO E' STATO NOTIFICATO, ESSENDO STATO INSERITO ANCHE IL FORMATO *.eml NELL'ELENCO DI QUELLI AMMESSI NEL SISTEMA DI PCT
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. L. 54/1993 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali Art. 9 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (3). D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - Entrata in vigore : 25/6/2014 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. Quando dovesse essere necessario il ricorso alla produzione di stampa delle ricevute di spedizione, la documentazione da produrre sarà: MESSAGGIO DI PEC DI INVIO ALLEGATI RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA (COMPLETA) DI CONSEGNA Tutti attestati da dichiarazione di conformità all'originale trasmesso telematicamente ai sensi dell'art. 23 D.L. 82/2005.
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. La ricevuta “COMPLETA”
La NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C. PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA A MEZZO P.E.C. Ordinanza Tribunale di Napoli del 20/5/2014 (dott. Lupi) ...con cui è stata disposta la produzione in giudizio del certificato di firma digitale del gestore che ha provveduto alla trasmissione del messaggio PEC L'allegazione è stata richiesta al fine di soddisfare l'esigenza di attestare anche l’integrità del messaggio che, a norma dell’art. 9 del DPR 68/2005 nr. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), che viene assicurata dalla presenza del certificato di firma del fornitore di PEC con cui è stata eseguita la notificazione
DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO Processo Civile Telematico NOTIFICHE SENTENZA DECRETO INGIUNTIVO TITOLO ESECUTIVO ATTO DI PRECETTO PIGNORAMENTO MOBILIARE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE LA NOTIFICA E' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PROCEDURA ESECUTIVA
MESTRE – 18 GIUGNO 2015 Fabrizio Sigillò avv_fabrizio Fabrizio Sigillò CIRCOLO dei www.giuristitelematici.it Fabrizio Sigillò avv_fabrizio @FabrizioSigillo Fabrizio Sigillò fabrizio.sigillo@gmail.com